bilancio al pareggio ha natura meramente politica e non si è tradotto in norme giuridiche vincolanti»55. Partendo da un simile presupposto, è possibile ricostruire quali possano essere gli argini al perseguimento del pareggio di bilancio. In tale ricostruzione, il giudizio azionato in via incidentale risulta di maggiore ausilio in ragione della pluralità di parametri evocabili. Tra questi un ruolo primario è assunto dall’art. 3 Cost. ed, in particolare, dal canone della ragionevolezza. La Corte è stata, infatti, sollecitata più volte ad adoperare il criterio del tertium comparationis in relazione a misure legislative volte ad incidere in maniera differente sul trattamento economico retributivo a seconda della professione considerata56. In relazione a tale profilo, emerge quanto brevemente illustrato al principio del presente paragrafo, ossia l’impossibilità di ridurre ad unum le differenti tipologie di provvedimenti adottati in relazione alle varie professioni. Queste ultime presentano delle peculiarità che in molti casi non consentono di accomunarle. Qualora, invece, l’art. 3 Cost. sia richiamato ai fini di una valutazione intrinseca di ragionevolezza, il discorso diviene più complicato. Il contingentamento della spesa pubblica allo scopo di perseguire l’obiettivo del pareggio di bilancio è, infatti, considerato legittimo là dove siano rispettate determinate condizioni. Queste ultime attengono alla valutazione della ragionevolezza di una previsione legislativa, in primo luogo, sotto un profilo temporale. La compressione dei diritti sociali non contrasta con il criterio di ragionevolezza nel caso in cui essa sia «eccezionale, transeunte, non arbitraria, consentanea allo scopo prefissato, nonché temporalmente limitata»57. In maniera ancora più precisa è stato affermato che «il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, attraverso cui può attuarsi una politica di riequilibrio del bilancio, implicano sacrifici gravosi, quali quelli in esame, che trovano giustificazione nella situazione di crisi economica. In particolare, in ragione delle necessarie attuali prospettive pluriennali del ciclo di bilancio, tali sacrifici non possono non interessare periodi, certo definiti,                                                              55 Così, la sent. n. 142/2012, successivamente ripresa testualmente dalla sent. n. 241/2012. Occorre segnalare, però, che statuizioni di segno opposto sono presenti nelle sentt. nn. 70/2012; 115/2012; 192/2012 secondo cui l’art. 81 Cost. è ritenuto espressivo dei «principi costituzionali della corretta copertura della spesa e della tutela degli equilibri di bilancio», nonché «una vera e propria clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la gestione finanziaria e contabile». 56 Per tale tipologia di controllo, v. sent. n. 116/2013 in relazione alla quale appare significativo il passaggio in cui è statuito che: «Se da un lato l’eccezionalità della situazione economica che lo Stato deve affrontare è suscettibile di consentire il ricorso a strumenti eccezionali, nel difficile compito di contemperare il soddisfacimento degli interessi finanziari e di garantire i servizi e la protezione di cui tutti i cittadini necessitano, dall’altro ciò non può e non deve determinare ancora una volta un’obliterazione dei fondamentali canoni di uguaglianza, sui quali si fonda l’ordinamento costituzionale». 57 Così, v. le sentt. nn. 245/1997; 299/1999; 223/2012; 310/2012; 304/2013.    

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