Tale disciplina minima contenuta nei Trattati è completata dalle previsioni della Carta dei diritti fondamentali. Come noto, tale Carta ha assunto solo di ricente il medesimo valore giuridico dei trattati istitutivi, assumento forza vincolante, ragion per cui il suo impiego da parte della Corte di Giustizia è risultato relativamente limitato81. Il maggior limite alla tutela dei diritti sanciti dalla Carta è, tuttavia, legato all’ambito di efficacia spiegato dalla stessa. Come noto, l’art. 51 della Carta ne esclude l’effetto diretto orizzontale, cosí che essa trova applicazione solo quando è applicabile il diritto comunitario e non già in tutti i casi di violazione di un diritto fondamentale rilevante per il diritto nazionale. Da ciò ne discende che le disposizioni della Carta non possono che rilevare quali parametri di legittimità degli atti dell’Unione, degli atti nazionali che ai primi hanno dato attuazione, nonché di quegli atti nazionali che, a giustificazione dell’introduzione di una deroga imposta agli obblighi imposti dai Trattati, invocano l’esigenza di tutelare un diritto fondamentale. Una simile limitazione di efficacia della Carta di Nizza comporta che essa, pur recependo i principi comuni delle costituzioni europee, rinviene un ristretto ambito di applicazione82. Aspetto, quest’ultimo, sul quale si avrà modo di ritornare nel prosieguo del presente paragrafo. Ulteriori previsioni inerenti ai diritti sociali si riscontrano in direttive ed atti normativi di soft law, siano essi di origine pubblica o privata83. Quest’ultima situazione si verifica prevalentemente in relazione all’ambito giuslaburistico, là dove sono le stesse istituzioni europee ad incoraggiare gli accordi tra imprese e federazioni sindacali settoriali84.                                                                                                                                                                                                       153 TFUE che esclude dall’alveo dell’applicazione il diritto di sciopero, ponendosi in contrasto con l’art. 27 della Carta dei diritti fondamentali. Per uno studio comparatistico in relazione ai diritti sociali ed alla loro tutela giuridizionale, v. G. KATROUGALOS, The justiciability of social rights: the universalization of the “European exception”, in Revue européenne de droit public, 2009, 1481. 81 Come rilevato in dottrina, fino all’adozione del Trattato di Lisbona, la tutela dei diritti sociali nell’ambito del diritto dell’Unione avveniva prevalentemente in via giurisprudenziale. Per un approfondimento, v. I. CIOLLI, I diritti sociali all’epoca della crisi economica, in www.costituzionalismo.it, 3/2012, 22. Tuttavia, in dottrina vi è chi rileva come i richiami da parte della Corte di Giustizia alla Carta di Nizza siano «distillati con estrema parsimonia» (cosí, v. C. PINELLI, Il discorso sui diritti sociali tra Costituzione e diritto europeo, in www.europeanrights.it; C. SALAZAR, Crisi economica e diritti fondamentali, in rivistaaic.it, 4/2013). 82 In dottrina, vi è chi suggerisce di porre maggiore risalto su talune disposizioni della Carta di Nizza che attualmente sembrano poste in secondo piano rispetto alle politiche di austerity (cosí, R. CALVANO, La tutela dei diritti sociali tra meccanismo europeo di stabilità e legalità costituzionale ed europea, in costituzionalismo.it, 3/2013, 19). Basti pensare all’art. 34, il quale statuisce che “l’Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e dei servizi sociali che assicurano protezioni in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre al caso di perdita del posto di lavoro” o all’art. 3, c. II, secondo cui “l’Unione combatte l’esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e le protezioni sociali”. 83 Sull’autoregolamentazione in materia giuslaburistica, v. E. MAZUYER, La régulation sociale européenne et l’autorégulation:le défi de la coherencedans le recours à le soft law, in Cahiers de droit européen, 2009, 295; G. FONTANA, Crisi economica ed effettività dei diritti sociali in Europa, in Forum di quaderni costituzionali, 20; 84 L’illustrazione svolta degli interventi dell’Unione Europea rappresenta un quadro minimo: da un lato, lo sviluppo dei diritti sociali è stato fortemente incentivato dalle politiche antidiscriminatorie perseguite dall’Unione a mezzo di direttive e, dall’altro lato, si rilevano nel corso degli ultimi anni una serie di interventi, basti pensare allo European Economic Recovery Program, quale programma di incentivi fiscali lanciato nel 2008, che ha individuato tra le priorità il sussidio ai redditi più colpiti dalla crisi economica, in nome della c.d. flexicurity; nonché l’istituzione nel 2009 del Comitato speciale sulla crisi finanziaria ed economica. Per un approfondimento sulla valenza, alla stregua di prescrizioni minime, delle tutele offerte in sede sovranazionale ed europea in relazione ai diritti sociali, v. D. RUSSO,    

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