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regole, ampliando i principi della stessa legge cost. n. 1 del 2012 all’intero comparto delle
Pubbliche Amministrazioni fino a comprendervi anche gli enti non territoriali, in modo da integrare
quanto stabilito dal riformulato art. 97 Cost., nel tentativo di contenere la spesa pubblica in coerenza
con i vincoli imposti dall’Unione europea agli Stati membri11.
La costituzionalizzazione di tali vincoli, adottata allo scopo di rendere pienamente cogenti gli
obblighi che in materia di bilanci derivano dall’appartenenza all’Unione europea, avrebbe il senso,
tra l’altro, di fornire un controllo giurisdizionale alle relative regole, che ne erano sprovviste a
livello europeo, controllo da esercitarsi attraverso il nostro giudice costituzionale12, in modo da
interdire allo stesso legislatore ordinario la possibilità di introdurre ipotesi derogatorie.
Quindi, la revisione dell’art. 81 Cost. non solo rende il vincolo del pareggio di bilancio fonte di
responsabilità giuridica, ma consente alla Corte costituzionale il controllo di ciò che in precedenza
costituiva solo un obiettivo politico e non un obbligo giuridico13.
Il che potrebbe significare che nel passaggio dal precedente al nuovo testo costituzionale si è
trasformato il disegno originario dei Costituenti, che prevedeva il contemperamento degli interessi
finanziari con gli altri interessi costituzionalmente garantiti, in una supremazia egemonica dei soli
interessi finanziari14 a scapito della tutela dei diritti fondamentali. Ma è davvero così?
Anche se non è mancata una lettura storica del dibattito in sede di Assemblea Costituente, volta
ad interpretare il previgente testo dell’art. 81 “come garanzia della tendenza al pareggio di
bilancio”15, non essendo di certo estranea ai nostri Costituenti la preoccupazione di una sana
europee di bilancio, in Osservatorio sulle fonti, n. 1/2013, M. BERGO, Pareggio di bilancio “all’italiana”. Qualche
riflessione a margine della legge 24 dicembre 2012, n. 243 attuativa della riforma costituzionale più silenziosa degli
ultimi tempi, in Federalismi.it, n. 6/2013; R. DICKMANN, Brevi considerazioni sulla natura rinforzata della legge 24
dicembre 2012, n. 243, di attuazione del principio costituzionale del pareggio dei bilanci pubblici, ivi, e A. PASSARO, Il
bilancio dello Stato nella prospettiva europea, Roma 2013.
11
Il contenuto della legge 24 dicembre 2012, n. 243, è previsto in via generale dall’ultimo comma dell’art. 81 Cost.
e, nello specifico, dal primo comma dell’art. 5 della legge cost. n. 1 del 2012. Essa reca disposizioni volte a dare
attuazione al principio di equilibrio dei bilanci delle pubbliche amministrazioni e della sostenibilità del debito pubblico,
disciplina i contenuti della legge di bilancio ed istituisce l’Ufficio parlamentare di bilancio. L’art. 1, comma 2, prevede
che tale legge possa essere abrogata, modificata o derogata solo in modo espresso mediante una legge successiva, da
approvare sempre a maggioranza assoluta dei componenti di Camera e Senato.
12
A. BRANCASI, Bilancio (equilibrio di), in Enc. dir., Annali VII, Milano 2014, 167 ss., specie 178-179, considera la
riforma costituzionale come succedanea al c.d. Fiscal Compact ed alla clausola ivi racchiusa, che riconosce la
giurisdizione della Corte di giustizia, limitatamente però all’obbligo di recepire nell’ordinamento nazionale le regole
europee e non la loro osservanza (art. 8).
13
Per G. SCACCIA, La giustiziabilità della regola del pareggio di bilancio, anche in Il Filangieri, Quaderno 2011,
Napoli 2012, 211-212 ss.: «la revisione dell’art. 81 della Costituzione e la specifica previsione di un controllo
costituzionale sul rispetto del vincolo del pareggio tocc[ano] uno degli snodi cruciali della forma di governo, perché
fanno oggetto di responsabilità giuridica e di sanzione costituzionale obbligazioni che in precedenza rilevavano solo in
sede politica e restavano consegnate, in definitiva, alle dinamiche della relazione fiduciaria».
14
Per A. BRANCASI, Bilancio (equilibrio di), cit., 180 «Del resto, già da tempo, a questo originario disegno era
subentrata, seppure in maniera surrettizia, l’idea che la cura dell’interesse finanziario dovesse comunque prevalere. Si è
così trattato di rimuovere dalla Costituzione il segno residuo che ancora si poneva in antitesi a questa trasformazione,
cioè il divieto di “stabilire nuovi tributi e nuove spese” con la legge di bilancio: a ciò ha provveduto la riforma, che ha
eliminato, dall’art. 81 cost., il comma 3 e ha affidato alla legge da approvare a maggioranza assoluta la disciplina del
contenuto della legge di bilancio».
15
L. GIANNITI, Il pareggio di bilancio nei lavori della Costituente, in Astrid, 2011, che fa riferimento alle posizioni
espresse da Einaudi e Vanoni, che proposero di sancire l’obbligo della copertura delle nuove spese «come garanzia
della tendenza al pareggio di bilancio (Atti Assemblea Costituente, Commissione per la Costituzione, Seconda
Sottocommissione, seduta del 24 ottobre 1946). Contra, V. ONIDA, Le leggi di spesa nella Costituzione, Milano 1969,
450 ss., e A. BRANCASI, Legge finanziaria e legge di bilancio, Milano 1985, 412, che negano il vincolo contenutistico
del pareggio di bilancio. Conferma l’interpretazione a maglie larghe del vincolo Corte cost. 10 gennaio 1966 n. 1, per
cui «il precetto costituzionale attiene ai limiti sostanziali che il legislatore ordinario è tenuto ad osservare nella sua
politica di spesa, che deve essere contrassegnata non già dall’automatico pareggio del bilancio, ma dal tendenziale
conseguimento dell’equilibrio tra le entrate e la spesa» (punto 5 del Cons. dir.). Ciò consentiva di spalmare la copertura
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