della Costituzione, degli articoli 2, primo, secondo e terzo comma, 5 e 6, primo comma, del d.P.R. n. 20 del 1956, nelle parti in cui la base pensionabile e qualunque altra voce retributiva è presa in considerazione a fini previdenziali nella misura massima dell'80 per cento, escludendosi quindi che al dipendente statale possa essere conferito un trattamento di quiescenza pari all'ultima retribuzione percepita, con conseguente applicazione al personale in attività di servizio della ritenuta in conto entrate Tesoro o altra analoga, sulle voci retributive alla stessa soggette, in ragione dell'80 per cento invece che per l'intero importo. Il provvedimento di rimessione, ritualmente comunicato e notificato, è pervenuto alla Corte costituzionale il 23 marzo 1976, ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 132 del 19 maggio 1976. 2. Nel giudizio dinanzi a questa Corte la parte privata non si è costituita; ha spiegato invece intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con deduzioni depositate in Cancelleria il 18 settembre 1975. L'Avvocatura preliminarmente eccepisce l'irrilevanza della proposta questione, osservando che la stessa non ha alcuna incidenza sul giudizio che la Corte dei conti è chiamata a decidere, nel quale il ricorrente Rondoni ha chiesto il massimo della pensione nella misura dell'80 per cento del trattamento economico da lui goduto al momento della cessazione del servizio. Nel merito conclude per l'infondatezza. Quanto al denunciato contrasto con l'art. 36 della Costituzione, della normativa che limita all'80 per cento la base pensionabile, l'Avvocatura precisa che dal citato precetto costituzionale può trarsi solo la conseguenza, da un lato, che la misura minima della pensione deve essere tale da assicurare al pensionato e alla sua famiglia i mezzi di sostentamento - ciò che nella specie è fuori discussione - e dall'altro, che il trattamento pensionistico deve essere ispirato a criterio di proporzionalità rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato. Da ciò non deriva che, oltre una determinata anzianità, la pensione debba necessariamente coincidere con il trattamento goduto alla cessazione del servizio. Quanto alla pretesa violazione dell'art. 3 della Costituzione, l'Avvocatura rileva che non può essere operato un raffronto con trattamenti pensionistici di dipendenti pubblici diversi dallo Stato, giacché non sussiste parità di situazioni tra discipline che diversamente dispongono sia con riguardo al trattamento economico di servizio, sia con riguardo al sistema di contribuzione. Ciò vale anche per il raffronto, prospettato dal giudice a quo, col trattamento spettante ai segretari comunali e provinciali, che fanno parte del personale statale, trattamento che trova giustificazione nella diversità del sistema contributivo. 3. Alla pubblica udienza l'Avvocatura dello Stato ha insistito nelle richieste e nelle deduzioni già formulate. Considerato in diritto: 1. Con ordinanza emessa contestualmente alla decisione interlocutoria di cui in narrativa, la Corte dei conti, Sezione III giurisdizionale per le pensioni civili, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli articoli 3, 36, primo comma, e 38, primo e secondo comma, della Costituzione, degli articoli 2, primo, secondo e terzo comma, 5 e 6, primo comma, del d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20, recante disposizioni sul trattamento di quiescenza del personale statale, "nelle parti in cui la base pensionabile e qualunque altra voce retributiva è presa in considerazione a fini previdenziali nella misura massima dell'80 per cento, escludendosi quindi che al dipendente statale possa essere conferito un trattamento di quiescenza pari all'ultima retribuzione percepita". 2. Va innanzi tutto premesso che il provvedimento con il quale la Corte dei conti ha deferito la questione, pervenuto a questa Corte il 23 marzo 1976, è stato emesso il 18 aprile 1973, anteriormente,

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