obiettivo indubbiamente ottimale, questo (ovviamente in quei rapporti di lavoro in cui, come in quelli dell'impiego statale, l'ultima retribuzione non possa essere quanto meno inferiore a quelle precedenti). Ad esso il legislatore può, però, con gradualità avvicinarsi (come ha poi operato, sempre nell'ambito del sistema pensionistico statale, aumentando la base pensionabile con gli artt. 43 e 53 del citato t.u. n. 1092 del 1973, nel testo sostituito dagli artt. 15 e 16 della legge 29 aprile 1976, n. 177), nell'esercizio di una discrezionalità, che faccia pur sempre salvi gl'inderogabili criteri di proporzionalità e di adeguatezza sopra indicati; e valgono in proposito i principi già affermati da questa Corte nelle sentenze n.124 del 1968, n.57 del 1973, n.92 del 1975, n. 275 del 1976. 5. Le norme in esame sono state denunciate anche per violazione del principio d'eguaglianza, in quanto creerebbero una sperequazione in subiecta materia tra i dipendenti statali, i cui trattamenti di quiescenza sono direttamente amministrati dallo Stato, e quei dipendenti pubblici, il cui fondo pensioni è gestito da apposite Casse amministrate dagl'Istituti di Previdenza nell'ambito del Ministero del Tesoro: per i primi, infatti, il limite superiore della base pensionabile non può travalicare, come detto, l'ottanta per cento, mentre per i secondi è possibile che la pensione eguagli l'ultima retribuzione percepita in servizio. Nemmeno sotto questo profilo la questione è fondata. Come esattamente dedotto dall'Avvocatura dello Stato, non sussiste, sia riguardo al trattamento economico in attività di servizio, sia riguardo al sistema contributivo preordinato al trattamento di quiescenza, quella parità di situazioni che è il presupposto per la valutazione della legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, di una diversità di disciplina. Diversità che nel caso in esame (a differenza della questione oggetto della sentenza di questa Corte n. 15 del 1980) va rapportata appunto ad elementi specifici, quali sopra indicati, dei due sistemi pensionistici. Il che non impedisce, peraltro, di sottolineare anche in questa occasione l'esigenza di procedere ad un riordino dell'intera materia, nel segno di una sostanziale perequazione, onde agguagliarne gl'istituti al meglio. PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, primo, secondo e terzo comma, 5 e 6, primo comma, del d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20 (Disposizioni sul trattamento di quiescenza del personale statale), come modificato dalla legge 11 luglio 1956, n. 734, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, e 38, primo e secondo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, Sezione III giurisdizionale per le pensioni civili, con ordinanza del 18 aprile 1973. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1980. F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

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