cioè, all'entrata in vigore (1 giugno 1974) del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei
dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, le cui
disposizioni, in virtù del primo comma dell'art. 256, si applicano pure ai casi in corso di trattazione, in
sede amministrativa o giurisdizionale, anche per gli effetti anteriori alla data della sua entrata in vigore.
Peraltro, il terzo comma dello stesso art. 256 dispone che la base pensionabile non possa essere
determinata in misura diversa da quella prevista dalle norme che erano applicabili alla data in cui la base
stessa deve essere riferita; e poiché le norme denunciate, vigenti all'epoca del collocamento a riposo del
ricorrente, attengono appunto alla determinazione della base pensionabile, su di esse la Corte ritiene di
doversi pronunciare, senza richiedere al giudice a quo di valutare se alla stregua delle nuove disposizioni
la sollevata questione sia tuttora rilevante.
Occorre poi precisare che il riferimento all'art. 5 del decreto legislativo n. 20 del 1956 va inteso
come riferimento al testo sostituito dall'art. 3 della legge 11 luglio 1956, n. 734.
3. L'Avvocatura dello Stato ha preliminarmente eccepito che nel giudizio a quo, secondo risulta dagli
atti, il ricorrente aveva, sì, chiesto il massimo della pensione, ma nella misura, appunto, dell'ottanta per
cento del trattamento economico da lui goduto al momento della cessazione dal servizio: donde la
inammissibilità per difetto di rilevanza della dedotta questione.
L'eccezione va disattesa. Nel provvedimento di rimessione esplicitamente si afferma che la domanda
del ricorrente va "interpretata" come richiesta del massimo spettante a tenore di una normativa che pone
un limite invalicabile, la cui conformità ai parametri costituzionali vien posta in dubbio; e la Corte non
può non prender atto di tale motivato apprezzamento che, per sua costante giurisprudenza, compete al
giudice a quo.
4. Nel merito, la questione non è fondata.
La denunciata normativa prevede che, ai fini della liquidazione dei trattamenti ordinari di quiescenza
del personale statale, si consideri, quale base pensionabile, l'ottanta per cento dell'ultimo stipendio
integralmente percepito (oltre gli eventuali altri assegni utili a pensione), e su tale porzione si applichi al
personale in attività di servizio la ritenuta in conto entrate Tesoro. All'atto della cessazione dal servizio,
la pensione normale spettante ai dipendenti che abbiano almeno venti anni di servizio effettivo, è pari al
quarantaquattro per cento dello stipendio e degli altri assegni utili a pensione; per ogni anno di servizio
utile oltre il ventesimo, la pensione è aumentata dell'1,80 per cento dello stipendio e degli assegni
predetti, fino a raggiungere il massimo dell'ottanta per cento degli emolumenti stessi, in corrispondenza
ad un massimo di servizio utile di anni quaranta.
Oggetto del dubbio di costituzionalità prospettato dal giudice a quo, non è il limite massimo dei
quaranta anni di servizio utile, per cui - a differenza degli anni compresi tra i ventuno ed i quaranta quelli oltre il quarantesimo, pur normalmente ipotizzabili, non comportano alcun aumento dell'aliquota;
ma l'altro massimo, e cioè il limite della stessa aliquota dell'ottanta per cento, che preclude al dipendente
in possesso della massima anzianità di servizio presa in considerazione dal legislatore (la quale, ripetesi,
non è sotto tale profilo messa in discussione), di conseguire una pensione pari all'ultimo stipendio
goduto. In ciò si ravvisa contrasto con i principi di tutela previdenziale affermati dagli artt. 36 e 38 della
Costituzione.
Ora, dagl'invocati precetti, congiuntamente considerati, innegabilmente scaturisce, secondo la
costante giurisprudenza di questa Corte, una particolare protezione per il lavoratore, nel senso che il suo
trattamento di quiescenza - al pari della retribuzione in costanza di servizio, della quale costituisce
sostanzialmente un prolungamento a fini previdenziali - deve essere proporzionato alla quantità ed alla
qualità del lavoro prestato, e deve in ogni caso assicurare al lavoratore medesimo ed alla sua famiglia
mezzi adeguati alle loro esigenze di vita, per un'esistenza libera e dignitosa. Proporzionalità ed
adeguatezza, che non devono sussistere soltanto al momento del collocamento a riposo, ma vanno
costantemente assicurate anche nel prosieguo, in relazione ai mutamenti del potere d'acquisto della
moneta. Ma ciò non comporta automaticamente che, nella fase della liquidazione, il livello della
pensione, in progressiva puntuale concomitanza con il servizio prestato, debba poter attingere il
traguardo della integrale coincidenza con la retribuzione goduta all'atto della cessazione dal servizio.