dell’Unione non si riduce al perseguimento di finanze stabili e sane. Tale situazione, infatti, non
costituisce un obiettivo a sé stante, bensì è configurabile come lo strumento mediante il quale
perseguire la coesione sociale, la crescita economica ed un più elevato livello di impiego.
Svolte tali precisazioni, occorre soffermarsi sulla disciplina posta dal Trattato sulla stabilità,
sul coordinamento e sulla governance, in quanto da siffatto trattato discende in capo agli Stati
firmatari l’obbligo di introdurre, preferibilmente, in Costituzione la regola del (tendenziale)
pareggio di bilancio12, prevedendo altresì all’art. 5 una procedura di sorveglianza specifica in
relazione allo Stato che sia stato riconosciuto in una posizione di deficit eccessivo13. In un simile
caso lo Stato membro deve produrre un programma di partenariato budgetario ed economico che
comporti una dettagliata descrizione delle riforme strutturali che intende operare. Tale programma
deve essere presentato per l’approvazione al Consiglio ed alla Commissione che provvedono alla
sorveglianza, tenuto presente che siffatta procedura si inserisce nel quadro di vigilanza previsto dal
Patto di Stabilità e Crescita14. Peraltro, il richiamo al Patto di Stabilità e Crescita appare costante,
considerando che al fine di verificare se la regola dell’equilibrio di bilancio sia stata rispettata
occorre far riferimento all’obiettivo di bilancio a medio termine definito dal summenzionato Patto. I
singoli Stati, dunque, rimangono pienamente liberi di adottare le proprie scelte di politica
Per quanto concerne, invece, il rapporto tra TMES e diritto dell’Unione, occorre rilevare che tale meccanismo è stato in
qualche modo “costituzionalizzato” rinvenendo il proprio fondamento all’art. 136 TFUE. Diversamente, invece, il
meccanismo del MESF rinveniva il proprio fondamento nell’art. 122, par. 2, TFUE. Per quanto concerne, la natura di
diritto internazionale del meccanismo, essa è stata definita dalla dottrina quale una conseguenza del riparto delle
competenze, giacché il MES necessariamente implica un’incidenza sulle materie della politica economica (così F.
ALLEMAND – F. MARTUCCI, La nouvelle governance economique européenne,cit., 428).
12
Nel presente scritto si è preferito ricorrere all’espressione “equilibrio di bilancio”, piuttosto che al pareggio di
bilancio in quanto, sebbene la L. cost. n. 1/2012 rechi il titolo di “Introduzione del principio del pareggio di bilancio
nella Carta costituzionale”, il testo costituzionale ai novellati artt. 81, cc. 1 e 6, 97, c. 1, e 119, c. 1, compie riferimenti
esclusivamente all’equilibrio dei bilanci. Analogamente, la L. n. 234/2012 fa riferimento all’equilibrio dei bilanci non
solo in generale, ma anche in relazione agli enti territoriali, alle amministrazioni pubbliche non territoriali, oltre che allo
Stato. Sul punto, v. T.F. GIUPPONI, Il principio costituzionale dell’equilibrio di bilancio e la sua attuazione, in Quad.
cost., 2014, 1, 58.
13
L’introduzione del principio del pareggio di bilancio negli ordinamenti interni con norme di rango costituzionale non
è espressione di un obbligo puntuale. Il TSCG, infatti, prevede esclusivamente una preferenza per norme di tale rango.
Come si avrà modo di osservare in seguito, nell’ordinamento italiano si è deciso di dare seguito a tale vincolo mediante
una revisione dell’art. 81 Cost. Una simile scelta è tutt’altro che priva di conseguenze, in quanto mediante la stessa si è
conferita valenza giuridica ad un obbligo di carattere eminentemente politico, determinando, altresì, la possibilità che il
vincolo del pareggio di bilancio sia evocato quale parametro dei giudizi di legittimità costituzionale (per tutti, v. T.F.
GIUPPONI, Il principio costituzionale dell’equilibrio di bilancio e la sua attuazione, op. ult. cit., 2014, 1, 54).
14
Tale procedura è automaticamente superata là dove siano applicabili forme di sorveglianza rafforzata, quale quella di
cui alla proposta COM (2011) 819 da applicare nel caso in cui gli Stati membri incontrino delle serie difficoltà in
termini di stabilità finanziaria o che già beneficino di assistenza finanziaria accordata a titolo precauzionale. Qualora
risulti applicabile tale procedura, verrà automaticamente meno l’applicabilità delle altre procedure di sorveglianza, quali
la disciplina budgetaria, il semestre europeo, la disciplina degli squilibri macroeconomici, nonché la normativa di cui al
TSCG. Tale forma di controllo, infatti, si presenta particolarmente articolata, prevedendo l’intervento della
Commissione in maniera congiunta alla BCE ed all’Autorità bancaria europea.