Pertanto, affinché sia rispettato il diritto di voto dei cittadini, concepito alla stregua di un diritto alla democrazia, il Bundesverfassungsgericht ha statuito che il Governo, prima di siglare trattati che implichino una partecipazione finanziaria tedesca, ne informi il Parlamento e concordi con quest’ultimo la decisione da assumere, posto che qualsiasi accordo di assistenza finanziaria implica una partecipazione economica destinata a gravare sul bilancio dello Stato. La Corte costituzionale federale ha, altresì, stabilito che l’informazione, oltre che preventiva, deve essere anche successiva, ciò in quanto il Bundesverfassungsgericht non si limita ad affermare un diritto ad essere informati, bensì statuisce una partecipazione attiva affinché il Parlamento non sia spogliato delle proprie prerogative 78. L’autonomia finanziaria è ricostruita quale parte dell’identità costituzionale, pertanto essa va a costituire un limite non superabile ex art. 79 GG 79. Ciò che si intende evitare è l’assunzione di oneri non preventivamente calcolabili, che vadano ad incidere in maniera significativa sul bilancio senza che vi sia stata una previa concertazione degli stessi a livello parlamentare 80. Alla luce di tale finalità devono essere interpretate le condizioni poste dalla Corte, nella sentenza del 12 settembre 2012, alla ratifica del Trattato europeo sul meccanismo di stabilità e del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance. Il Tribunale costituzionale ha, infatti, statuito l’ammissibilità della ratifica purché fosse individuato il limite degli apporti economici e della responsabilità in cui può incorrere la Germania, nonché la non opponibilità al Bundestag del diritto al segreto sui documenti concernenti il MES e l’attività del personale che lavora per l’MES 81. La ricostruzione di tale giurisprudenza aiuta a comprendere come la Corte costituzionale federale tedesca abbia assunto una posizione forte rispetto agli organi di giustizia costituzionale degli Stati presi in considerazione ai fini del presente studio. Ciò in Sul nesso tra diritto di voto, democrazia e decisione parlamentare sulla spesa pubblica vale la pena richiamare le parole del BVerfGE, 2 BvR 1390/12 secondo cui «the decision on public revenue and public expenditure is a fundamental part of the ability of a constitutional state to democratically shape itself. The German Bundestag must therefore make decisions on revenue and expenditure with responsabilità to the people». 78 In questo senso, v. la pronuncia del Bundesverfassungsgericht in relazione al MESF 2 BvR 987/10, 2BVR 1485/10, 2BvR 1099/10 in cui la Corte statuisce la necessità di un previo accordo del Governo con la commissione bilancio del Bundestag per l’espressione di voto favorevole all’erogazione di prestiti ad uno Stato. 79 In relazione al limite posto dalla c.d. eternity clause di cui all’art. 79 GG, v. M. HUBER, The euro crisis jurisprudence of the federal constitutional court, cit., 86, il quale afferma «in its decisions concerning the aid measures for Greece and the Euro rescue package as well as the ESM it has identified the budget autonomy of the German parliament as a fundamental part of the constitutional identity and declared the Bundestag’s overall fiscal autonomy to be inalienable». Sulla riconducibilità dell’autonomia di bilancio all’identità nazionale, v. anche F. MAYER, Rebels without a cause? A critical analysis of the German Constitutional Court’s OMT Reference, cit., 131. 80 Così, BVerfGE 129, 124 – Griechenlandhilfe und Euro-Rettungsschirm secondo cui «the German Bundestag must not transfer its budget autonomy to other participants by granting indefinite authorizations concerning fiscal policy. In particular, it may not – not even by statute – subject itself to mechanisms of financial importance which could lead to incalculable burdens on the budget (expenditure or loss of revenue) without the essential prior approval. Prohibiting the Bundestag from relinquishing its budget autonomy in this way is nota n inadmissible restriction of the legislator’s budgetary competence, but is in fact aimed at its protection». Nello stesso senso, BVerfGE, 2 BvR 1390/12 in relazione al giudizio cautelare inerente la ratifica del TMES e del TSCG. 81 42 V. BVerfGE, 2 BvR 1390/12.

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