La ratio della norma, che prevede la possibilità di stabilire ore aggiuntive di sostegno, è, infatti,
quella di apprestare una specifica forma di tutela ai disabili che si trovino in condizione di particolare
gravità; si tratta dunque di un intervento mirato, che trova applicazione una volta esperite tutte le
possibilità previste dalla normativa vigente e che, giova precisare, non si estende a tutti i disabili a
prescindere dal grado di disabilità, bensì tiene in debita considerazione la specifica tipologia di handicap
da cui è affetta la persona de qua.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, le disposizioni impugnate si appalesano
irragionevoli e sono, pertanto, illegittime nella parte in cui, stabilendo un limite massimo invalicabile
relativamente al numero delle ore di insegnamento di sostegno, comportano automaticamente
l’impossibilità di avvalersi, in deroga al rapporto tra studenti e docenti stabilito dalla normativa statale, di
insegnanti specializzati che assicurino al disabile grave il miglioramento della sua situazione nell’ambito
sociale e scolastico.
Restano assorbiti gli altri profili di censura dedotti dal giudice rimettente.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008),
nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno;
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 414, della legge n. 244 del 2007, nella parte
in cui esclude la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assumere
insegnanti di sostegno in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave, una volta
esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio
2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 febbraio
2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma
dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16
marzo 1956).
Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.