più occasioni questioni di legittimità costituzionale sollevate in merito alla riforma del
mercato del lavoro introdotta con L. n. 3/2012. Tali questioni sono state giudicate in alcuni
casi inammissibili e, in altri casi, infondate 67.
In particolare, il Tribunale costituzionale ha esaminato il merito della questione di
legittimità costituzionale riguardante i licenziamenti sollevata dal Juzgado de lo Social ed i
ricorsi di incostituzionalità presentati dal Parlamento di Navarra che, in relazione a varie
previsioni della riforma, ha invocato la lesione del diritto al lavoro e della libertà sindacale.
Tali questioni sono state dichiarate infondate dal Tribunale costituzionale, il quale ha
sostenuto le politiche governative di austerity, affermando come la Costituzione non preveda
un unico modello di relazioni lavoristiche e sindacali, così che nei periodi di congiuntura
economica sfavorevole risulta legittima la compressione dei diritti.
Ѐ possibile, tuttavia, rilevare che, in maniera similare alla giurisprudenza degli altri
organi di giustizia costituzionale, anche il Tribunale spagnolo ha fatto ricorso, nel vagliare le
misure in questione, ai canoni di ragionevolezza e proporzionalità, sancendo la legittimità di
misure restrittive purché abbiano carattere congiunturale e temporaneo. Risultano, dunque,
impiegate le medesime tecniche per giungere a risultati diversi.
Tale trend era già stato seguito dal Tribunale costituzionale spagnolo in relazione alle
questioni di legittimità costituzionale sollevate con riguardo alle disposizioni che
introducevano tagli salariali e pensionistici 68. Con riguardo a tali previsioni era stata invocata
innanzi alla Corte la lesione del principio di eguaglianza, nonché l’illegittimo uso del decreto
legge al fine di regolare diritti fondamentali.
La Corte ha rigettato simili doglianze osservando come situazioni straordinarie e urgenti
legittimino il Governo ad adottare anche in materia di diritti fondamentali decreti legge, così
come il particolare contesto di crisi economica ed i vincoli assunti a livello internazionale
possono legittimare l’adozione di misure particolarmente stringenti.
Per quanto concerne il Tribunale costituzionale federale tedesco, occorre osservare
come, sebbene esso non si sia mai pronunciato in merito a norme interne adottate in ragione
della firma di accordi di assistenza finanziaria e destinate ad incidere in materia di diritti
sociali, appare consolidata la sua giurisprudenza nell’individuare, da un lato, ben definiti
limiti di tutela dei diritti sociali e nel riconoscere, dall’altro lato, un forte ruolo partecipativo e
decisionale al Parlamento nazionale nella definizione delle politiche monetarie e di bilancio a
livello europeo.
Simili rilievi, che approfondiremo nell’immediato, evidenziano come anche l’organo di
giustizia costituzionale di uno Stato che non si è trovato ad incorrere in una posizione di
deficit eccessivo ed a richiedere l’assistenza finanziaria abbia dovuto confrontarsi, nella
propria giurisprudenza, con i mutamenti dello scenario giuridico ed economico cagionati dalla
crisi economica.
Costituzione spagnola, posto che essi sono riconosciuti dal Capo III del Titolo I della Costituzione, mentre la
tutela dei diritti fondamentali si riscontra al Capo I del medesimo Titolo.
67
V., in particolar modo, STC n. 119/2014 e Auto n. 43/2014. Per un commento a questa giurisprudenza, v.
A. GUAMÁN HERNÁNDEZ – A. NORUEGA FERNÁNDEZ, Derechos sociales, integración económica y medidas de
austeridad: la UE contra el constitucionalismo social, cit., 195.
68
V. ATC nn. 85/2011; 179/2011; 180/2011; 8/2012; 35/2012; 246/2012. Per un commento a tali pronunce v.
S. COCCHI, Constitucional courts in the age of crisis. A look at the European Mediterranean area, cit., 17.
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