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In tale occasione la Corte nega che nell’architettura costituzionale vi possa essere un valore che
funga da architrave ed abbia necessariamente la prevalenza e/o il primato sugli altri80, dando vita ad
una «“rigida” gerarchia tra diritti fondamentali»81.
Secondo i giudici costituzionali, infatti, «Tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si
trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che
abbia la prevalenza assoluta sugli altri (…) La Costituzione italiana, come la altre Costituzioni
democratiche e pluraliste contemporanee, richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra
principi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi (…) Il punto di
equilibrio, proprio perché dinamico e non prefissato in anticipo, deve essere valutato- dal
legislatore nella statuizione delle norme e dal giudice delle leggi in sede di controllo- secondo
criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, tali da non consentire un sacrificio del loro nucleo
essenziale»82.
Negli ordinamenti pluralisti come il nostro, quindi, in caso di conflitto occorre ricercare la
soluzione, che non si limiti a proteggere solo uno dei valori, con l’effetto di comprimere in modo
insopportabile ed oltre ogni limite gli altri, ma consenta, avendo di mira gli artt.2 e 3 Cost., di
rinvenire un ragionevole equilibrio tra le opposte esigenze ed i contrapposti principi83.
Su tali posizioni è solita attestarsi anche la giurisprudenza amministrativa, che ribadisce la
propria giurisdizione in tema di offerta formativa nei confronti degli studenti affetti da disabilità e
riconosce il primato del loro diritto costituzionale all’istruzione sulle esigenze finanziarie e di
bilancio84.
Finanche la giurisprudenza contabile, che rappresenta il «giudice naturale del controllo della
spesa pubblica», si è pronunciata con recenti arresti in tema di spese per il personale, ritenendo, ad
esempio, non sussistere i presupposti dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori
locali di un Comune, che aveva assunti nuovi insegnanti, nonostante il rapporto tra spese del
personale e spese correnti superasse i limiti di legge. Nella specie, infatti, il Comune di Napoli
aveva proceduto al reclutamento di personale a tempo determinato «nella misura strettamente
necessaria» per soddisfare le esigenze di continuità dei servizi educativi della scuola dell’infanzia e
degli asili nido comunali nel rispetto delle risorse finanziarie, nonostante il notevole disavanzo del
conto di bilancio 2011.
In tale occasione, infatti, il Giudice contabile non ha esitato a mandare esenti da responsabilità
gli amministratori locali, in quanto le norme sul contenimento della spesa pubblica non possono
sacrificare la scuola e comprimere funzioni fondamentali come l’istruzione pubblica85.
Così M. BONI, Le politiche pubbliche dell’emergenza tra bilanciamento e «ragionevole «compressione dei diritti:
brevi riflessioni a margine della sentenza della Corte costituzionale sul caso Ilva(n. 85/2013), in Federalismi.it, n.
3/2014.
81
Punto 9 della sent. n. 85 del 2013.
82
Ibidem.
83
Per M. CARTABIA, Il principio di ragionevolezza e proporzionalità nella giurisprudenza costituzionale italiana,
Atti della Conferenza trilaterale delle Corti costituzionali italiana, spagnola e portoghese, svoltasi a Roma il 24-26
ottobre 2013, 10, «i diritti fondamentali non sono mai affermati in termini assoluti, ma fanno parte di un tessuto
costituzionale complesso in cui altri diritti e altri interessi e beni costituzionalmente protetti possono legittimamente
limitarne la portata. Nella Costituzione italiana, ogni diritto è sempre predicato assieme al suo limite». V. anche G.
SCACCIA, Gli “strumenti” della ragionevolezza nel giudizio costituzionale, Milano 2000, 333, e Id., Controllo di
ragionevolezza delle leggi e applicazione della Costituzione, in Nova juris interpretatio, Roma 2007, 286 ss., nonché L.
PALADIN, Ragionevolezza (principio di), in Enc. dir., Aggiornamento, I, Milano 1997, 899 ss., e A. MORRONE, Il
custode della ragionevolezza, Milano 2001, passim.
84
Cons. St., Adunanza Plenaria n. 7 del 12 aprile 2016; T.A.R. Campania, sede di Napoli, Sez. IV, 12 ottobre 2016,
n. 4706, confermata da ord. Cons. St., 26 gennaio 2017, n. 302.
85
Procura contabile della Regione Campania, 24 maggio 2013, con nota di M. MORVILLO, Un caso “di scuola”: la
vicenda del Comune di Napoli, fra diritti e vincoli di bilancio, in Rivista AIC, n. 4/2013.
V. altresì Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione 28 maggio 2013, n. 139, e
Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione 30 agosto 2008, n. 288. In ordine al c.d.
premio di virtuosità per gli enti locali v. Corte cost. 20 marzo 2013, n. 46, con nota di E. FURNO, La Corte
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