L’excursus brevemente ricostruito conduce, infine, all’approvazione del Trattato sulla
stabilità, sul coordinamento e sulla governance, mediante il quale gli Stati firmatari si sono
impegnati ad introdurre, preferibilmente in Costituzione, la regola del (tendenziale) pareggio
di bilancio 2.
Oltre a tale obbligazione, il Trattato ha altresì predisposto una procedura di sorveglianza
specifica per il caso in cui uno degli Stati firmatari incorra in una posizione di deficit
eccessivo. In questa eventualità, lo Stato membro deve produrre un programma di partenariato
budgetario ed economico che contenga una dettagliata descrizione delle riforme che intende
operare. Tale programma deve essere presentato per l’approvazione al Consiglio ed alla
Commissione che provvedono alla sorveglianza, tenuto conto che siffatta sorveglianza si
inserisce nel quadro di vigilanza previsto dal Patto di Stabilità e Crescita.
Peraltro, il richiamo al Patto di Stabilità e Crescita appare costante, considerato che al
fine di verificare se la regola di bilancio sia stata rispettata occorre far riferimento
all’obiettivo a medio termine definito dal summenzionato Patto.
Il Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance ha trovato attuazione,
nell’ordinamento interno, con la revisione costituzionale degli artt. 81, c. I e VI, 97, c. I, e
119, c. I, Cost., apportata ad opera della L.cost. n. 1/2012 3.
In particolare, l’art. 81, c. I, Cost. statuisce: «Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate
e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del
ciclo economico». Questa regola generale ammette degli scostamenti là dove si prevede che
«il ricorso all’indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti sul ciclo
economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei
rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali». Il combinato di queste norme è
stato interpretato dalla dottrina maggioritaria quale divieto di presentare un saldo negativo tra
2
L’introduzione in Costituzione di un simile vincolo ha indotto la dottrina a parlare di
«costituzionalizzazione della crisi economica» (così, A. ARROYO GIL – I.M. GIMÉNEZ SÁNCEZ, La incorporación
constitucional de la cláusola de estabilidad presupuestaria en perspectiva comparada: Alemania, Italia y
Francia, in Revista española de derecho constitucional, 2013, n. 98, 149). Parte della dottrina, peraltro, si mostra
critica nei confronti di una simile introduzione di vincoli di bilancio in quanto essa rischierebbe di cancellare le
differenze e le peculiarità dei diversi Paesi, là dove il medesimo risultato potrebbe essere conseguito con la sola
applicazione dei Trattati e dei regolamenti dell’Unione (così, I. CIOLLI, I Paesi dell’eurozona ed i vincoli di
bilancio. Quando l’emergenza economica fa saltare gli strumenti normativi ordinari, in www.rivistaaic.it, 2012,
1,47). Occorre, tuttavia, rilevare come la previsione in Costituzione del vincolo del tendenziale pareggio di
bilancio è ben lungi dal costituire un’anomalia delle previsioni costituzionali europee, posto che negli USA ben
trentacinque Stati hanno nelle proprie Costituzioni vincoli di bilancio. Sul punto, v. F. FABBRINI, Il pareggio di
bilancio nelle Costituzioni europee, in Quad. cost., 2012, 2, 434.
La regola del pareggio di bilancio, peraltro, non rappresenta una novità assoluta, posto che già il Trattato di
Amsterdam del 1997 aveva integrato nel Patto di stabilità e crescita l’obiettivo di bilancio a medio termine del
raggiungimento di una posizione vicina all’equilibrio. Del pari, il Regolamento n. 1466/97 statuiva che lo Stato
membro «deve presentare nel suo programma di stabilità o di convergenza, l’obiettivo a medio termine di una
posizione di bilancio vicina all’equilibrio o in eccedenza». Ciò posto, sembrerebbe opportuno interrogarsi su
quali siano gli aspetti di novità del c.d. Fiscal Compact. Tali aspetti risiedono nei limiti entro i quali è possibile
discostarsi dall’equilibrio di bilancio, che, ad oggi, sono divenuti più stringenti e nell’obbligo per gli Stati
firmatari di introdurre tale vincolo nella normativa interna, preferibilmente di rango costituzionale.
3
Sull’introduzione in Costituzione del principio del pareggio di bilancio, v. F. BILANCIA, Note critiche sul
c.d. “pareggio di bilancio”, in www.rivistaaic.it, 2012, 2; D. CABRAS, Su alcuni rilievi critici al c.d. “pareggio
di bilancio”, in www.rivistaaic.it, 2012, 2; N. LUPO, Costituzione europea, pareggio di bilancio ed equità tra
generazioni. Notazioni sparse, in www.amministrazioneincammino.luiss.it; A. BRANCASI, L’introduzione del
c.d. pareggio di bilancio: un esempio di revisione affrettata della Costituzione, in Quad. cost., 2012, 1, 198; I.
CIOLLI, Crisi economica e vincoli di bilancio, in www.gruppodipisa.it.
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