CONSULTA ONLINE delle pubbliche amministrazioni, vietando, salvo alcune deroghe, «il ricorso all’indebitamento», nel tentativo di contenere la spesa pubblica. Il ricorso al debito viene, infatti, consentito dalla novella costituzionale solo in funzione anticiclica oppure4 al verificarsi di eventi eccezionali5, previa autorizzazione in tal caso delle Camere, adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. La regola dell’equilibrio, inoltre, è estesa dalla revisione costituzionale degli artt. 976 e 1197 anche ai bilanci delle Regioni e degli enti locali, senza peraltro i correttivi e le deroghe eccezionali previste invece per il bilancio statale. In attuazione di quanto previsto dal novellato art. 81, comma 6, Cost.8, la legge rinforzata9 24 dicembre 2012, n. 24310, ha poi specificato il contenuto della legge di bilancio e dettato le nuove Per la tesi disgiuntiva, M. LUCIANI, L’equilibrio di bilancio e i principi fondamentali: la prospettiva del controllo di costituzionalità, cit., 23: «l’indebitamento è consentito non solo per far fronte a circostanze eccezionali, ma anche allo scopo di moderare gli effetti del ciclo»; contra, per la tesi congiuntiva, A. BRANCASI, L’introduzione del principio del c.d. pareggio di bilancio: un esempio di revisione affrettata della Costituzione, in Quad. cost.. n. 1/2012, 108 ss. 5 L’art. 5 della stessa legge cost. n. 1 del 2012 chiarisce che cosa si intenda per eventi eccezionali, quali, cioè, «gravi recessioni economiche», «crisi finanziarie» e «gravi calamità naturali» (comma 1, lett. d). 6 Art. 97, comma 1, Cost., come modificato dall’art. 2 della legge cost. n. 1 del 2012: «Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico». 7 Art. 119, comma 1, Cost., come modificato dall’art. 4 della legge cost. n. 1 del 2012: «I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea»; (…) (comma 6): «I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l’equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti». 8 L’art. 81, comma 6, Cost.: «Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale». 9 V, Corte cost. sent. 10 aprile 2014, n. 88, ed i commenti di A. BRANCASI, La Corte costituzionale al bivio tra il tradizionale paradigma del coordinamento finanziario e la riforma costituzionale “Introduttiva del pareggio di bilancio”, in Giur. cost., 2014, 1633 ss., e di G. D’AURIA, Il «pareggio di bilancio «approda alla Corte costituzionale, in Foro it., I, 2015, 414 ss., ritiene che, pur trattandosi di una legge «rinforzata «, in ragione della maggioranza parlamentare richiesta per la sua approvazione, essa mantiene il rango di legge ordinaria. Secondo G. SCACCIA, La giustiziabilità della regola del pareggio di bilancio, in Rivista AIC, n. 3/2012, che richiama F. MODUGNO, Fonti del diritto (gerarchia delle), in Enc. dir., Aggiornamenti, I, Milano 1997, 561 ss., tale legge rinforzata si porrebbe in una gerarchia sostanziale di contenuti sulla legge di bilancio, mentre per A. MORRONE, Pareggio di bilancio e Stato costituzionale, in Rivista AIC, n. 1/2014, si tratterebbe di una «legge specializzata». Secondo N. LUPO, La revisione costituzionale della disciplina di bilancio e il sistema delle fonti, in Il Filangieri, Quaderno 2011, Napoli 2012, 89 ss., specie 108, l’art. 5 della legge cost. n. 1/2012 introdurrebbe una vera e propria «legge organica», a cui sarebbe garantita una competenza definita in termini tassativi e al tempo stesso riservata, cioè, una fonte legislativa intermedia tra il livello costituzionale ed il livello ordinario, che fa per la prima volta la sua comparsa nell’ordinamento italiano sulla scorta del modello francese e spagnolo. Contra, R. DICKMANN, Legislazione di spesa ed equilibrio di bilancio tra legittimità costituzionale e legittimità europea, in Federalismi.it, n. 10/2012, 3 ss., secondo cui essa costituirebbe «una disposizione di delega legislativa a tutti gli effetti, in quanto dotata delle “componenti” essenziali di cui all’art. 76 Cost.». Per G. M. SALERNO, Equilibrio di bilancio, coordinamento finanziario e autonomie territoriali, in Il Filangieri, Quaderno 2011, cit., 145 ss., specie 156, tale legge rappresenterebbe il «precipitato normativo «del dettato costituzionale in materia di equilibrio di bilancio nei confronti di tutte le istituzioni pubbliche, sia statali, che regionali e locali». 10 Legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante «Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione», pubblicata in G.U. n. 12 del 15 gennaio 2013. Sottolineano l’estrema rapidità di approvazione di tale legge attuativa, così come peraltro già avvenuto con la legge cost. n. 1 del 2012, L. GIANNITI - C. GORETTI, Prime note sull’Ufficio parlamentare di bilancio, in Rivista giuridica del Mezzogiorno, 2013, 86, e D. CABRAS, La legge di attuazione del principio costituzionale del pareggio di bilancio, in Quad. cost., 2013, 124-125. In generale, M. NARDINI, La legge n. 243/2012 e l’adeguamento dell’ordinamento nazionale alle regole 4 106

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