In conclusione, la disciplina generale che si ricava dal complesso quadro storico-evolutivo della
materia, prevede che soltanto le fasce più basse siano integralmente tutelate dall’erosione indotta dalle
dinamiche inflazionistiche o, in generale, dal ridotto potere di acquisto delle pensioni.
6.– Quanto alle sospensioni del meccanismo perequativo, affidate a scelte discrezionali del
legislatore, esse hanno seguito nel corso degli anni orientamenti diversi, nel tentativo di bilanciare le
attese dei pensionati con variabili esigenze di contenimento della spesa.
L’art. 2 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di
sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali) previde che, in attesa della legge di riforma del
sistema pensionistico e, comunque, fino al 31 dicembre 1993, fosse sospesa l’applicazione di ogni
disposizione di legge, di regolamento o di accordi collettivi, che introducesse aumenti a titolo di
perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali, pubbliche e private, ivi compresi i
trattamenti integrativi a carico degli enti del settore pubblico allargato, nonché aumenti a titolo di
rivalutazione delle rendite a carico dell’INAIL. In sede di conversione di tale decreto, tuttavia, con l’art.
2, comma 1-bis, della legge 14 novembre 1992, n. 438 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di
pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), si provvide a mitigare gli effetti della disposizione, che
dunque operò non come provvedimento di blocco della perequazione, bensì quale misura di
contenimento della rivalutazione, alla stregua di percentuali predefinite dal legislatore in riferimento al
tasso di inflazione programmata.
In seguito, l’art. 11, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza
pubblica), provvide a restituire, mediante un aumento una tantum disposto per il 1994, la differenza tra
inflazione programmata ed inflazione reale, perduta per effetto della disposizione di cui all’art. 2 della
legge n. 438 del 1992. Conseguentemente, il blocco, originariamente previsto in via generale e senza
distinzioni reddituali dal legislatore del 1992, fu convertito in una forma meno gravosa di raffreddamento
parziale della dinamica perequativa.
Dopo l’entrata in vigore del sistema contributivo, il legislatore (art. 59, comma 13 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica») ha imposto un
azzeramento della perequazione automatica, per l’anno 1998. Tale norma, ritenuta legittima da questa
Corte con ordinanza n. 256 del 2001, ha limitato il proprio campo di applicazione ai soli trattamenti di
importo medio - alto, superiori a cinque volte il trattamento minimo.
Il blocco, introdotto dall’art. 24, comma 25, come convertito, del d.l. n. 201 del 2011, come
convertito, ora oggetto di censura, trova un precedente nell’art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre
2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e
competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e
previdenza sociale) che, tuttavia, aveva limitato l’azzeramento temporaneo della rivalutazione ai
trattamenti particolarmente elevati, superiori a otto volte il trattamento minimo INPS.
Si trattava – come si evince dalla relazione tecnica al disegno di legge approvato dal Consiglio dei
ministri il 13 ottobre 2007 – di una misura finalizzata a concorrere solidaristicamente al finanziamento di
interventi sulle pensioni di anzianità, a seguito, dell’innalzamento della soglia di accesso al trattamento
pensionistico (il cosiddetto “scalone”) introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2008, dalla legge 23 agosto
2004, n. 243 (Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica,
per il sostegno alla previdenza complementare e all’occupazione stabile e per il riordino degli enti di
previdenza ed assistenza obbligatoria).
L’azzeramento della perequazione, disposto per effetto dell’art. 1, comma 19, della legge n. 247 del
2007, prima citata, è stato sottoposto al vaglio di questa Corte, che ha deciso la questione con sentenza n.
316 del 2010. In tale pronuncia questa Corte ha posto in evidenza la discrezionalità di cui gode il
legislatore, sia pure nell’osservare il principio costituzionale di proporzionalità e adeguatezza delle
pensioni, e ha reputato non illegittimo l’azzeramento, per il solo anno 2008, dei trattamenti pensionistici
di importo elevato (superiore ad otto volte il trattamento minimo INPS).