La riforma del 2006 non ha riguardato segnatamente la disciplina del bilancio, bensì ha provveduto a riformare i rapporti tra Federazione e Länder in relazione all’attribuzione di competenze, mostrando predilezione per l’adozione di un modello competitivo piuttosto che cooperativo 7. La ridefinizione delle competenze ha reso più agevole l’individuazione di eventuali profili di responsabilità, rispettivamente, dello Stato centrale e dei Länder 8. In relazione a quest’ultimo aspetto, già nella fase dell’esame parlamentare, la riforma ha posto in evidenza la necessità di ridefinire le relazioni finanziarie tra Federazione e Länder. Tale esigenza è stata soddisfatta con la riforma costituzionale del 2009. Quest’ultima revisione ha inciso su varie disposizioni della Legge fondamentale, ridefinendo in maniera puntuale la disciplina di bilancio e degli aiuti erogati dalla Federazione ai Länder. Procedendo con ordine nell’illustrare la nuova disciplina, la disposizione dalla quale occorre partire è l’art. 109.3 GG, secondo cui: «I bilanci della federazione e dei Länder, di norma, devono essere portati in pareggio senza ricorrere al prestito. La Federazione e i Länder possono prevedere regolamentazioni che tengano conto in modo simmetrico, sia nelle fasi di ripresa che nelle fasi di declino, degli effetti degli andamenti congiunturali che deviano dalle condizioni di normalità e ammettere altresì deroghe nel caso di calamità naturali o in seguito a situazioni eccezionali di emergenza che esulano dal controllo dello Stato e che compromettono gravemente la sua capacità finanziaria. Per le regolamentazioni in deroga devono essere adottati piani di ammortamento appropriati». Come è possibile notare, tale disposizione introduce nel Grundgesetz il principio del pareggio di bilancio con anticipo rispetto a quanto statuito successivamente dal Fiscal compact 9. Peraltro, la portata normativa appare contigua alla previsione costituzionale italiana consentendosi, però, ipotesi di scostamento dal pareggio maggiormente articolate. Infatti, il riferimento del diritto interno agli effetti sul ciclo economico è qui sostituito dal richiamo agli «andamenti congiunturali che deviano dalle condizioni di normalità». Il richiamo a 7 In relazione all’affermazione di un federalismo competitivo v. R. BIFULCO, La riforma costituzionale del federalismo tedesco del 2006. Nota per l’indagine conoscitiva delle Commissioni affari costituzionali della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica sulle questioni relative al Titolo V della Parte II della Costituzione, Senato della Repubblica, Audizione del 26/2/2007. L’opzione per un modello competitivo trova riscontro, tra l’altro, nella previsione secondo cui gli Stati federati con un maggior disavanzo sono tenuti a ripianarlo con risorse proprie, così che in questo caso il principio di solidarietà tra i Länder interviene in modo residuale e in modeste proporzioni. 8 Tra le finalità perseguite da tale riforma vi sono, per l’appunto, la definizione più netta dei rispettivi ambiti di responsabilità della Federazione e dei Länder, nonché il tentativo di rendere più agevole lo svolgimento dell’attività legislativa da parte della Federazione, senza che questa debba dipendere dalle maggioranze governative dei Länder presenti nel Bundesrat. 9 L’introduzione della clausola del pareggio di bilancio nell’ordinamento tedesco rinviene spiegazione nella situazione di progressivo aumento del debito pubblico in Germania, che aveva raggiunto picchi particolarmente alti per gli anni 2006-2007. Tale situazione, oltre ad aver indotto lo stesso Tribunale costituzionale federale tedesco a sollecitare l’adozione di una riforma, aveva determinato in varie occasioni lo sforamento del Patto di stabilità e crescita. Sul punto, v. E. CORDERO GONZÁLEZ, La reforma de la Constitucion financiera alemana. En particolar, el nuevo límite al endeudamiento de la Federación y los Länder, cit., 301. Occorre, altresì, ricordare come in Germania il pareggio di bilancio sia stato introdotto seguendo una formula particolarmente rigida secondo la quale può ricorrere all’indebitamento solo lo Stato e non i Länder per un ammontare massimo che in ogni caso non sia superiore allo 0, 35% del PIL. In dottrina si esprime in senso critico sull’introduzione in Costituzione di percentuali massime di indebitamento R. PEREZ, La nuova disciplina del bilancio in Germania, in Giorn. Dir. amm., 2011, 1, 95. 12

Select target paragraph3