L’art. 81 statuisce che «il ricorso all’indebitamento è consentito solo al fine di considerare
gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza
assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali». Si tratta di una regola
abbastanza rigida in quanto, da un lato, la dottrina maggioritaria ha interpretato la norma in
questione quale divieto di presentare un saldo negativo tra entrate finali e spese finali al netto di
quelle di natura meramente finanziaria, tra cui quelle per il rimborso dei prestiti già contratti. In
breve, si intende evitare l’indebitamento, se non per quanto necessario al fine di rinnovare i prestiti
già contratti. Dall’altro lato, invece, si consente espressamente di ricorrervi in presenza di eventi
eccezionali ed al fine di considerare gli effetti sul ciclo economico. In relazione a tale previsione, la
dottrina si è mostrata divisa.
Un primo orientamento ritiene che per ricorrere all’indebitamento debbano sussistere
contestualmente entrambe le situazioni considerate dalla normativa21. Altra parte della dottrina
ritiene che richiedere contestualmente la presenza dei due presupposti limiterebbe troppo la
possibilità di scostamenti tra entrate e uscite, ragion per cui si accontenta, ai fini del ricorso
all’indebitamento, della presenza o di eventi eccezionali o di valutazioni sul ciclo economico22.
Peraltro, la definizione degli eventi eccezionali de quibus è rimessa all’adozione di una legge
rinforzata, ai sensi dell’art. 81, c. VI, Cost23. Atto normativo successivamente adottato con L. n.
243/2012.
Alla luce di queste coordinate, emerge come i vincoli introdotti nell’ordinamento interno
sulla base degli obblighi sovranazionali incidano sotto il profilo dei limiti di spesa, ma non in
relazione all’allocazione delle risorse. Le scelte di politica economica continuano ad essere di
spettanza statale24. Ciò non toglie che lo Stato sia fortemente vincolato nell’ammontare di spese che
gli è consentito compiere, a tal punto che in dottrina è stato evidenziato come la nuova normativa
21
Di questo avviso, D. DE GRAZIA, L’introduzione del principio del pareggio di bilancio in Costituzione (tra vincoli
europei e zelo del legislatore), cit., 2497.
22
In questo senso, A. BRANCASI, Il principio del pareggio di bilancio in Costituzione, cit.; M. LUCIANI, Costituzione,
bilancio, diritti e doveri dei cittadini, in www.astrid-online.it/rassegna.
23
Interessante la tesi sostenuta da A. MORRONE, Crisi economica e diritti. Appunti per lo Stato costituzionale in
Europa, cit., 100, secondo cui alla locuzione eventi eccezionali sarebbero riconducibili anche le spese necessarie al fine
di garantire la tutela dei diritti e la coesione sociale.
24
Significativo è il riferimento compiuto da F. ALLEMAND – F. MARTUCCI, La nouvelle governance economique
européenne, cit.,40, a quanto osservato da Pierre Werner nel 1969 in occasione della Conferenza dei Capi di Stato o di
governo secondo cui “la politique budgetaire est le dernier bastion de la souveraineté”. Occorre, tuttavia, notare che le
scelte dei singoli Stati risultano, altresì, vincolate dalla disciplina del Semestre europeo, quale procedura che si instaura
nei primi sei mesi dell’anno al fine di definire, con il coordinamento del Consiglio e della Commissione, le politiche
economiche degli Stati membri, sia dal lato delle politiche di bilancio sia dal lato delle riforme e degli interventi
strutturali. Gli Stati membri, infatti, sono obbligati a tenere conto degli indirizzi predisposti dai Programmi di stabilità e
convergenza elaborati nell’ambito del Patto di stabilità e crescita e dovranno anche elaborare dei Programmi di riforma
nazionali. Sembra, dunque, che colga nel segno G. PITRUZZELLA, Crisi economica e decisioni di governo, cit., 35, là
dove afferma che «le politiche pubbliche nazionali devono muoversi nell’ambito di un quadrilatero i cui lati sono la
lealtà dei cittadini, la fiducia dei mercati finanziari, il rispetto dei vincoli europei e l’impegno nelle sedi
sovranazionali».