assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia mezzi adeguati alle esigenze di vita per una esistenza libera e
dignitosa; che la proporzionalità e l'adeguatezza devono sussistere non solo al momento del
collocamento a riposo ma vanno costantemente assicurati anche nel prosieguo, in relazione al mutamento
del potere di acquisto della moneta.
L'attuazione dei surrichiamati principi non comporta, però, la necessaria ed integrale coincidenza tra
la pensione e l'ultima retribuzione, né un costante adeguamento al mutevole potere di acquisto della
moneta, specie per effetto della svalutazione monetaria, ma sussiste una sfera di discrezionalità riservata
al legislatore per l'attuazione graduale dei detti precetti.
Per quanto riguarda più specificamente l'art. 38 Cost., questa Corte ha già ritenuto che detta norma
assorbe, per alcuni profili, sia l'art. 35 Cost. che l'art. 36 Cost., che esprimono un criterio generale di
adeguatezza e di sufficienza della retribuzione in genere (Corte Cost., sent. n. 213 del 1972).
Tanto premesso, va affermato anzitutto che le esigenze di vita che il costituente ha inteso assicurare
non devono essere identificate esclusivamente con riferimento a singoli casi concreti, cioè secondo
criteri soggettivi e contingenti ma secondo valutazioni generali ed oggettive.
Va ribadito, poi, che mezzi adeguati alle esigenze di vita da assicurare non sono solo quelli che
soddisfano i bisogni elementari e vitali ma anche quelli che siano idonei a realizzare le esigenze relative
al tenore di vita conseguito dallo stesso lavoratore in rapporto al reddito ed alla posizione sociale
raggiunta in seno alla categoria di appartenenza per effetto dell'attività lavorativa svolta, con conseguente
possibile determinazione di prestazioni previdenziali quantitativamente diversificate.
Ma anche la valutazione delle dette esigenze e la predisposizione dei mezzi idonei sono affidate alla
discrezionalità del legislatore cui compete la scelta relativa al tempo ed alle modalità di attuazione.
All'uopo il legislatore ha considerato la massa contributiva del reddito fruito ed accumulato durante
la vita lavorativa, assoggettato a contribuzione, e la massa retributiva, le effettive disponibilità
finanziarie delle diverse gestioni e le esigenze del graduale sviluppo del sistema previdenziale anche
nell'interesse delle categorie meno ricche e meno fortunate e pur bisognevoli di tutela adeguata ed,
infine, le coperture del bilancio statale sul quale ha fatto ricadere l'onere di integrare e ripianare il deficit
degli enti previdenziali.
Sicché può ritenersi che il legislatore, entro i confini della ragionevolezza, ha il potere di fissare
discrezionalmente le misure ed i limiti anche in maniera differenziata per le diverse categorie
rapportandoli al concreto momento storico ed economico; di determinare in concreto l'ammontare delle
prestazioni e la variazione delle stesse sulla base di un contemperamento delle esigenze di tutti i
lavoratori, che ne sono i beneficiari, e delle disponibilità finanziarie.
Sulla denunciata violazione dell'art. 53 Cost. per la riscontrata mancanza di utilizzazione, ai fini
pensionistici, della parte di contribuzione eccedente il limite pensionabile, questa Corte, nel ritenere
infondata la questione, rileva anzitutto la non pertinenza del richiamo a detto precetto costituzionale in
quanto, come più volte affermato (da ultimo sent. n. 349 del 1985), quella contributiva previdenziale non
è una imposizione tributaria vera e propria, di carattere generale, ma una prestazione patrimoniale diretta
a contribuire esclusivamente agli oneri finanziari del regime previdenziale dei lavoratori.
Al prelievo in materia previdenziale (contributi) corrisponde un rapporto che si riconduce alla logica
assicurativa, in cui, a fronte delle prestazioni effettuate, esistono controprestazioni.
Inoltre, il detto prelievo è anche giustificato dal principio generale secondo cui il costo di un fattore
della produzione deve essere posto a carico del settore produttivo in cui opera per evidenti ragioni di
corretto funzionamento di mercato (cfr. sent. n. 23/68).
Rileva, poi, la Corte che, con il d.P.R. n. 488 del 1968, è stata attuata una radicale riforma del regime
previdenziale assicurativo, per cui si è abbandonato il sistema mutualistico e si è, invece, introdotto il
sistema solidaristico.