cioè, all'entrata in vigore (1 giugno 1974) del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, le cui disposizioni, in virtù del primo comma dell'art. 256, si applicano pure ai casi in corso di trattazione, in sede amministrativa o giurisdizionale, anche per gli effetti anteriori alla data della sua entrata in vigore. Peraltro, il terzo comma dello stesso art. 256 dispone che la base pensionabile non possa essere determinata in misura diversa da quella prevista dalle norme che erano applicabili alla data in cui la base stessa deve essere riferita; e poiché le norme denunciate, vigenti all'epoca del collocamento a riposo del ricorrente, attengono appunto alla determinazione della base pensionabile, su di esse la Corte ritiene di doversi pronunciare, senza richiedere al giudice a quo di valutare se alla stregua delle nuove disposizioni la sollevata questione sia tuttora rilevante. Occorre poi precisare che il riferimento all'art. 5 del decreto legislativo n. 20 del 1956 va inteso come riferimento al testo sostituito dall'art. 3 della legge 11 luglio 1956, n. 734. 3. L'Avvocatura dello Stato ha preliminarmente eccepito che nel giudizio a quo, secondo risulta dagli atti, il ricorrente aveva, sì, chiesto il massimo della pensione, ma nella misura, appunto, dell'ottanta per cento del trattamento economico da lui goduto al momento della cessazione dal servizio: donde la inammissibilità per difetto di rilevanza della dedotta questione. L'eccezione va disattesa. Nel provvedimento di rimessione esplicitamente si afferma che la domanda del ricorrente va "interpretata" come richiesta del massimo spettante a tenore di una normativa che pone un limite invalicabile, la cui conformità ai parametri costituzionali vien posta in dubbio; e la Corte non può non prender atto di tale motivato apprezzamento che, per sua costante giurisprudenza, compete al giudice a quo. 4. Nel merito, la questione non è fondata. La denunciata normativa prevede che, ai fini della liquidazione dei trattamenti ordinari di quiescenza del personale statale, si consideri, quale base pensionabile, l'ottanta per cento dell'ultimo stipendio integralmente percepito (oltre gli eventuali altri assegni utili a pensione), e su tale porzione si applichi al personale in attività di servizio la ritenuta in conto entrate Tesoro. All'atto della cessazione dal servizio, la pensione normale spettante ai dipendenti che abbiano almeno venti anni di servizio effettivo, è pari al quarantaquattro per cento dello stipendio e degli altri assegni utili a pensione; per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo, la pensione è aumentata dell'1,80 per cento dello stipendio e degli assegni predetti, fino a raggiungere il massimo dell'ottanta per cento degli emolumenti stessi, in corrispondenza ad un massimo di servizio utile di anni quaranta. Oggetto del dubbio di costituzionalità prospettato dal giudice a quo, non è il limite massimo dei quaranta anni di servizio utile, per cui - a differenza degli anni compresi tra i ventuno ed i quaranta quelli oltre il quarantesimo, pur normalmente ipotizzabili, non comportano alcun aumento dell'aliquota; ma l'altro massimo, e cioè il limite della stessa aliquota dell'ottanta per cento, che preclude al dipendente in possesso della massima anzianità di servizio presa in considerazione dal legislatore (la quale, ripetesi, non è sotto tale profilo messa in discussione), di conseguire una pensione pari all'ultimo stipendio goduto. In ciò si ravvisa contrasto con i principi di tutela previdenziale affermati dagli artt. 36 e 38 della Costituzione. Ora, dagl'invocati precetti, congiuntamente considerati, innegabilmente scaturisce, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, una particolare protezione per il lavoratore, nel senso che il suo trattamento di quiescenza - al pari della retribuzione in costanza di servizio, della quale costituisce sostanzialmente un prolungamento a fini previdenziali - deve essere proporzionato alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato, e deve in ogni caso assicurare al lavoratore medesimo ed alla sua famiglia mezzi adeguati alle loro esigenze di vita, per un'esistenza libera e dignitosa. Proporzionalità ed adeguatezza, che non devono sussistere soltanto al momento del collocamento a riposo, ma vanno costantemente assicurate anche nel prosieguo, in relazione ai mutamenti del potere d'acquisto della moneta. Ma ciò non comporta automaticamente che, nella fase della liquidazione, il livello della pensione, in progressiva puntuale concomitanza con il servizio prestato, debba poter attingere il traguardo della integrale coincidenza con la retribuzione goduta all'atto della cessazione dal servizio.

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