operare un controllo di ragionevolezza tra due misure, in apparenza, così disomogenee. Peraltro, la stessa giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto il valore dell’equilibrio finanziario, desumibile dall’art. 81 Cost., alla stregua di un elemento della complessiva ponderazione dei valori costituzionali in tema di diritti sociali72. Occorre prestare attenzione a quest’ultima statuizione, giacché il bilanciamento non avviene tout court tra il dato fattuale delle risorse finanziarie ed i diritti da tutelare, bensì tra il valore dell’equilibrio ed i diritti oggetto del presente studio. Nell’ambito di una simile valutazione si pone il problema del rilievo da attribuire all’argomento della crisi economica, quale situazione contingente in più occasioni richiamata dalla giurisprudenza costituzionale. Si tratta di una questione non secondaria, giacché il problema di fondo è quello di verificare sino a che punto una situazione contingente possa risultare incisiva. A tal riguardo, vi è chi ha evidenziato come l’argomento della crisi economica non possa costituire di per sé un termine del bilanciamento, costituendo esso tutt’al più il contesto nell’ambito del quale maturano determinate esigenze di bilancio. Sia consentito rilevare come, seppure indirettamente, non sia possibile scindere lo scenario economico dalle esigenze di bilancio. Peraltro, si è avuto modo di osservare come queste ultime siano coessenziali all’esistenza stessa dei diritti sociali. L’argomento della crisi economica, tuttavia, sia che assuma centralità sia che sia posta a latere, costituisce uno degli argomenti da tenere in considerazione al fine di riscontrare la ragionevolezza e, dunque, l’assenza di vizi di legittimità costituzionale dell’atto normativo. Ciò non toglie che il sacrificio imposto debba avere la minor incidenza possibile e, se connesso a contingenti situazioni economiche, debba presentare natura eccezionale e temporanea. Come si è già avuto modo di vedere in relazione all’excursus della giurisprudenza costituzionale, la ragionevolezza sembra qui assumere una valenza sotto il profilo temporale73. Da un punto di vista analitico, invece, è possibile esclusivamente evincere un carattere di elasticità dei diritti in questione, i quali sembrano suscettibili di compressione e successiva riespansione a seconda delle scelte legislative e del contesto economico. Tale osservazione induce ad affrontare l’ulteriore punto sul quale si è interrogata la dottrina, ossia sino a quale limite sia possibile incidere sulle situazioni giuridiche qui in considerazione, tenuto conto, peraltro, della natura di diritti fondamentali.                                                              72 Così, v. Corte cost. sent. n. 260/1990; 304/1994. Sulla necessità che la compressione dei diritti abbia natura esclusivamente temporanea, v. C. SALAZAR, Crisi economica e diritti fondamentali, cit., 15, secondo la quale la ragionevolezza della misura sarebbe connessa al carattere della temporaneità. Come si è avuto modo di verificare nel precedente paragrafo del presente scritto, anche la Corte costituzionale avalla tale orientamento. 73    

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