Sul piano della tutela giurisdizionale non si riscontra una maggiore chiarezza in relazione
alla tutela dei diritti sociali85: se, da un lato, la dottrina è giunta a statuire che «l’esistenza dei diritti,
non solo quelli sociali, è largamente frutto di una creazione giurisprudenziale»86, dall’altro lato, le
ultime pronunzie del giudice di Lussemburgo manifestano un indirizzo non particolarmente
indulgente nei confronti delle situazioni giuridiche de quibus, basti pensare da ultimo al c.d. «Laval
quartet»87.
Sembrerebbe, dunque, che la tutela dei diritti de quibus sia rimessa dall’Unione Europea
preferibilmente alla sfera delle scelte nazionali e ciò non è frutto di una mera casualità giacché,
come ribadito fin dapprincipio del presente scritto, per un verso, si tratta di diritti finanziariamente
condizionati e, per altro verso, le maggiori preoccupazioni a livello europeo hanno riguardato la
realizzazione del mercato interno e l’affermarsi della libertà di circolazione88.
L’armonizzazione della politica sociale attraverso prescrizioni minime internazionali ed europee, in Riv. dir. internaz.,
2012, 3, 762.
85
Sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di diritti sociali v., per tutti, D. TEGA, I diritti sociali nella
dimensione multilivello tra tutele giuridiche e crisi economica, cit., 23; P. PICIOCCHI, I recenti orientamenti della
giurisprudenza comunitaria in materia di politiche sociali, in Dir. pubbl. comp. ed europeo, 2011, 2, 578. Forme di
tutela maggiormente incisive si riscontrano, invece, in relazione alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo. Una simile differenza non deve sorprendere, in quanto sono differenti le finalità di tutela giurisdizionale
perseguite dai due organi. Sul punto, v. R. CALVANO, La tutela dei diritti sociali tra meccanismo europeo di stabilità e
legalità costituzionale ed europea, cit., 14; C. SALAZAR, Crisi economica e diritti fondamentali, cit.; G.
KATROUGALOS, The justiciability of social rights: the universalization of the “European exception”, cit., 1499, il quale
rileva come sul piano del diritto internazionale vi sia una certa difficoltà nell’affermarsi di forme di giustiziabilità dei
diritti sociali, probabilmente in ragione dell’assenza di una disciplina unitaria.
86
Il riferimento è a A. SPADARO, I diritti sociali di fronte alla crisi (necessità di un nuovo modello sociale europeo: più
sobrio, solidale e sostenibile), in rivistaaic.it, 4/2011.
87
Ex multis, in relazione al c.d. «Laval quartet», v. S. SCIARRA, Viking e Laval: i diritti collettivi e mercato nel recente
dibattito europeo, in Lav. Dir., 2008, 2, 245; B. CARUSO, I diritti sociali nello spazio sociale sovranazionale e
nazionale: indifferenza, conflitto o integrazione?(Prime riflessioni a ridosso dei casi Laval e Viking), in Rass. dir.
pubbl. europeo,2008,11; G. FONTANA, Crisi economica ed effettività dei diritti sociali in Europa, cit., 35, secondo cui la
Corte si sarebbe trovata ad assumere una scelta obbligata, in ragione della centralità nel diritto europeo della libertà di
circolazione quale «vera Grundnorm del sistema dei Trattati». Contra la tesi secondo cui il diritto dell’Unione Europea
manifesterebbe una predilezione per le libertà economiche, piuttosto che per i diritti sociali D.U. GALLETTA, La tutela
dei diritti fondamentali (in generale, e dei diritti sociali in particolare) nel diritto UE dopo l’entrata in vigore del
Trattato di Lisbona, cit., 1175. Più moderata la tesi di C. SALAZAR, Crisi economica e diritti fondamentali, cit., 25, la
quale evidenzia come diritti sociali e libertà economiche possano trovare un contemperamento nelle politiche europee.
Riprendendo le parole dell’Autrice: «basti pensare agli orientamenti che , nello sforzo di costruire la cittadinanza
europea come status fondamentale, la collegano alla libertà di circolazione e al divieto di discriminazione in base alla
nazionalirà, consentendo ai cittadini europei migranti, nonché ai loro familiari, l’accesso alle prestazioni dello Stato
che li ospita». Da ultimo, per un esame della collocazione nei diritti fondamentali nel sistema dell’Unione europea, v. il
parere n. 2/13 reso dalla Corte di Giustizia in Seduta Plenaria, in data 18 dicembre 2014. Per un primo commento a tale
pronunzia sia consentito rinviare a C. MARCHESE, Quale collocazione per i diritti fondamentali nel sistema dell’Unione
europea? A proposito dell’adesione dell’UE alla CEDU, in Neldiritto, 2015, 2, 391.
88
Per un’analisi del rapporto tra libertà economiche e diritti sociali nella giurisprudenza della Corte di Giustizia
dell’Unione Europea, v. J. SARRION ESTEVE, Los conflictos entre libertades económicas y derechos fondamentales en la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, in Revista de derecho politico, 2011, 379; G. FONTANA,
Crisi economica ed effettività dei diritti sociali in Europa, cit., 32, il quale afferma che «la giurisprudenza della Corte
di Giustizia sul rapporto tra diritti collettivi e libertà economiche puó intendersi, almeno in parte, come una fermissima
difesa dell’obiettivo della realizzazione del mercato interno e del suo strumento privilegiato, la libertà di circolazione,
ossia del quadro “costituzionale” definito dai Trattati, sia pure cercando di bilanciare questo obiettivo con il
riconoscimento della natura di libertà fondamentale della libertà sindacale».
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents