L’art. 1, comma 483, lettera e), della legge di stabilità per l’anno 2014 (legge 27 dicembre 2013, n.
147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge di
stabilità») ha previsto, per il triennio 2014-2016, una rimodulazione nell’applicazione della percentuale
di perequazione automatica sul complesso dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo di cui
all’art. 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998, con l’azzeramento per le sole fasce di importo
superiore a sei volte il trattamento minimo INPS e per il solo anno 2014. Rispetto al disegno di legge
originario le percentuali sono state, peraltro, parzialmente modificate.
Nel triennio in oggetto la perequazione si applica nella misura del 100 per cento per i trattamenti
pensionistici di importo fino a tre volte il trattamento minimo, del 95 per cento per i trattamenti di
importo superiore a tre volte il trattamento minimo e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo
del 75 per cento per i trattamenti oltre quattro volte e pari o inferiori a cinque volte il trattamento
minimo, del 50 per cento per i trattamenti oltre cinque volte e pari o inferiori a sei volte il trattamento
minimo INPS. Soltanto per il 2014 il blocco integrale della perequazione ha riguardato le fasce di
importo superiore a sei volte il trattamento minimo. Il legislatore torna dunque a proporre un discrimen
fra fasce di importo e si ispira a criteri di progressività, parametrati sui valori costituzionali della
proporzionalità e della adeguatezza dei trattamenti di quiescenza. Anche tale circostanza conferma la
singolarità della norma oggetto di censura.
8.– Dall’analisi dell’evoluzione normativa in subiecta materia, si evince che la perequazione
automatica dei trattamenti pensionistici è uno strumento di natura tecnica, volto a garantire nel tempo il
rispetto del criterio di adeguatezza di cui all’art. 38, secondo comma, Cost. Tale strumento si presta
contestualmente a innervare il principio di sufficienza della retribuzione di cui all’art. 36 Cost., principio
applicato, per costante giurisprudenza di questa Corte, ai trattamenti di quiescenza, intesi quale
retribuzione differita (fra le altre, sentenza n. 208 del 2014 e sentenza n. 116 del 2013).
Per le sue caratteristiche di neutralità e obiettività e per la sua strumentalità rispetto all’attuazione dei
suddetti principi costituzionali, la tecnica della perequazione si impone, senza predefinirne le modalità,
sulle scelte discrezionali del legislatore, cui spetta intervenire per determinare in concreto il quantum di
tutela di volta in volta necessario. Un tale intervento deve ispirarsi ai principi costituzionali di cui agli
artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., principi strettamente interconnessi, proprio in
ragione delle finalità che perseguono.
La ragionevolezza di tali finalità consente di predisporre e perseguire un progetto di eguaglianza
sostanziale, conforme al dettato dell’art. 3, secondo comma, Cost. così da evitare disparità di trattamento
in danno dei destinatari dei trattamenti pensionistici. Nell’applicare al trattamento di quiescenza,
configurabile quale retribuzione differita, il criterio di proporzionalità alla quantità e qualità del lavoro
prestato (art. 36, primo comma, Cost.) e nell’affiancarlo al criterio di adeguatezza (art. 38, secondo
comma, Cost.), questa Corte ha tracciato un percorso coerente per il legislatore, con l’intento di inibire
l’adozione di misure disomogenee e irragionevoli (fra le altre, sentenze n. 208 del 2014 e n. 316 del
2010). Il rispetto dei parametri citati si fa tanto più pressante per il legislatore, quanto più si allunga la
speranza di vita e con essa l’aspettativa, diffusa fra quanti beneficiano di trattamenti pensionistici, a
condurre un’esistenza libera e dignitosa, secondo il dettato dell’art. 36 Cost.
Non a caso, fin dalla sentenza n. 26 del 1980, questa Corte ha proposto una lettura sistematica degli
artt. 36 e 38 Cost., con la finalità di offrire «una particolare protezione per il lavoratore». Essa ha
affermato che proporzionalità e adeguatezza non devono sussistere soltanto al momento del
collocamento a riposo, «ma vanno costantemente assicurate anche nel prosieguo, in relazione ai
mutamenti del potere d’acquisto della moneta», senza che ciò comporti un’automatica ed integrale
coincidenza tra il livello delle pensioni e l’ultima retribuzione, poiché è riservata al legislatore una sfera
di discrezionalità per l’attuazione, anche graduale, dei termini suddetti (ex plurimis, sentenze n. 316 del
2010; n. 106 del 1996; n. 173 del 1986; n. 26 del 1980; n. 46 del 1979; n. 176 del 1975; ordinanza n. 383
del 2004). Nondimeno, dal canone dell’art. 36 Cost. «consegue l’esigenza di una costante adeguazione
del trattamento di quiescenza alle retribuzioni del servizio attivo» (sentenza n. 501 del 1988; fra le altre,
negli stessi termini, sentenza n. 30 del 2004).