Il ricorso allo strumento dei trattati internazionali, tuttavia, non ha esaurito qui il suo corso, posto che in data 2 marzo 2012 è stato siglato il Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance (TSCG), che sarà oggetto di analisi più approfondita nel prosieguo del presente studio8. Inoltre, in data 28-29 giugno 2012 è stato adottato il «Patto per la crescita e l’impiego», nonché sono state disposte modifiche al MES ed attribuiti poteri di controllo prudenziale alla BCE. In tale iter si inseriscono ulteriori tappe che non possono essere tralasciate, quali: la modifica dell’art. 136 TFUE (secondo la procedura di revisione semplificata), l’adozione del Patto Euro Plus9 e l’adozione da parte della Commissione europea del c.d. Two-pack10. Brevemente ripercorso l’excursus normativo mediante il quale gli Stati hanno reagito alla crisi economica ed alla crisi del debito sovrano, occorre muovere due rilievi prima di addentrarsi nell’esame della disciplina posta dal Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance. In primo luogo, occorre rilevare come la reazione all’eccessivo indebitamento abbia per lo più assunto le forme di trattati internazionali, seppure in vario modo collegati all’attività delle istituzioni dell’Unione11. In secondo luogo, è opportuno precisare che la politica monetaria                                                                                                                                                                                                       eccetto in taluni casi in cui è richiesta la maggioranza qualificata. Gli strumenti di assistenza finanziaria, mediante i quali è possibile intervenire, possono essere di varia natura. In particolare, ai sensi del Capitolo IV del Trattato è possibile: concedere il credito in via preventiva, erogare un prestito ai fini della ricapitalizzazione, erogare un prestito allo Stato conformemente all’art. 16 del Trattato ed, infine, intervenire nel mercato primario e secondario dello Stato acquistando titoli di debito sovrano. L’erogazione di siffatti prestiti è subordinata al rispetto di una stretta condizionalità. Lo Stato beneficiario è, infatti, tenuto ad assumere impegni di politica economica al fine di realizzare un risanamento dei conti e qualora tali impegni non siano rispettati, cesserà l’erogazione dei finanziamenti. La Commissione, unitamente alla BCE e al FMI, è chiamata a vegliare sul rispetto degli impegni assunti. 8 Il Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell’Unione Europea è stato siglato da venticinque Stati membri, quali: il Belgio, la Bulgaria, la Danimarca, la Germania, l’Estonia, l’Irlanda, la Grecia, la Spagna, la Francia, l’Italia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, il Lussemburgo, l’Ungheria, Malta, i Paesi Bassi, l’Austria, la Polonia, il Portogallo, la Romania, la Slovenia, la Slovacchia, la Finlandia, la Svezia. 9 Il Patto Euro Plus costituisce un patto di convergenza economica rafforzata mediante il quale gli Stati aderenti intendono realizzare un rafforzamento dell’attuale governance economica europea attraverso l’adozione di programmi nazionali di riforma e di programmi di stabilità, stimolando la competitività e la convergenza nei settori economici prioritari e prevedendo, altresì, incontri periodici tra i Capi di Stato 10 In particolare, la modifica dell’art. 136 TFUE è stata adottata con decisione del Consiglio europeo 2011/199/UE del 25 marzo 2011. In relazione a tale modifica, come si avrà modo di verificare in seguito, è stata sollecitata l’attenzione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la quale si è espressa con la nota sentenza Pringle. 11 Come rilevato da attenta dottrina, il ricorso allo strumento di trattati internazionali che si collocano al di fuori del quadro del diritto dell’Unione europeo appare, più che il frutto di una scelta consapevole o dell’inesistenza di strumenti giuridici europei adeguati al raggiungimento dello scopo, come il frutto dell’esigenza di agire con rapidità anche in assenza dell’accordo di tutti gli Stati membri. Peraltro, i vari Trattati stipulati al fine di fronteggiare l’indebitamento degli Stati membri si presentano strettamente connessi gli uni agli altri. A tal riguardo, è sufficiente considerare come il quinto considerando del MES statuisca: «Il presente Trattato e il TSCG sono complementari nella promozione di politiche di bilancio responsabili e della solidarietà in seno all’Unione economica e monetaria» e prosegua, altresì, statuendo che l’assistenza finanziaria nel quadro del MES sarà condizionata, a partire dal 1° marzo 2013, alla ratifica del TSCG da parte dello Stato membro interessato. Più nello specifico, invece, sul rapporto tra TSCG e TFUE si rinvia a F. ALLEMAND – F. MARTUCCI, La nouvelle governance economique européenne, in Cahier de droit européen, 2012, 79, essendo qui sufficiente rilevare come l’art. 3, par. 1, del TSCG statuisca che le regole del Patto di bilancio saranno applicate senza pregiudizio per le obbligazioni discendenti dal diritto dell’Unione Europea. Contra, in dottrina, v. D. DE GRAZIA, L’introduzione del principio del pareggio di bilancio in Costituzione (tra vincoli europei e zelo del legislatore), in Giur. cost., 2012, 2513, il quale riconosce al Fiscal Compact la natura di strumento di cooperazione rafforzata, che andrebbe tenuto ben distinto dal sistema di regole dell’Unione europea.    

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