operare un contemperamento tra esigenze di bilancio e soddisfacimento dei diritti sociali. Tale
profilo sarà approfondito nel seguente paragrafo, in questa sede è sufficiente rilevare il differente
spazio operativo dei parametri.
Tornando al giudizio in via principale, il “campo di battaglia” è dato dalle competenze
legislative e tra queste un ruolo primario è stato svolto dal “coordinamento della finanza pubblica”.
In tale materia è competenza dello Stato fissare i principi di carattere generale, mentre alle Regioni
spettano le norme di dettaglio.
La questione è, quindi, verificare quali siano i casi in cui si sia in presenza di un principio
generale di coordinamento della finanza pubblica, giacché è chiaro che l’elencazione presente
nell’art. 117 Cost. può consentire di ascrivere una medesima previsione normativa a diversi titoli
competenziali.
In relazione ai tagli alla spesa pubblica operati, dapprima, dal summenzionato D.l. n.
78/2010 e, successivamente, dal D.l. n. 138/2011, le Regioni hanno lamentato la lesione della
potestà legislativa residuale in materia di “organizzazione interna e del personale”47, la lesione
dell’autonomia organizzativa e finanziaria delle Regioni e degli enti locali e, parallelamente,
l’esorbitare dalla competenza statale concorrente in materia di “coordinamento della finanza
pubblica”, nei casi in cui sono stati posti limiti puntuali alle voci di spesa regionali48. Occorre,
inoltre, ricordare che là dove il legislatore statale è intervenuto ad apportare dei tagli alla spesa nel
settore sanitario, le Regioni hanno invocato la lesione della competenza in materia di “tutela della
salute”. Infine, le Regioni ad autonomia differenziata hanno lamentato la violazione delle norme
statutarie e di quelle di attuazione per quanto concerne il potere di determinazione delle entrate
erariali tributarie riscosse nel territorio della Regione49.
A fronte di queste doglianze, la Corte ha, in primo luogo, operato una ridefinizione della
materia del “coordinamento della finanza pubblica”, giacché a seconda dell’ampiezza di
47
Sent. n. 151/2012 in relazione alle riduzioni di spesa che possano essere deliberate dalle Regioni con riferimento ai
trattamenti economici degli organi indicati nell’art. 121 Cost., ossia il Consiglio regionale, la Giunta ed il suo
Presidente.
48
Sent. n. 173/2012 in merito ai limiti imposti alla possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato o con
convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché in relazione alla possibilità di ricorrere
a contratti formativi ed ai trattenimenti in servizio. Ulteriore questione ha riguardato la possibilità per i titolari di
incarichi dirigenziali di percepire un’ulteriore retribuzione derivante dall’espletamento di incarichi aggiuntivi. V. la
sent. n. 215/2012 in relazione alla determinazione da parte del legislatore statale dei limiti al trattamento economico
complessivo dei singoli dipendenti delle pubbliche amministrazioni ed alla determinazione dell’ammontare complessivo
delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale di ciascuna amministrazione.
Sent. n. 187/2012, con tale pronunzia si è statuita l’infondatezza delle censure mosse avverso la previsione nella
legislazione statale di forme di compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie (c.d. ticket) a fronte delle
doglianze mosse dalla Regione Veneto che aveva lamentato, da un lato, la lesione della materia concorrente della
«tutela della salute» e del «coordinamento della finanza pubblica» e, dall’altro, l’incisione sull’autonomia finanziaria
delle Regioni.
49
Sent. n. 241/2012 relativa all’introduzione di un c.d. «contributo di solidarietà» per i redditi eccedenti l’importo di
300.000 euro lordi annui.