Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 2010 il Giudice relatore Maria Rita Saulle.
Ritenuto in fatto
1. – Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, con ordinanza del 26 marzo
2009, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, primo comma, 10, primo comma, 30, primo e secondo
comma, 31, primo comma, 34, primo comma, 35, primo e secondo comma, 38, terzo e quarto comma,
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 413 e 414, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato –
legge finanziaria 2008).
In punto di fatto, il rimettente riferisce di essere investito dell’appello proposto dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nei confronti di A.F. e C.G., in proprio e in qualità di
genitori esercenti la potestà sulla figlia minore A.J.R, avverso il provvedimento cautelare emesso dal
Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con il quale si ordinava
all’amministrazione il ripristino dell’assegnazione di un docente di sostegno alla indicata minore, per 25
ore settimanali.
La suddetta fase cautelare trae origine dal ricorso proposto dalle indicate parti private avverso il
provvedimento con il quale l’amministrazione scolastica, in sede di formazione degli organici, aveva
assegnato alla ricorrente, affetta da ritardo psicomotorio e crisi convulsive da encefalopatia grave, un
docente solo per 12 ore settimanali.
Il citato provvedimento comprometteva, a parere dei ricorrenti, il diritto del disabile ad una effettiva
assistenza didattica; diritto tutelato dalla Costituzione e da norme internazionali.
In punto di diritto, il rimettente, dopo aver riportato i motivi posti a fondamento dell’atto di appello
avverso l’ordinanza cautelare indicata, osserva che il tema dell’inserimento dei disabili nella scuola è
stato, in un primo momento, risolto dall’ordinamento per mezzo della creazione di scuole speciali e di
classi differenziali; orientamento successivamente modificato a favore di una formazione che doveva
avvenire in classi comuni nell’ambito della scuola pubblica mediante l’intervento di insegnanti di
sostegno.
Tale nuovo indirizzo veniva, poi, ulteriormente rafforzato con la legge 5 febbraio 1992, n. 104
(Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), la quale, nel
fissare i principi della piena integrazione delle persone disabili, agli artt. 12 e 13 garantisce loro il
necessario sostegno per mezzo di docenti specializzati, al fine della loro integrazione scolastica.
Il giudice a quo riporta le ulteriori norme che hanno confermato i suddetti principi e, in particolare,
l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), che
assicura l’integrazione scolastica degli alunni disabili con interventi adeguati al tipo ed alla gravità
dell’handicap, compreso il ricorso all’ampia flessibilità organizzativa e funzionale delle classi, nonché la
possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto
docenti ed alunni, indicato al comma 3 della suddetta disposizione, in presenza di handicap
particolarmente gravi.
In particolare, il citato art. 40 non generalizza tutti i casi di disabilità, ma si ispira al diverso principio
secondo il quale ciascun intervento deve tener conto del grado e della tipologia di deficit di cui è
portatore il singolo individuo, ponendosi, in tal modo, in linea di continuità con quanto già previsto dagli
artt. 3, 12, 16 e 17 della legge n. 104 del 1992, in ambito di istruzione e di formazione professionale dei
disabili.