CONSULTA ONLINE In particolare, l’art. 3 di quest’ultimo dispone che i bilanci degli Stati firmatari debbano essere «in pareggio o in avanzo», considerando tale regola rispettata «se il saldo strutturale annuo della pubblica amministrazione è pari all’obiettivo di medio termine specifico per il paese, quale definito dal Patto di stabilità e crescita rivisto, con il limite inferiore di un disavanzo strutturale dello 0,.5% del prodotto interno lordo»35. Deviazioni significative da tale obiettivo sono consentite solo in presenza di circostanze eccezionali, definite quali «eventi inconsueti non soggetti al controllo della parte contraente interessata che abbiano rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria della pubblica amministrazione ovvero periodi di grave recessione economica ai sensi del Patto di stabilità e crescita», purchè tale deviazione sia «temporanea» e «non comprometta la sostenibilità del bilancio medio termine»36. Le critiche rivolte al PSC dagli Stati membri, che, per contrastare la sfavorevole congiuntura economica, spingevano per l’adozione di misure espansive, mentre la Banca Centrale europea e la Commissione Europea richiedevano invece la rigida applicazione delle regole del Patto37, hanno contribuito a dividere i sostenitori delle politiche espansive della spesa pubblica ed i fautori di politiche europee e nazionali di austerity, che facevano dipendere dall’economia finanziaria anche i diritti sociali che in concreto sostanziano il welfare state. In realtà, il Fiscal Compact non fa altro che ribadire la regola del pareggio di bilancio già fissata dal PSC, la cui disciplina, come modificata ed integrata dalle misure del Six Pack, resta sostanzialmente inalterata38. In particolare, l’unica novità è rappresentata dall’art. 3, par. 2, che art. 126 TFUE di Lisbona). A tale scopo gli Stati dovevano scegliere strumenti giuridici nazionali, che avessero «natura vincolante e sostenibile sufficientemente forte (ad esempio costituzionale o normativa quadro)». Il c.d. Six Pack , approvato in via definitiva dal Consiglio dell’UE l’8 novembre 2011 e costituito da cinque regolamenti(1173/2011, 1174/2011, 1175/2011, 1176/2011 e 1177/2011) entrati in vigore il 13 dicembre 2011 e da una direttiva (2011/85/UE), integrato nel 2013 dal c.d. Two Pack, costituito a sua volta da due regolamenti, rafforzava la sorveglianza e la vigilanza economico-finanziaria delle politiche nazionali di bilancio, modificando in senso più stringente i precedenti vincoli del PSC. 34 Il Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance dell’Unione europea (c.d. Fiscal compact), siglato a Bruxelles il 2 marzo 2012 da tutti i paesi dell’Eurozona tranne Regno Unito e Repubblica Ceca, è stato ratificato dall’Italia con la legge 23 luglio 2012, n. 114. Esso individua un percorso virtuoso per gli Stati membri, consentendo, da un lato, il limite al deficit strutturale, nel corso di un ciclo, pari allo 0, 5 % del PIL, dall’altro, prevedendo l’obbligo di ridurre il rapporto tra debito pubblico e PIL in una percentuale annualmente commisurata in un ventesimo della differenza tra il suo livello effettivo e la soglia del 60%, già fissata a Maastricht.. Pu ribadendo poi quanto già stabilito dal Patto di Stabilità e Crescita, come aggiornato dal Six Pack, il medesimo Trattato introduce l’obbligo per gli Stati contraenti di inserire il pareggio di bilancio nell’ordinamento nazionale «preferibilmente a livello costituzionale». Il quadro, infine, è completato dalla istituzione del Meccanismo europeo di stabilità (Mes), detto anche Fondo Salva Stati, che è uno dei meccanismi di risoluzione delle crisi per i paesi dell’eurozona e mira a fornire sostegno alla stabilità attraverso alcuni strumenti di assistenza finanziaria. Su tali atti, per il dettaglio, sia consentito rinviare a G. L. TOSATO, La riforma costituzionale del 2012 alla luce della normativa dell’Unione: l’interazione fra i livelli europei e interno, in Il principio dell’equilibrio di bilancio secondo la riforma costituzionale del 2012, cit., 95 ss., e I. CIOLLI, I paesi dell’eurozona e i vincoli di bilancio. Quando l’emergenza economica fa saltare gli strumenti normativi ordinari, in Rivista AIC, n. 1/2012. Sulla nuova governance economica europea v. G. COLOMBINI, Unione europea e Stati nazionali di fronte alla crisi economica. Riflessioni a margine, in Federalismi.it, n. 26/2016, 30 dicembre 2016, e AA.VV., Governance europea tra Lisbona e Fiscal compact, (a cura di A. Iacoviello), Atti del convegno svoltosi a Roma il 2930 ottobre 2014, Milano 2016. Sui forti contrasti provocati tra gli Stati a seguito dell’approvazione del Trattato di Bruxelles A. CANTARO, Crisi costituzionale europea e diritto della crisi, Atti del convegno internazionale di studi Costituzionalismo, Costituzione e interpretazione costituzionale, in dirittifondamentali.it, 29 maggio 2012, 13 ss. 35 Art. 3, par.1, lett.b), del Trattato. 36 Art. 3, par.3, lett. b), del Trattato. 37 V., ad esempio, la lettera del governatore del tempo J. J. Trichet, insieme al governatore in pectore M. Draghi, del settembre 2011, resa pubblica dal Corriere della sera solo in data 29 settembre 2011, con cui si affermava che sarebbe stata «appropriata (…) una riforma costituzionale che renda più stringenti le regole di bilancio». 38 Così G. L. TOSATO, I vincoli europei sulle politiche di bilancio, in Il Filangieri, Quaderno 2011, cit., 81-83: «L’unica vera novità è costituita dall’obbligo per gli Stati contraenti di inserire la “regola aurea” del pareggio di bilancio nel proprio diritto interno, “preferibilmente a livello costituzionale”. Ma è dubbio, a stretti termini giuridici, 111

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