ed aleatorie, non solo permetterebbe alla Regione di determinare ogni anno, in maniera
del tutto arbitraria, la misura di tale finanziamento, ma si risolverebbe altresì in un grave
pregiudizio per il diritto di questi ad aspirare alla frequenza e al sostegno nella scuola.
Mutuando le parole della Consulta: «il condizionamento dell’erogazione del contributo alle
disponibilità finanziarie, di volta in volta determinate dalla legge di bilancio, trasforma
l’onere della Regione in una posta aleatoria ed incerta, totalmente rimessa alle scelte
finanziarie dell’ente, con il rischio che esse divengano arbitrarie, in difetto di limiti
predeterminati dalla legge, risolvendosi nell’illegittima compressione del diritto, la cui
effettività non potrebbe essere finanziariamente condizionata».14
Per la Corte, la natura fondamentale del diritto rilevante nel caso di specie - che può
essere ricompreso in quei valori che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno
costituzionale15 - non può che imporre alla discrezionalità del legislatore un limite
invalicabile nel rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati. Queste
possono invero essere effettive solo ove vi sia certezza delle disponibilità finanziarie per il
soddisfacimento del diritto in gioco, sia pure nel quadro dei compositi rapporti
organizzative e finanziarie, operate negli anni dal legislatore e dalla pubblica amministrazione che, tagliandone in fondi,
hanno finito per colpire duramente il settore del sostegno agli alunni con disabilità, così innescando, in reazione, un
crescente ricorso ai rimedi giurisprudenziali. Per un quadro dell’entità del fenomeno, si veda il documento “Istruzione e
integrazione scolastica delle persone con disabilità”, a cura del Servizio di informazione statistica sulla disabilità
dell’Istat, in www.istat.it. In questo senso argomenta S.Troilo, “I “nuovi” diritti sociali: la parabola dell’integrazione
scolastica dei disabili tra principi e realtà” in Quad.Cost, Marzo 2016.
12 Il quale testualmente recita: “Dopo il comma 2 dell'art. 6 L.R. 78/1978 è aggiunto il seguente comma: 2/bis. Per gli
interventi previsti dall'art. 5/bis, la Giunta regionale garantisce nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle
annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa, un contributo del 50% della spesa necessaria e
documentata dalle province; la restante parte viene garantita da ciascuna provincia.”
13 Vedasi, per una descrizione più precisa di tali prestazioni sociali, l’art. 5 bis L.R. 78/1978
14 Considerato in diritto n. 11 della sentenza in commento
15 Come già evidenziato in precedenza (vedi nota 2), la Corte ha storicamente mostrato una certa sensibilità per i diritti
delle persone portatrici di handicap. Si può annoverare, tra le molte pronuncia in materia, C.Cost. n. 158/2007
(nell’ambito del diritto di famiglia) con cui la Corte ha dichiarato illegittimo l'art. 42 comma 5 d.lg. 26 marzo 2001 n.
151, nella parte in cui non prevedeva, in via prioritaria rispetto agli altri congiunti indicati dalla norma, anche per il
coniuge convivente con "soggetto con handicap in situazione di gravità", il diritto a fruire del congedo straordinario ivi
indicato. La norma censurata non considerava invero «in violazione degli art. 2, 3, 29 e 32 Cost., le situazioni di
compromissione delle capacità fisiche, psichiche e sensoriali tali da rendere necessario un intervento assistenziale
permanente, […] così comportando un inammissibile impedimento all'effettività dell’assistenza e della integrazione del
disabile nell'ambito di un nucleo familiare […] nonché un trattamento deteriore del coniuge del disabile, rispetto ai
componenti della famiglia di origine»
Sempre in riferimento alle condizioni dei disabili “ha fatto storia” la sentenza C.Cost., n. 215/1987 tramite cui la Corte
ha dichiarato illegittimo l'art. 28, comma 3, L.118/1971 (“Inserimento scolastico sui portatori di handicap”) nella parte
in cui, in riferimento ai soggetti con disabilità, conteneva la locuzione "sarà facilitata", anziché disporre che "è
assicurata" la frequenza alle scuole superiori. Secondo autorevole dottrina si tratterebbe di una decisione assai
coraggiosa della Corte che, con un dispositivo “sostitutivo” ha riconosciuto che il tenore della norma censurata limitandosi ad esprimere un generico impegno ed un semplice rinvio ad imprecisate facilitazioni, non avrebbe conferito
sufficiente certezza alla condizione giuridica dei soggetti portatori di handicap (venendo così a creare una situazione
peraltro assimilabile a quella della fattispecie in esame), avendo contenuto meramente programmatico. In tal modo la
Consulta avrebbe dunque trasformato una norma programmatica in un diritto soggettivo. In tal senso: R.Bin,
G.Pitruzzella, Diritto Costituzionale, XVI edizione, 2015, p. 582-583.
Da ultimo, sin noti come sembri emergere tra le righe di queste pronunce l’insegnamento di Peter Haberle, secondo cui
la tutela della dignità umana deve essere una vera e propria «premessa» dell'odierno Stato costituzionale, al quale
spetterebbe il compito di tutelarla in quanto costituente «un criterio ordinatore di tutti i testi costituzionali, di tutti gli
elementi dello Stato»; si veda P. Häberle, Stato costituzionale: III, in Enc. giur., Roma 2000, p. 13. Sulle condizioni
delle persone affette da disabilità in rapporto al principio personalistico degno di nota, per completezza, è il contributo
di A.Morelli, I principi costituzionali relativi ai doveri inderogabili di solidarietà, pubblicato su Forum di Quaderni
costituzionali, 20 aprile 2015.