oggi, dei livelli essenziali delle prestazioni. Svolgere un ragionamento quale quello appena illustrato, implicherebbe una rivitalizzazione di istituti presenti in Costituzione. Quest’ultimo potrebbe rivelarsi un aspetto positivo dell’attuale contesto di crisi economica. Il terzo profilo che si impone all’attenzione concerne l’esercizio della competenza legislativa ex art. 117, c. II lett. m), Cost. e l’interazione con le altre competenze normative di cui all’art. 117 Cost. Alla luce della giurisprudenza costituzionale, infatti, l’esercizio della competenza normativa in materia di livelli essenziali delle prestazioni si pone in maniera trasversale rispetto alle altre competenze ed è suscettibile di incidere anche sul campo di azione regionale76. Tale trasversalità pare accentuarsi in un momento, come quello attuale, di crisi economica. Un problema simile si pone, per esempio, nella materia sanitaria, ambito in cui la determinazione dei livelli essenziali va ad incidere sulla competenza regionale relativa alla «tutela della salute». Individuate problematiche connesse ai livelli essenziali delle prestazioni rilevanti ai fini della presente esposizione, occorre chiedersi quale sia il soggetto tenuto a garantire l’erogazione della prestazione satisfattiva dei diritti sociali. Un simile quesito si presenta fortemente condizionato dal modello statale prescelto e dal contesto storico-economico considerato. Se, infatti, i diritti sociali originariamente erano concepiti come diritti a prestazione vantati dal privato nei confronti del soggetto pubblico; ad oggi, essi hanno assunto per la dottrina maggioritaria una diversa configurazione. I diritti sociali, infatti, sono ricostruibili non più esclusivamente come diritti vantati nei confronti del soggetto pubblico, bensì come diritti a prestazione vantati anche nei confronti di soggetti privati. Trova qui applicazione il principio di sussidiarietà orizzontale. L’affermarsi di un simile principio, tuttavia, non deve condurre ad un ruolo meramente passivo del soggetto pubblico77. D’altronde, sembra che sia questa la linea tracciata anche dal legislatore. A tal riguardo, occorre rivolgere l’attenzione all’art. 5 della L. n. 243/2012 che pone i presupposti per un intervento                                                              76 Sui livelli essenziali delle prestazioni e la ridefinizione delle sfere di competenza legislativa statale e regionale, v. F. GABRIELE, Diritti sociali, unità nazionale e risorse (in)disponibili, cit., 26; A. ANZON DEMMIG, Potestà legislativa regionale residuale e livelli essenziali delle prestazioni, cit., 155; E. LONGO, I diritti sociali al tempo della crisi. La Consulta salva la social card e ne ricava un nuovo titolo di competenza statale, ivi, 164; A. RUGGERI, “Livelli essenziali” delle prestazioni relative ai diritti e ridefinizione delle sfere di competenza di Stato e Regioni in situazioni di emergenza economica (a prima lettura di Corte cost. n. 10 del 2010), in www.giurcost.org, 2010; C. PANZERA, I livelli essenziali delle prestazioni fra sussidiarietà e collaborazione, in www.gruppodipisa.it. 77 Significativa la riflessione di C. SALAZAR, Crisi economica e diritti fondamentali, cit., 13, secondo cui «la concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale mediante il favor verso le organizzazioni della società civile disponibili all’assunzione dei doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale non può costituire sempre ed in ogni caso una risposta adeguata alla crisi del welfare».    

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