quanto il Bundesverfassungsgericht, dal punto di vista del diritto interno, ha riconosciuto una tutela forte dei diritti sociali e, dal punto di vista delle relazioni internazionali, ha posto un argine a tutela della sovranità e delle competenze del Parlamento 82. Per quanto concerne il primo versante, è ben possibile che i diritti sociali vadano incontro a compressioni, anche in ragione delle regole di bilancio adottate nel 2009. Tuttavia, tali restrizioni, se, da un lato, si fondano sulla cosiddetta riserva del possibile, dall’altro lato, non possono violare il diritto al minimo vitale. Per quanto concerne il secondo versante, invece, si registra una forte tutela della sfera decisionale interna, del c.d. diritto alla democrazia dei singoli elettori e del diritto alla partecipazione dei membri del Bundestag in qualsiasi decisione che comporti l’assunzione di oneri per il bilancio federale tedesco. Una simile giurisprudenza costituisce una forte tutela della sfera interna, che non è dato riscontrare né nella giurisprudenza portoghese né in quella greca, pur essendo questi ultimi i Paesi che hanno adottato le riforme più drastiche nei settori comportanti spese per l’erario. I Memoranda di assistenza finanziaria hanno, infatti, sollecitato riforme incisive sulla base della clausola di condizionalità; di conseguenza, l’unico limite che gli organi interni sono riusciti a opporre alle misure di austerity è stato quello del minimo vitale. 6. Il punto di convergenza: il diritto al minimo vitale e la dignità umana. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, è possibile evidenziare come sussistano delle similitudini in relazione non solo alle misure adottate al fine di razionalizzare la spesa pubblica, bensì con riguardo alle statuizioni dei Tribunali costituzionali e degli altri organi giurisdizionali. Sebbene, come evidenziato, il Tribunale costituzionale federale tedesco abbia assunto una posizione forte rispetto al Tribunale costituzionale portoghese ed agli altri organi giurisdizionali, è possibile individuare nella dottrina del minimo vitale una linea di continuità. Tuttavia, questo minimo comun denominatore subisce una differente declinazione. Nella giurisprudenza tedesca è, infatti, possibile riscontrare un’elaborazione precisa non solo dei criteri ai quali il legislatore è chiamato ad ispirarsi nel procedimento di individuazione dello stesso, ma anche delle verifiche che il Tribunale costituzionale è chiamato a svolgere. Una simile precisione ricostruttiva non è riscontrabile nella giurisprudenza del Tribunale costituzionale portoghese e nella giurisprudenza greca, là dove il rispetto del minimo vitale sembra essere declinato più alla stregua di un principio che di un’autonoma situazione giuridica. Tuttavia, nel momento in cui il richiamo al minimo vitale dovesse 82 La posizione assunta dal Tribunale costituzionale federale tedesco è stata oggetto di critiche in dottrina da parte di F. MAYER, Rebels without a cause? A critical analysis of the German Constitutional Court’s OMT Reference, cit., 143, il quale incisivamente afferma: «there is not much room for a concept such as solidarity beyond the borders of the nation-state in the German Constitutional Court’s worldview. Some would even detect a lack of constitutional empathy here, considering the fact that concepts the German Constitutional Court invokes quite naturally such as self-determination, budgetary autonomy, etc. are not available to all other Member State anymore». 43

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