si è provveduto alla revisione del testo dell’art. 81 Cost. introducendo, con L. cost. n. 1/2012, la
regola del pareggio di bilancio17.
L’attuale art. 81, c. I, Cost. statuisce che «Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le
spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo
economico». Tale inciso garantisce une certa flessibilità della regola di bilancio, consentendo
l’adozione di politiche anticicliche «in modo che nelle fasi di recessione, nelle quali il gettito delle
entrate fiscali si riduce ed aumentano in maniera automatica le spese dovute agli ammortizzatori
sociali, l’equilibrio tra entrate e spese sia costruito rendendo le seconde eccedenti rispetto alle
prime, mentre nelle fasi di espansione economica, in cui il gettito fiscale aumenta e gli
ammortizzatori sociali generano minore spesa, l’equilibrio sia costruito in maniera esattamente
opposta»18.
Rispetto all’odierna disciplina, i principali limiti che si riscontravano nella previgente
normativa erano quelli secondo cui «con la legge di approvazione del bilancio non si potevano
stabilire nuovi tributi e nuove spese» e «ogni legge che importasse nuove o maggiori spese doveva
indicare i mezzi per farvi fronte»19.
Al fine di comprendere l’esatta portata innovativa dell’art. 81 Cost., occorre proseguire nella
esegesi della lettera dell’articolo. In primo luogo, occorre verificare in quali casi sia possibile
discostarsi dal pareggio e ricorrere all’indebitamento, giacché dalla misura in cui sia possibile
ricorrervi sarà possibile desumere anche i limiti entro i quali sia stringente la regola del pareggio di
bilancio20.
17
Sull’introduzione in Costituzione del principio del pareggio di bilancio, v. F. BILANCIA, Note critiche sul c.d.
“pareggio di bilancio”, in www.rivistaaic.it, n. 2/2012; D. CABRAS, Su alcuni rilievi critici al c.d. “pareggio di
bilancio”, in www.rivistaaic.it, n. 2/2012; G. BOGNETTI, Il pareggio di bilancio nella carta costituzionale, in
www.rivistaaic.it, n. 2/2012; N. LUPO, Costituzione europea, pareggio di bilancio ed equità tra le generazioni.
Notazioni sparse, in www.amministrazioneincammino.luiss.it; A. BRANCASI, L’introduzione del principio del c.d.
pareggio di bilancio: un esempio di revisione affrettata della Costituzione, in Quad. cost., 2012, 1, 198; D. DE GRAZIA,
L’introduzione del principio del pareggio di bilancio in Costituzione (tra vincoli europei e zelo del legislatore), in Giur.
cost., 2012, 2513; I. CIOLLI, Crisi economica e vincoli di bilancio, cit., 11. Peraltro, la L. cost. n. 1/2012 non si è
limitata solo ad innovare la lettera dell’art. 81; essa ha apportato modifiche anche ad altre disposizioni costituzionali,
quali gli artt. 97, 117 e 119.
18
Così, A. BRANCASI, Il principio del pareggio di bilancio in Costituzione, in osservatoriosullefonti.it.
19
Da tale previsione taluni Autori avevano ritenuto insito nella formulazione originaria dell’art. 81 Cost. il principio del
pareggio di bilancio (così, G. DI GASPARE, Innestare un sistema di equilibrio della finanza pubblica ritornando all’art.
81 della Costituzione, in Le procedure finanziarie in un sistema istituzionale multilivello, a cura di G. DI GASPARE – N.
LUPO, Milano, 2006, 201). Tale tesi, tuttavia, era già stata smentita dalla Corte costituzionale con sent. 10 gennaio 1966,
n. 1, in Giur. cost., 1966, 1-1, 1, con nota di V. ONIDA, Portata e limiti dell’obbligo di indicazione della «copertura»
finanziaria nelle leggi che importano «nuove o maggiori spese». Per un approfondimento sull’originaria formulazione
dell’art. 81 Cost., v. A. BARTOLE, Art. 81, in Comm. alla Cost., a cura di G. BRANCA, Bologna-Roma, 1979; V. ONIDA,
Le leggi di spesa in Costituzione, Milano, 1969; N. LUPO, Costituzione e bilancio. L’articolo 81 della Costituzione tra
attuazione, interpretazione e aggiramento, Roma, 2007. Per un excursus storico della disciplina nazionale ed europea
della finanza pubblica, v. G. DELLA CANANEA, Lex Fiscalis Europea, in Quad. cost., 2014, 1.
20
Ex multis, in dottrina, v. A. MORRONE, Crisi economica e diritti. Appunti per lo Stato costituzionale in Europa, cit.,
99, il quale ritiene che il pareggio di bilancio non costituisca una regola rigida, quanto piuttosto un processo di controllo
stringente dei conti pubblici attraverso il quale porre un freno all’indebitamento.