ed aleatorie, non solo permetterebbe alla Regione di determinare ogni anno, in maniera del tutto arbitraria, la misura di tale finanziamento, ma si risolverebbe altresì in un grave pregiudizio per il diritto di questi ad aspirare alla frequenza e al sostegno nella scuola. Mutuando le parole della Consulta: «il condizionamento dell’erogazione del contributo alle disponibilità finanziarie, di volta in volta determinate dalla legge di bilancio, trasforma l’onere della Regione in una posta aleatoria ed incerta, totalmente rimessa alle scelte finanziarie dell’ente, con il rischio che esse divengano arbitrarie, in difetto di limiti predeterminati dalla legge, risolvendosi nell’illegittima compressione del diritto, la cui effettività non potrebbe essere finanziariamente condizionata».14 Per la Corte, la natura fondamentale del diritto rilevante nel caso di specie - che può essere ricompreso in quei valori che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale15 - non può che imporre alla discrezionalità del legislatore un limite invalicabile nel rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati. Queste possono invero essere effettive solo ove vi sia certezza delle disponibilità finanziarie per il soddisfacimento del diritto in gioco, sia pure nel quadro dei compositi rapporti organizzative e finanziarie, operate negli anni dal legislatore e dalla pubblica amministrazione che, tagliandone in fondi, hanno finito per colpire duramente il settore del sostegno agli alunni con disabilità, così innescando, in reazione, un crescente ricorso ai rimedi giurisprudenziali. Per un quadro dell’entità del fenomeno, si veda il documento “Istruzione e integrazione scolastica delle persone con disabilità”, a cura del Servizio di informazione statistica sulla disabilità dell’Istat, in www.istat.it. In questo senso argomenta S.Troilo, “I “nuovi” diritti sociali: la parabola dell’integrazione scolastica dei disabili tra principi e realtà” in Quad.Cost, Marzo 2016. 12 Il quale testualmente recita: “Dopo il comma 2 dell'art. 6 L.R. 78/1978 è aggiunto il seguente comma: 2/bis. Per gli interventi previsti dall'art. 5/bis, la Giunta regionale garantisce nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa, un contributo del 50% della spesa necessaria e documentata dalle province; la restante parte viene garantita da ciascuna provincia.” 13 Vedasi, per una descrizione più precisa di tali prestazioni sociali, l’art. 5 bis L.R. 78/1978 14 Considerato in diritto n. 11 della sentenza in commento 15 Come già evidenziato in precedenza (vedi nota 2), la Corte ha storicamente mostrato una certa sensibilità per i diritti delle persone portatrici di handicap. Si può annoverare, tra le molte pronuncia in materia, C.Cost. n. 158/2007 (nell’ambito del diritto di famiglia) con cui la Corte ha dichiarato illegittimo l'art. 42 comma 5 d.lg. 26 marzo 2001 n. 151, nella parte in cui non prevedeva, in via prioritaria rispetto agli altri congiunti indicati dalla norma, anche per il coniuge convivente con "soggetto con handicap in situazione di gravità", il diritto a fruire del congedo straordinario ivi indicato. La norma censurata non considerava invero «in violazione degli art. 2, 3, 29 e 32 Cost., le situazioni di compromissione delle capacità fisiche, psichiche e sensoriali tali da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, […] così comportando un inammissibile impedimento all'effettività dell’assistenza e della integrazione del disabile nell'ambito di un nucleo familiare […] nonché un trattamento deteriore del coniuge del disabile, rispetto ai componenti della famiglia di origine» Sempre in riferimento alle condizioni dei disabili “ha fatto storia” la sentenza C.Cost., n. 215/1987 tramite cui la Corte ha dichiarato illegittimo l'art. 28, comma 3, L.118/1971 (“Inserimento scolastico sui portatori di handicap”) nella parte in cui, in riferimento ai soggetti con disabilità, conteneva la locuzione "sarà facilitata", anziché disporre che "è assicurata" la frequenza alle scuole superiori. Secondo autorevole dottrina si tratterebbe di una decisione assai coraggiosa della Corte che, con un dispositivo “sostitutivo” ha riconosciuto che il tenore della norma censurata limitandosi ad esprimere un generico impegno ed un semplice rinvio ad imprecisate facilitazioni, non avrebbe conferito sufficiente certezza alla condizione giuridica dei soggetti portatori di handicap (venendo così a creare una situazione peraltro assimilabile a quella della fattispecie in esame), avendo contenuto meramente programmatico. In tal modo la Consulta avrebbe dunque trasformato una norma programmatica in un diritto soggettivo. In tal senso: R.Bin, G.Pitruzzella, Diritto Costituzionale, XVI edizione, 2015, p. 582-583. Da ultimo, sin noti come sembri emergere tra le righe di queste pronunce l’insegnamento di Peter Haberle, secondo cui la tutela della dignità umana deve essere una vera e propria «premessa» dell'odierno Stato costituzionale, al quale spetterebbe il compito di tutelarla in quanto costituente «un criterio ordinatore di tutti i testi costituzionali, di tutti gli elementi dello Stato»; si veda P. Häberle, Stato costituzionale: III, in Enc. giur., Roma 2000, p. 13. Sulle condizioni delle persone affette da disabilità in rapporto al principio personalistico degno di nota, per completezza, è il contributo di A.Morelli, I principi costituzionali relativi ai doveri inderogabili di solidarietà, pubblicato su Forum di Quaderni costituzionali, 20 aprile 2015.

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