Nelle sentenze della Corte è, altresì, apparso il principio di gradualità, quale principio che impone al legislatore di seguire un criterio di gradualità nel rimodulare la spesa pubblica e di prevedere una disciplina transitoria che assicuri il passaggio progressivo al trattamento meno favorevole38. Tra gli argomenti ai quali la Corte costituzionale ha fatto più ampio ricorso vi è il criterio di ragionevolezza, fondato sull’art. 3, c. II, Cost. Ad oggi, tuttavia, il bilanciamento svolto dalla Consulta appare aver assunto dei profili ancor più delicati in ragione, da un lato, del contesto di crisi economica nella quale essa è costretta a muoversi e, dall’altro lato, della presenza di vincoli sovranazionali. In particolare, è possibile rilevare come nella giurisprudenza costituzionale numerose siano ormai le pronunzie nelle quali ricorre l’argomento della crisi economica, quale circostanza eccezionale tale da legittimare la rimodulazione delle spese e da consentire, come evidenziato in dottrina, eventuali ridefinizioni delle competenze legislative39. Si tratta di una questione delicata che sarà approfondita nei prosieguo del presente scritto, accontentandosi per il momento del tentativo di delineare in maniera chiara il contesto nel quale è maturata la problematica relativa al rapporto tra diritti sociali e vincoli di bilancio. 2. Un excursus attraverso la giurisprudenza costituzionale più recente: la posizione della Consulta. Svolto tale inquadramento generale inerente all’introduzione di vincoli di bilancio nell’ordinamento interno ed alle peculiarità della categoria dei diritti sociali, occorre ricostruire gli interventi legislativi maggiormente significativi al fine di realizzare il risanamento dei conti pubblici e verificare come in relazione agli stessi si sia pronunziata la Corte costituzionale, là dove sia stata sollevata questione di legittimità costituzionale. La prima considerazione che è necessario compiere è quella secondo la quale l’intervento del legislatore statale sembra essersi mosso nel solco di una razionalizzazione della spesa, piuttosto che di un’introduzione di tagli indiscriminati. Il quadro emerso dagli interventi normativi, infatti, è abbastanza composito: seppure le riduzioni della spesa pubblica hanno svolto un ruolo preponderante, non mancano casi, per esempio,                                                              38 Il richiamo al summenzionato principio appare nelle sentt. nn. 356/1992; 243/1993; 240/1994; 99/1995; 205/1995; 218/1995; 416/1996; 125/1998; 30/2004. In dottrina, su tale principio v. A. MORRONE, Crisi economica ed integrazione politica in Europa, in www.rivistaaic, 2014, 3, 13, secondo cui «il criterio di gradualità costituisce una misura della legittimità costituzionale sufficientemente ampia, che lascia al legislatore spazi di manovra coerenti con politiche di revisionismo permanente alla ricerca del meglio, specie in situazioni di crisi economica o di contenimento del deficit pubblico». 39  Sul punto, v. I. CIOLLI, I diritti sociali, cit., 104; M. BENVENUTI, Corte costituzionale, in Il diritto costituzionale alla prova della crisi economica, a cura di F. ANGELINI e M. BENVENUTI, Napoli, 2012, 394, secondo cui la crisi economica in atto avrebbe legittimato una lettura dinamica del riparto di competenze tra Stato e Regioni.      

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