bilancio al pareggio ha natura meramente politica e non si è tradotto in norme giuridiche
vincolanti»55.
Partendo da un simile presupposto, è possibile ricostruire quali possano essere gli argini al
perseguimento del pareggio di bilancio. In tale ricostruzione, il giudizio azionato in via incidentale
risulta di maggiore ausilio in ragione della pluralità di parametri evocabili.
Tra questi un ruolo primario è assunto dall’art. 3 Cost. ed, in particolare, dal canone della
ragionevolezza. La Corte è stata, infatti, sollecitata più volte ad adoperare il criterio del tertium
comparationis in relazione a misure legislative volte ad incidere in maniera differente sul
trattamento economico retributivo a seconda della professione considerata56.
In relazione a tale profilo, emerge quanto brevemente illustrato al principio del presente
paragrafo, ossia l’impossibilità di ridurre ad unum le differenti tipologie di provvedimenti adottati
in relazione alle varie professioni. Queste ultime presentano delle peculiarità che in molti casi non
consentono di accomunarle.
Qualora, invece, l’art. 3 Cost. sia richiamato ai fini di una valutazione intrinseca di
ragionevolezza, il discorso diviene più complicato. Il contingentamento della spesa pubblica allo
scopo di perseguire l’obiettivo del pareggio di bilancio è, infatti, considerato legittimo là dove siano
rispettate determinate condizioni. Queste ultime attengono alla valutazione della ragionevolezza di
una previsione legislativa, in primo luogo, sotto un profilo temporale.
La compressione dei diritti sociali non contrasta con il criterio di ragionevolezza nel caso in
cui essa sia «eccezionale, transeunte, non arbitraria, consentanea allo scopo prefissato, nonché
temporalmente limitata»57. In maniera ancora più precisa è stato affermato che «il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, attraverso cui può attuarsi una politica di riequilibrio del
bilancio, implicano sacrifici gravosi, quali quelli in esame, che trovano giustificazione nella
situazione di crisi economica. In particolare, in ragione delle necessarie attuali prospettive
pluriennali del ciclo di bilancio, tali sacrifici non possono non interessare periodi, certo definiti,
55
Così, la sent. n. 142/2012, successivamente ripresa testualmente dalla sent. n. 241/2012. Occorre segnalare, però, che
statuizioni di segno opposto sono presenti nelle sentt. nn. 70/2012; 115/2012; 192/2012 secondo cui l’art. 81 Cost. è
ritenuto espressivo dei «principi costituzionali della corretta copertura della spesa e della tutela degli equilibri di
bilancio», nonché «una vera e propria clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti
perturbanti la gestione finanziaria e contabile».
56
Per tale tipologia di controllo, v. sent. n. 116/2013 in relazione alla quale appare significativo il passaggio in cui è
statuito che: «Se da un lato l’eccezionalità della situazione economica che lo Stato deve affrontare è suscettibile di
consentire il ricorso a strumenti eccezionali, nel difficile compito di contemperare il soddisfacimento degli interessi
finanziari e di garantire i servizi e la protezione di cui tutti i cittadini necessitano, dall’altro ciò non può e non deve
determinare ancora una volta un’obliterazione dei fondamentali canoni di uguaglianza, sui quali si fonda
l’ordinamento costituzionale».
57
Così, v. le sentt. nn. 245/1997; 299/1999; 223/2012; 310/2012; 304/2013.