PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi (ordd. nn. 431/79; 569/79; 317/80; 724/ 80; 187/82; 188/82; 604/82; 882/82; 557/83;
819/84; 1375/84; 449/85); dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5,
quarto comma, del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 e delle tabelle A e B allegate al r.d.l. 14 aprile 1939 n.
636 e successive modificazioni; 14, sesto comma, nel testo originario e quinto comma, nel testo
sostituito dall'art. 26 della legge 3 giugno 1975 n. 160 e 19 della legge 30 aprile 1969 n. 153; 27, commi
terzo e quarto, della legge 3 giugno 1975 n. 160; 19 della legge 23 aprile 1981 n. 155; 3, tredicesimo
comma, della legge 29 maggio 1982 n. 297, sollevate in riferimento agli artt. 3,36,38 e 53 Cost. dalla
Corte di Cassazione, dal Tribunale di Pescara e dai Pretori di Palermo, Milano, Brescia, Voghera,
Torino, Cagliari, Modena ed Udine, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 27 giugno 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO
SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE
GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO FRANCESCO GRECO - RENATO
DELL'ANDRO - GABRIELE PESCATORE
- UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma
dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16
marzo 1956).
Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.