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impone agli Stati membri di recepire la regola del pareggio di bilancio a livello nazionale “tramite
disposizioni vincolanti e di natura permanente - preferibilmente costituzionale”, com’è accaduto in
Italia, Germania, Spagna, Ungheria e Polonia39, “o il cui rispetto fedele è in altro modo
rigorosamente garantito lungo tutto il processo nazionale di bilancio”, cioè comunque mediante una
fonte superlegislativa, com’è avvenuto in Francia con la legge organica n. 2012-1403 del 17
dicembre 2012.
Da tale quadro comunitario non sembrava discendere alcun puntuale e stringente obbligo
giuridico per gli Stati nazionali di approvare una revisione costituzionale in materia di bilancio, ben
potendo bastare al riguardo gli impegni assunti dall’Italia ex artt. 11 e 117, comma 1, Cost., così
come interpretati anche dalla stessa giurisprudenza costituzionale40.
Sul punto è concorde la dottrina maggioritaria41, che pone a base della riforma costituzionale
ragioni non giuridiche, ma politiche, imposte dal contesto economico e finanziario e, soprattutto,
dalla grave crisi in cui era precipitato il nostro paese, al punto tale da spingere il legislatore ad una
riforma certamente rapida ed affrettata42, ma non altrettanto indolore.
A ciò si aggiunga la dubbia opportunità di introdurre un limite costituzionale a strumenti di
politica economico-finanziari, che, per loro stessa natura, mal si prestano ad essere “ingabbiati” e
cristallizzati a livello costituzionale43, oltre ad essere non univocamente sindacabili sul piano della
legittimità giuridica44.
che ce ne fosse bisogno. L’obbligo del pareggio di bilancio era già operante nel diritto dell’Unione; e questo, in base a
consolidati principi, ha valore prioritario sul diritto interno. Gli Stati membri avrebbero quindi dovuto conformarsi a
quell’obbligo, senza che fosse necessario replicarlo in un patto apposito. Tanto più che l’adozione della «regola aurea»
nel diritto interno, a livello costituzionale o «quasi», già figurava fra gli impegni (peraltro non vincolanti) del Patto Euro
Plus del marzo 2011».
39
Per un quadro comparativo A. MORRONE, Pareggio di bilancio e Stato costituzionale, in Lavoro e diritto, n.
3/2013, 357 ss., e F. FABBRINI, Il pareggio di bilancio nelle Costituzioni degli Stati membri dell’UE, in Quad. cost., n.
4/ 2011, 933 ss.
40
V. ad esempio le c.d. sentenze gemelle nn. 348 e 349 del 2007, con cui la Corte costituzionale, a seguito della
modifica dell’art. 117, comma 1, Cost., ha statuito che il mancato rispetto della CEDU, come interpretata dalla Corte di
Strasburgo, comporta l’illegittimità costituzionale della normativa interna per violazione degli obblighi internazionali e,
dunque, del suddetto articolo della Costituzione.
41
M. LUCIANI, Costituzione, bilancio, diritti e doveri dei cittadini, cit., 18 ss.; G. L. TOSATO, La riforma
costituzionale del 2012 alla luce della normativa dell’Unione: l’interazione fra i livelli europei e interno, cit., 2-3; T.F.
GIUPPONI, Il principio costituzionale dell’equilibrio di bilancio e la sua attuazione, cit., 54. Di diverso avviso N. LUPO,
La revisione costituzionale della disciplina di bilancio e il sistema delle fonti, in Il Filangieri, Quaderno 2011, cit., 89
ss., specie 94, secondo il quale: «né il “patto Europlus”, né tantomeno un nuovo regolamento dell’Unione europea
potevano bastare. Si è ritenuto necessario un impegno esplicito da parte degli Stati aderenti al “Fiscal Compact” a
modificare la propria Costituzione, o comunque ad auto-vincolarsi in modo efficace».
42
A. BRANCASI, L’introduzione del principio del c.d. pareggio di bilancio: un esempio di revisione affrettata della
Costituzione, cit., 108 ss, parla di revisione affrettata, approvata in meno di sette mesi, dato che il relativo disegno di
legge governativo fu presentato in data 15 settembre 2011, e con la maggioranza dei due terzi, onde non fu possibile il
ricorso al referendum confermativo.
43
F. GALLO, Il principio costituzionale di equilibrio di bilancio e il tramonto dell’autonomia finanziaria degli enti
territoriali, Audizione presso la Commissione per l’attuazione del federalismo fiscale della Camera dei deputati, 30
ottobre 2014, evidenzia che l’obbligo del pareggio di bilancio era già sorto con il Six pack e con il Fiscal compact , per
cui la riforma costituzionale rendeva esplicito un sistema di garanzie delle norme dell’Unione già operante ai sensi degli
artt. 11 e 117, comma 1, Cost.
44
In tal senso R. DICKMANN, Legislazione di spesa ed equilibrio di bilancio tra legittimità costituzionale e
legittimità europea, cit., 2, nonché M. NARDINI, La costituzionalizzazione del pareggio di bilancio secondo la teoria
economica. Note critiche, in Amministrazione in cammino, 5 maggio 2012, 2 «Pur accettando l’idea che il “pareggio”
rafforzi la credibilità delle politiche di risanamento adottate dagli Stati, risulta comunque incerto se tale soluzione di
lungo periodo riesca a far fronte in modo ottimale l continuo divenire delle congiunture economiche».
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