Il rimettente osserva che le disposizioni censurate hanno soppresso il trattamento in deroga previsto
dall’art. 40, in tal modo contraddicendo la ratio che aveva caratterizzato l’indirizzo normativo sopra
riportato, in ragione del quale ad un maggiore livello di disabilità deve corrispondere un maggior grado
di assistenza, al fine di consentire al disabile di superare il suo svantaggio e di porlo in condizione di
parità con gli altri.
La conclusione di tale iter argomentativo comporta, a parere del rimettente, che le disposizioni
censurate, nel sottoporre ad un’unica disciplina tutti i disabili, non garantiscono a quelli che versano in
condizioni di maggiore gravità il diritto alla integrazione scolastica.
Il rimettente ritiene, pertanto, che le norme censurare contrastino con la giurisprudenza
costituzionale secondo la quale l’esercizio di ogni diritto, anche se costituzionalmente garantito, può
essere regolato e limitato dal legislatore, sempre che ciò sia compatibile con la funzione del diritto di cui
si tratta e non si traduca in una sostanziale elusione dello stesso.
1.1. – Così ricostruita la fattispecie sottoposta al suo giudizio ed il quadro normativo di riferimento,
il rimettente, in punto di non manifesta infondatezza, sostiene quanto segue:
1.1.1 – in primo luogo, il rimettente ritiene che i commi 413 e 414 dell’art. 2 della legge n. 244 del
2007 violano gli artt. 2, 3, 38, terzo e quarto comma, Cost.
In proposito il giudice a quo osserva che la Costituzione, nel riconoscere valore fondamentale alla
persona come individuo, pone, a tal fine, a carico della collettività un obbligo di solidarietà, assumendo
nel caso concreto rilievo l’art. 38, commi terzo e quarto, Cost., che sanciscono il diritto dei disabili
all’educazione assegnando il correlativo obbligo allo Stato.
Rileva, poi, il giudice a quo che l’equiparazione di tutti i disabili compiuta dal legislatore sulla base
delle norme censurate sarebbe anche irragionevole, poiché appresta lo stesso grado di assistenza a tutti i
disabili, indipendentemente dal loro grado di disabilità, ponendo in essere una disparità di trattamento, in
quanto proprio la gravità dell’handicap giustificava lo standard più elevato di tutela rispetto a quello
minimo garantito per i disabili lievi e ciò al fine di assicurare a tutti lo stesso diritto all’istruzione.
A ciò conseguirebbe l’ulteriore violazione dell’art. 3, comma secondo, Cost., che impone allo Stato
di rimuovere gli ostacoli che limitano lo sviluppo della persona umana.
Altri profili di irragionevolezza delle norme impugnate vengono individuati dal rimettente nel fatto
che, da un lato, nel sopprimere il trattamento in deroga previsto per i disabili gravi, dette norme si
pongono, tuttavia, l’obiettivo di rispettare i principi sulla integrazione degli alunni diversamente abili
fissati dalla legge n. 104 del 1992, e, dall’altro, nel contemperare il diritto dei disabili gravi con
l’esigenza di bilancio, fanno prevalere quest’ultima.
1.1.2 – I commi 413 e 414 dell’art. 2 della legge n. 244 del 2007 violano, secondo il rimettente,
anche gli artt. 4, primo comma, 35 primo e secondo comma, Cost., in relazione all’art. 38, terzo comma,
Cost.
Se, infatti, gli artt. 4 e 35 Cost. tutelano e garantiscono il diritto al lavoro, l’art. 38 Cost. riconosce il
suddetto diritto in capo ai disabili, con la conseguenza che le disposizioni censurate «facendo venir meno
le condizioni minime per la integrazione scolastica» pregiudicano «anche ogni possibilità di […]
avviamento professionale in contrasto con i parametri costituzionali suelencati».
1.1.3 – Il giudice a quo ritiene, poi, che le disposizioni censurate siano in contrasto con l’art. 10
Cost., in relazione agli artt. 2, 3, secondo comma, 4, primo comma, 35, primo e secondo comma e 38,
terzo comma, Cost.
In particolare, l’art. 10, primo comma, Cost. impone l’adeguamento dell’ordinamento interno alle
norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.