Nel caso di specie tale presupposto mancava, ragion per cui la Corte di Giustizia ha sentenziato per l’inammissibilità. Come ritenuto da taluni, si è forse trattato, più che di un’ingenuità commessa dai giudici portoghesi, di una provocazione91, posto che successivamente il Tribunale costituzionale portoghese è intervenuto con due pronunzie a declarare l’illegittimità costituzionale della normativa interna relativa alla decurtazione dei trattamenti economici retributivi e pensionistici per contrasto con varie disposizioni costituzionali ed, in particolare, ricorrendo al canone della ragionevolezza, nonché invocando il diritto ad un’esistenza dignitosa92. Tale vicenda giurisprudenziale rappresenta uno spunto utile al fine di delineare le possibili sfere di intervento dell’organo di giustizia europeo nel novero del rapporto tra finanza pubblica e diritti sociali93. Simili percorsi giuridici sembrano suggeriti da una parte crescente della dottrina, costretta a confrontarsi con atti giuridici di diversa natura ed in cui sono presenti una serie di limitazioni. Infatti, è necessario precisare che se, da un lato, la natura giuridica del Fiscal Compact esclude la possibilità per la Corte di Giustizia di conoscere dello stesso in via pregiudiziale, dall’altro lato, lo stesso trattato internazionale prevede una competenza limitata di tale organo giurisdizionale94. Ai sensi dell’art. 8, essa può conoscerne solo al fine di vagliare eventuali violazioni di tipo formale, intendendo riferirsi con tale espressione al caso in cui gli Stati firmatari                                                                                                                                                                                                       tutela dei diritti sociali tra meccanismo europeo di stabilità e legalità costituzionale ed europea, cit., 20). Sull’interpretazione da parte della giurisprudenza comunitaria dell’art. 51, v. anche D. TEGA, I diritti sociali nella dimensione multilivello tra tutele giuridiche e crisi economica,cit. 91 Di questo avviso, C. SALAZAR, Crisi economica e diritti fondamentali, cit., 23, la quale ritiene che, in tale caso, sia stata sfiorata la denunzia della violazione dei controlimiti non nei confronti del diritto europeo self-executing, bensí nei riguardi di norme interne direttamente attuative di accordi raggiunti in sede europea, nell’ambito della realizzazione del c.d. Programma di assistenza economica e finanziaria concluso tra il Governo portoghese e la troika. 92 Si fa riferimento all’Acórdão n. 353/2011 e n. 187/2013. Per un approfondimento sulla giurisprudenza del Tribunale costituzionale portoghese in relazione al rapporto tra diritti sociali e contingentamento della spesa pubblica, si rinvia al seguente Quaderno della Corte costituzionale: “Diritti sociali e vincoli di bilancio. Profili comparatistici”, nonché in dottrina ai commenti di T. ABBIATE, Le Corti costituzionali dinanzi alla crisi finanziaria: una soluzione di compromesso del Tribunale costituzionale portoghese, in Quad. Cost., 2013, 146; ID, Il Tribunale costituzionale portoghese al tempo della crisi: una nuova disciplina in materia di bilancio, in Quad. Cost., 2013, 438; A. MONTEIRO FERNANDES, L’austerità e l’eguaglianza proporzionale. Una sentenza della corte costituzionale portoghese, in Lavoro e diritto, 2013, 339. 93 Degno di nota è, altresí, il rinvio pregiudiziale sollevato dalla Corte costituzionale italiana con l’ord. n. 207/2013 in relazione all’interpretazione della Direttiva n. 1999/79/CE, volta a fissare principi sul ricorso al contratto a tempo determinato da parte degli Stati membri dell’Unione, a fronte della normativa interna sul precariato scolastico che rinviene le sue basi nell’esigenza di contingentamento della spesa pubblica. Per un’analisi della fattispecie, v. C. SALAZAR, Crisi economica e diritti fondamentali, cit., 26. 94 Occorre ricordare come, più in generale, siano rari gli interventi della Corte di Giustizia in relazione alla materia della politica economica e monetaria. Tra i primi interventi è degna di nota la sentenza 13 luglio 2004, causa C-27/04, Commissione c. Consiglio, mediante la quale la Corte si è pronunziata sul ricorso della Commissione per l’annullamento delle decisioni del 25 novembre 2003 del Consiglio di non adottare nei confronti di Francia e Germania i provvedimenti formali raccomandati dalla Commissione ai sensi dei paragrafi 8 e 9 dell’art. 104 TCE, attuale art. 126 TFUE. A tale decisione, mediante la quale è stato definito l’ambito di interventi delle istituzioni ex art. 126 TFUE, ne sono seguite diverse altre mediante le quali, come rilevato in dottrina, si è affermato un processo di giurisdizionalizzazione della politica economica. In argomento, v. O. PORCHIA, Il ruolo della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella governance economica, in Dir. Un. Eur., 2013, 3, 593.    

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