lavorativi con la P.A.43. Ciò posto, simili provvedimenti hanno avuto una differente incidenza a
seconda delle categorie professionali considerate e diverse sono state le problematiche sollevate.
Quest’ultimo rilievo assume importanza in quanto, per esempio, i tagli al trattamento
retributivo dei magistrati e la riduzione dell’indennità integrativa speciale agli stessi spettante hanno
sollevato problematiche e profili di illegittimità costituzionale che in altri casi non sono stati posti44.
Da ciò ne consegue che nei giudizi innanzi alla Consulta, i parametri in relazione ai quali
sono stati lamentati asseriti vizi di legittimità costituzionale sono differenti sia a seconda delle
modalità di instaurazione del giudizio sia in ragione delle peculiarità del caso considerato. Ciò
impone, di svolgere un’analisi che si soffermi prima sui profili generali e, poi, sulle fattispecie
puntuali.
Procedendo con ordine, occorre partire dai giudizi di legittimità costituzionale instaurati in
via principale. In relazione a tale tipologia di giudizi, bisogna registrare una prevalenza di ricorsi
instaurati dalle Regioni nei confronti dello Stato, anche se non mancano ipotesi in cui lo Stato ha
denunziato la normativa regionale in quanto non conforme ai principi di coordinamento della
finanza pubblica posti dal D.l. n. 78/2010 e dalla regolamentazione successiva45.
In quest’ultimo periodo già è possibile cogliere il nocciolo della questione, posto che nel
giudizio di legittimità costituzionale in via principale i parametri che possono essere evocati dalle
Regioni attengono esclusivamente al riparto di competenze e non ad ulteriori profili di rilievo
costituzionale che si assumano violati. Risulta, dunque, esclusa in tale tipo di giudizio ogni
valutazione in ordine alla ragionevolezza, là dove una simile valutazione potrebbe essere utile.
Ciononostante, non sono mancati casi in cui le Regioni nel ricorso introduttivo hanno denunziato la
violazione dell’art. 3 Cost46. A fronte di simili doglianze, si è provveduto con una declaratoria di
inammissibilità, ribadendo i limiti entro i quali le Regioni possono sollevare questioni di legittimità
costituzionale.
Il ricorso al criterio della ragionevolezza recupera la propria centralità nei giudizi in via
incidentale, là dove esso non può essere considerato quale criterio esclusivo mediante il quale
43
Ovviamente, i provvedimenti adottati tramite il D.l. n. 78/2010 non si esauriscono in una riorganizzazione dei profili
retributivi di soggetti che intrattengano rapporti lavorativi con la P.A. Le manovre volte al consolidamento dei conti
pubblici, infatti, sono variegate. Tuttavia, non incidendo prettamente su diritti sociali, in questa sede non se ne terrà
conto.
44
Si rinvia alla sent. n. 223/2012.
45
Quest’ultima situazione si è posta in relazione al giudizio definito con sentenza n. 221/2013 in relazione alla Legge
finanziaria 2011 adottata dalla Provincia autonoma di Bolzano per violazione dei principi generali di coordinamento
della finanza pubblica posti dal D.l. n. 78/2012, in quanto le norme recate dalla legge provinciale «pur non imponendo
alle Regioni di adottare i puntuali tagli alle singole voci di spesa da essa considerate, richiedono che esse, attraverso
una diversa rimodulazione delle percentuali di riduzione, conseguano comunque, nel complesso un risparmio pari a
quello che deriverebbe dall’applicazione di quelle percentuali». Problematiche analoghe si sono poste in relazione al
contenimento della spesa pubblica sanitaria ed allo sforamento da parte di alcune Regioni dei piani di rientro dei
disavanzi. Sul punto, v. le sentt. nn. 163/2011; 91/2012; 180/2013.
46
In questo senso, v. le sentt. nn. 151/2012; 215/2012