quanto il Bundesverfassungsgericht, dal punto di vista del diritto interno, ha riconosciuto una
tutela forte dei diritti sociali e, dal punto di vista delle relazioni internazionali, ha posto un
argine a tutela della sovranità e delle competenze del Parlamento 82.
Per quanto concerne il primo versante, è ben possibile che i diritti sociali vadano
incontro a compressioni, anche in ragione delle regole di bilancio adottate nel 2009. Tuttavia,
tali restrizioni, se, da un lato, si fondano sulla cosiddetta riserva del possibile, dall’altro lato,
non possono violare il diritto al minimo vitale.
Per quanto concerne il secondo versante, invece, si registra una forte tutela della sfera
decisionale interna, del c.d. diritto alla democrazia dei singoli elettori e del diritto alla
partecipazione dei membri del Bundestag in qualsiasi decisione che comporti l’assunzione di
oneri per il bilancio federale tedesco.
Una simile giurisprudenza costituisce una forte tutela della sfera interna, che non è dato
riscontrare né nella giurisprudenza portoghese né in quella greca, pur essendo questi ultimi i
Paesi che hanno adottato le riforme più drastiche nei settori comportanti spese per l’erario.
I Memoranda di assistenza finanziaria hanno, infatti, sollecitato riforme incisive sulla
base della clausola di condizionalità; di conseguenza, l’unico limite che gli organi interni sono
riusciti a opporre alle misure di austerity è stato quello del minimo vitale.
6. Il punto di convergenza: il diritto al minimo vitale e la dignità umana.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, è possibile evidenziare come sussistano
delle similitudini in relazione non solo alle misure adottate al fine di razionalizzare la spesa
pubblica, bensì con riguardo alle statuizioni dei Tribunali costituzionali e degli altri organi
giurisdizionali.
Sebbene, come evidenziato, il Tribunale costituzionale federale tedesco abbia assunto
una posizione forte rispetto al Tribunale costituzionale portoghese ed agli altri organi
giurisdizionali, è possibile individuare nella dottrina del minimo vitale una linea di continuità.
Tuttavia, questo minimo comun denominatore subisce una differente declinazione.
Nella giurisprudenza tedesca è, infatti, possibile riscontrare un’elaborazione precisa non solo
dei criteri ai quali il legislatore è chiamato ad ispirarsi nel procedimento di individuazione
dello stesso, ma anche delle verifiche che il Tribunale costituzionale è chiamato a svolgere.
Una simile precisione ricostruttiva non è riscontrabile nella giurisprudenza del
Tribunale costituzionale portoghese e nella giurisprudenza greca, là dove il rispetto del
minimo vitale sembra essere declinato più alla stregua di un principio che di un’autonoma
situazione giuridica. Tuttavia, nel momento in cui il richiamo al minimo vitale dovesse
82
La posizione assunta dal Tribunale costituzionale federale tedesco è stata oggetto di critiche in dottrina da
parte di F. MAYER, Rebels without a cause? A critical analysis of the German Constitutional Court’s OMT
Reference, cit., 143, il quale incisivamente afferma: «there is not much room for a concept such as solidarity
beyond the borders of the nation-state in the German Constitutional Court’s worldview. Some would even detect
a lack of constitutional empathy here, considering the fact that concepts the German Constitutional Court
invokes quite naturally such as self-determination, budgetary autonomy, etc. are not available to all other
Member State anymore».
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