2. - Giova anzitutto premettere all'esame della specifica questione sollevata, un sia pur sintetico
cenno all'evoluzione normativa sull'inserimento nella scuola dei portatori di handicaps, in quanto è anche
sulla considerazione di taluni suoi caratteri che l'ordinanza di rimessione fonda le proprie censure.
Come è noto, il problema dell'inserimento di minorati nella scuola è stato per lungo tempo affrontato
e risolto, nel nostro ordinamento, con gli strumenti delle scuole speciali e delle classi differenziali.
Ancora negli anni sessanta, le leggi 24 luglio 1962, n.1073 (recante i "Provvedimenti per lo sviluppo
della scuola nel triennio dal 1962 al 1965") e 31 ottobre 1966, n. 942 (relativa al "Finanziamento del
piano di sviluppo della scuola nel quinquennio dal 1966 al 1970") prevedono stanziamenti per il
funzionamento di tali strutture speciali. La legge 31 dicembre 1962, n.1859, istitutiva della scuola media
statale, contempla classi differenziali per "alunni disadattati scolastici" (art. 12) e la legge 18 marzo
1968, n. 444, relativa alla scuola materna statale, istituisce sezioni o, per i casi più gravi, scuole speciali
per i bambini da tre a cinque anni affetti da disturbi dell'intelligenza o del comportamento o da
menomazioni fisiche o sensoriali.
Negli anni settanta, questo indirizzo viene sostanzialmente ribaltato. La legge 30 marzo 1971, n.118
- oltre a prevedere, per i "mutilati ed invalidi civili", corsi di istruzione per l'espletamento o
completamento della scuola dell'obbligo presso i centri di riabilitazione, scuole per la formazione di
assistenti educatori e assistenti sociali specializzati e particolari misure per l'addestramento professionale
(artt. 4, 5 e 23) - stabilisce - come si è visto - che "l'istruzione dell'obbligo deve avvenire nelle classi
normali della scuola pubblica" (art. 28) e che "Esclusivamente quando sia accertata l'impossibilità di far
frequentare ai minorati la scuola pubblica dell'obbligo" si istituiranno "per i minori ricoverati" nei centri
di degenza e di recupero, classi normali "quali sezioni staccate della scuola statale" (art. 29).
La legge 4 agosto 1977, n. 517, poi, "al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la
promozione della piena formazione della personalità" prevede per la scuola elementare (art. 2) e media
(art. 7) forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni portatori di handicaps, da realizzarsi tra
l'altro attraverso limitazioni numeriche delle classi in cui costoro sono inseriti, predisposizione di
particolari servizi ed impiego di docenti specializzati. Con la medesima legge (art. 7, ultimo comma)
sono abolite le classi differenziali. La successiva legge 20 maggio 1982, n. 270 provvede poi (art. 12)
circa le dotazioni organiche, nei ruoli di dette scuole, degli insegnanti di sostegno (di regola, uno ogni
quattro alunni portatori di handicaps).
La disciplina così sommariamente richiamata concerne peraltro solo la scuola materna, elementare e
media; mentre per la scuola secondaria superiore non ha avuto sviluppi, nella legislazione nazionale,
l'indicazione contenuta nel già citato terzo comma dell'art. 28 l. n. 118 del 1971.
Per la verità, la previsione di "forme di integrazione educativa" atte a facilitare l'inserimento e la
formazione degli handicappati anche in tale ordine di scuola è diffusamente presente al livello di
legislazione regionale (cfr., in particolare, l. r. Veneto 8 maggio 1980, n. 46; l.r. Friuli-Venezia Giulia 21
dicembre 1981, n. 87; l.r. Sicilia 18 aprile 1981, n. 68; l.r. Calabria 3 settembre 1984, n. 28; ecc.).
Spazi per concrete iniziative di inserimento dei portatori di handicaps nelle scuole superiori sono
inoltre individuabili nella definizione normativa dei compiti degli organi collegiali della scuola (cfr.
d.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, artt. 3, 6, 12 e 15). Specifiche prescrizioni in tal senso sono inoltre
contenute nelle circolari ministeriali nn.129 del 28 aprile 1982 e 163 del 16 giugno 1983 (quest'ultima
relativa alle prove di esame di maturità da parte di candidati portatori di handicaps).
Nell'ottava e nella nona legislatura, infine, sono state assunte molteplici iniziative legislative volte a
disciplinare la frequenza, da parte degli handicappati, delle scuole secondarie superiori e dell'università,
con la previsione di misure atte a realizzarla concretamente: ma esse non sono riuscite a tradursi in
provvedimenti legislativi.
3. - Al fine di puntualizzare l'oggetto del presente giudizio di costituzionalità, giova ricordare che il
giudice rimettente, nel dare inizialmente conto delle prospettazioni della parte privata, sembra lamentare