quest’ultima è possibile ritenere che un determinato intervento sia stato legittimamente operato dallo Stato senza invadere competenze regionali ed, altresì, senza che sia possibile ascriverlo ad ulteriori materie. In particolare, la Consulta ha ribadito il costante orientamento secondo cui: «norme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli enti locali possono qualificarsi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica alla seguente duplice condizione: in primo luogo, che si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della medesima, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente; in secondo luogo, che non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi»50. Alla luce di tale definizione, si è ritenuto di ricondurre alla materia della definizione dei principi del coordinamento della finanza pubblica: la regolamentazione statale in materia di assunzioni di personale, siano esse a tempo determinato ovvero si ricorra alla stipula di convenzioni o di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o ancora si tratti di contratti di formazionelavoro, nonché l’equiparazione del regime dei trattenimento in servizio a quello delle assunzioni e le restrizioni riguardanti il regime dei doppi incarichi dei titolari di cariche elettive. Sono state, altresì, ricondotte alla medesima competenza legislativa i limiti imposti al trattamento economico complessivo ed a quello accessorio. Tali previsioni, infatti, sono state assunte nel perseguimento del comune obiettivo di contenimento della spesa relativa ad un vasto settore del personale, costituito da tutti coloro che collaborano con le pubbliche amministrazioni in virtù di rapporti lavorativi diversi dal rapporto di impiego a tempo determinato. In altre ipotesi, l’infondatezza delle censure sollevate avverso la normativa statale è stata motivata ricorrendo alla competenza statale in materia di “ordinamento civile”. È questo il caso della disciplina inerente all’istituto dell’incompatibilità e degli incarichi aggiuntivi dei dirigenti pubblici, nonché delle disposizioni che impongono un limite massimo agli aumenti retributivi che possono essere disposti dalla contrattazione collettiva in sede di rinnovo e di quelle in tema di assunzioni da parte delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni51. Tale ricostruzione delle competenze legislative, tuttavia, appare sorretta da più di una ragione. Infatti, se è vero che simili previsioni sono riconducibili ai principi generali in materia di                                                              50 In questo senso, sentt. nn. 120/2008; 289/2008; 139/2009; 237/2009; 205/2013. In relazione alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, infatti, la Consulta ha in più occasioni statuito che il loro regime giuridico deve essere ricondotto alla materia dell’ordinamento civile tutte le volte in cui non concerne lo svolgimento di attività amministrativa (così, v. sentt. nn. 326/2008; 173/2012). 51    

Select target paragraph3