statale sostitutivo qualora a livello regionale non si riesca a garantire l’erogazione di prestazioni
rispondenti ai livelli essenziali.
Una simile statuizione sembra atteggiarsi alla stregua di una conferma del ragionamento
seguito giacché, da un lato, essa è tesa a valorizzare l’impiego dei livelli essenziali delle prestazioni
e, dall’altro lato, garantisce l’intervento del soggetto pubblico a livello centrale, qualora non sia
possibile una diversa erogazione delle prestazioni sociali. L’unica incognita resta quella di calibrare
la misura dell’intervento pubblico e di quello privato.
4. Diritti sociali, Unione Europea e trattati internazionali: un rapporto complicato.
Delineato il quadro nazionale relativo al rapporto tra diritti sociali e vincoli di bilancio,
l’attenzione deve essere spostata sul piano sovranazionale. Infatti, se è vero che i vincoli di bilancio
ineriscono ad un piano prettamente nazionale implicando scelte di politica economica e di
allocazione delle risorse, è altresì vero che la riforma della disciplina di bilancio discende
dall’assunzione di impegni a livello europeo ed internazionale. Come si é avuto modo di verificare,
l’introduzione in Costituzione della c.d. golden clause deriva dagli obblighi imposti dal Trattato
sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance. Ugualmente, le scelte di spesa del legislatore
nazionale risultano vincolate al rispetto dei parametri previsti dal Patto di stabilità e crescita78.
Per tali ragioni non sarebbe corretto svolgere una disamina a livello esclusivamente
nazionale, giacchè si tralascerebbe l’analisi delle fonti dalle quali proviene una simile
regolamentazione. L’esame di queste ultime consente di concludere in maniera perfettamente
circolare il presente lavoro. Come si può notare, la disciplina sovranazionale rappresenta il punto di
partenza ed il punto di chiusura nell’affrontare la presente tematica. Il rapporto tra diritti sociali e
vincoli di bilancio non può essere delineato, in partenza, senza individuare la provenienza di siffatti
vincoli e, successivamente, senza interrogarsi su quale sia il rapporto esistente tra i vari atti
normativi sovranazionali. Il problema, peraltro, non si arresta qui, giacché, aspirando ad una
trattazione esaustiva, occorre chiedersi quale sia l’odierna collocazione dei diritti sociali nel diritto
europeo. La questione è, dunque, complessa.
Da un lato, il perseguimento del rispetto di regole di bilancio maggiormente rigide rispetto a
quelle affermatesi per il passato non implica automaticamente una contrazione della spesa pubblica
o un sacrificio dei diritti de quibus; dall’altro lato, è pur vero che l’osservanza di simili vincoli può
condurre ad imporre dei sacrifici in relazione ai diritti che impongano un costo per l’erario. Se il
78
Sulla necessità di una trattazione congiunta dei profili nazionali ed europei del rapporto tra finanza pubblica e diritti
sociali, v. F. BILANCIA, Crisi economica e asimmetrie territoriali nella garanzia dei diritti sociali tra mercato unico e
unione monetaria, in www.rivistaaic.it, 2/2014, 4, secondo cui «una prospettiva limitata al contesto nazionale delle
politiche fiscali e sociali, nel perseguimento di scelte che possano determinare un riequilibrio del sistema, non potrà
che approdare a soluzioni la cui rilevanza sarà sempre insufficiente e la cui efficacia sarà comunque troppo lenta».
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