dell’art. 36, primo comma, Cost., in quanto il blocco della perequazione lederebbe il principio di
proporzionalità tra la pensione, che costituisce il prolungamento della retribuzione in costanza di lavoro,
e il trattamento retributivo percepito durante l’attività lavorativa.
Sostiene, altresì, la lesione del combinato disposto degli artt. 36, 38 e 3 Cost., poiché la mancata
rivalutazione, violando il principio di proporzionalità tra pensione e retribuzione e quello di adeguatezza
della prestazione previdenziale, altererebbe il principio di eguaglianza e ragionevolezza, causando una
irrazionale discriminazione in danno della categoria dei pensionati. Deduce, inoltre, la violazione del
principio di universalità dell’imposizione di cui all’art. 53 Cost. e di quello di non discriminazione ai fini
dell’imposizione e di parità di prelievo a parità di presupposto di imposta di cui al combinato disposto
degli artt. 3, 23 e 53 Cost., poiché, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato, la misura adottata si
configurerebbe quale prestazione patrimoniale di natura sostanzialmente tributaria, in quanto doverosa,
non connessa all’esistenza di un rapporto sinallagmatico tra le parti e collegata esclusivamente alla
pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante.
2.– La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia - Romagna, che ha sollevato
con due distinte ordinanze la questione di legittimità costituzionale del comma 25 dell’art. 24 del d.l. n.
201 del 2011, come convertito, riferisce che il ricorrente nel giudizio principale lamentava la mancata
rivalutazione automatica del proprio trattamento pensionistico in applicazione della norma oggetto di
censura, per effetto della esclusione del meccanismo di perequazione per le pensioni di importo superiore
a tre volte il trattamento minimo INPS.
Evidenzia, alla luce della giurisprudenza costituzionale, l’illegittimità delle frequenti reiterazioni di
misure intese a paralizzare il meccanismo perequativo, sottolineando, altresì, il carattere peggiorativo
della norma censurata rispetto all’art.1, comma 19, della legge n. 247 del 2007, così determinando il
blocco dell’adeguamento dei trattamenti superiori a tre volte, anziché a otto volte, rispetto al trattamento
minimo INPS, avuto anche riguardo alla vicinanza temporale rispetto all’ultimo azzeramento attuato,
nonché alla mancata previsione di un meccanismo di recupero.
In particolare, secondo il giudice a quo, il vizio della norma censurata emerge ove si consideri che la
natura di retribuzione differita delle pensioni ordinarie è stata ormai definitivamente riconosciuta dalla
Corte costituzionale (viene richiamata la sentenza n. 116 del 2013). Il maggior prelievo tributario rispetto
ad altre categorie risulta, con più evidenza, discriminatorio, poiché grava su redditi ormai consolidati nel
loro ammontare, collegati a prestazioni lavorative già rese da cittadini che hanno esaurito la loro vita
lavorativa, rispetto ai quali non risulta più possibile ridisegnare sul piano sinallagmatico il rapporto di
lavoro, con conseguente lesione degli artt. 3 e 53 Cost.
Ad avviso della Corte rimettente, il mancato adeguamento delle retribuzioni equivale a una loro
decurtazione in termini reali con effetti permanenti, ancorché il blocco sia formalmente temporaneo, non
essendo previsto alcun meccanismo di recupero, con conseguente violazione degli artt. 3, 53, 36 e 38
Cost. Tale blocco incide sui pensionati, fascia per antonomasia debole per età ed impossibilità di
adeguamento del reddito, come evidenziato dalla Corte costituzionale, secondo la quale i redditi
derivanti dai trattamenti pensionistici non hanno, per questa loro origine, una natura diversa e minoris
generis rispetto agli altri redditi presi a riferimento, ai fini dell’osservanza dell’art. 53 Cost., che non
consente trattamenti in peius di determinate categorie di redditi da lavoro (viene richiamata ancora la
sentenza n. 116 del 2013).
La Corte dei conti aggiunge che l’introduzione di un’imposta speciale, sia pure transitoria ed
eccezionale, viola il principio della parità di prelievo a parità di presupposto d’imposta economicamente
rilevante e che, quindi, il blocco della perequazione si traduce in una lesione del combinato disposto di
cui agli artt. 3 e 53 Cost., in quanto la norma censurata limita i destinatari della stessa soltanto ad una
“platea di soggetti passivi”, cioè ai percettori del trattamento pensionistico, in violazione del principio
della universalità della imposizione.
Essa sottolinea, inoltre, come l’intervento legislativo evidenzi il carattere sempre più strutturale del
meccanismo di azzeramento della rivalutazione e non quello di misura eccezionale, non reiterabile, senza
osservare il monito espresso dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 316 del 2010, con riguardo ai