Il carattere di elasticità posto in evidenza induce a chiedersi quale sia il momento di rottura. Tale momento è stato individuato, nella giurisprudenza costituzionale. in relazione al nucleo fondamentale dei diritti. Occorre porre in rilievo come un simile argomento sia stato enucleato soprattutto con riguardo al diritto alla salute74. Al pari della giurisprudenza costituzionale, anche la dottrina ha sostenuto che sia rinvenibile un nocciolo duro dei diritti in questione non sacrificabile e che esso possa agire alla stregua di un controlimite nei confronti delle esigenze di bilancio75. Sembra, dunque, emergere un’unanimità di vedute in relazione all’esistenza di una sfera non comprimibile dei diritti de quibus. L’aspetto problematico diviene, invece, individuare in cosa consista tale limite e quale ne possa essere il fondamento costituzionale. Come si è già avuto modo di vedere, per quanto concerne la giurisprudenza costituzionale tale limite potrebbe in parte riscontrarsi nei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ex art. 117, II c., lett. m), Cost. Parte della dottrina sembra condividere tale arresto, anche se una simile conclusione apre la strada ad una serie di osservazioni e precisazioni. La prima osservazione concerne l’odierno scarso rilievo dei livelli essenziali delle prestazioni (lep) e la sporadicità degli interventi finalizzati ad aggiornarli. L’ambito nel quale essi hanno trovato maggiore impiego sembra essere quello sanitario, là dove gli stessi assumono la denominazione di lea. In relazione a quest’ultimi, però, la dottrina avverte come essi siano suscettibili di essere derogati anche in pejus. Derogabilità, quest’ultima, che mette in seria discussione la concezione secondo cui il nucleo intangibile dei diritti sociali sarebbe rinvenibile nei livelli essenziali. A ben vedere, sostenere che il limite alla compressione dei diritti sociali sia dato dai livelli essenziali configurerebbe l’intervento del legislatore statale come un’autolimitazione: da un lato, spetterebbe al legislatore imporre dei sacrifici in relazione ai diritti dei cittadini e, dall’altro lato, sarebbe lo stesso legislatore ad aver delineato l’argine al proprio intervento. Non essendo questa la sede adeguata al fine di approfondire tale rilievo critico, occorre evidenziare ulteriori profili tra i quali viene immediatamente in rilievo lo scarso impatto, sino ad                                                              74 Tale diritto è tra quelli maggiormente colpiti dagli interventi di riduzione della spesa pubblica, ragion per cui gli interventi legislativi, in più occasioni, sono stati portati all’attenzione della Corte costituzionale, che ha avuto modo di rinvenire il nucleo essenziale nel diritto alle cure indifferibili e urgenti. Per un approfondimento, v. E. CAVASINO, La flessibilità del diritto alla salute, Napoli, 2012; D. MORANA, La salute come diritto costituzionale.Lezioni, Torino, 2014; F. MINNI – A. MORRONE, Il diritto alla salute nella giurisprudenza della Corte costituzionale italiana, in www.rivistaaic.it. 75 Così, A. MORRONE, Crisi economica e diritti. Appunti per lo stato costituzionale in Europa, cit., 91, il quale si riferisce al «contenuto minimo di un diritto fondamentale di prestazione»; C. SALAZAR, Crisi economica e diritti fondamentali, cit., 10, secondo cui si tratta di un concetto sfuggente che potrebbe essere definito, in linea di massima, come «la soglia al di sotto della quale la programmazione politica e la gestione amministrativa dei diritti non possono scendere senza scivolare nella patologia costituzionale, restando in astratto possibile che la concretizzazione del diritto si innalzi». Per un approfondimento, v. D. MESSINEO, La garanzia del contenuto essenziale dei diritti fondamentali: Dalla tutela della dignità umana ai livelli essenziali delle prestazioni, Torino. Nella giurisprudenza costituzionale, v. sentt. nn. 457/1998; 180/2001; 91/2004.    

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