Al contempo, essa ha indirizzato un monito al legislatore, poiché la sospensione a tempo
indeterminato del meccanismo perequativo, o la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo,
entrerebbero in collisione con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità. Si afferma,
infatti, che «[…] le pensioni, sia pure di maggiore consistenza, potrebbero non essere sufficientemente
difese in relazione ai mutamenti del potere d’acquisto della moneta».
7.– L’art. 24, comma 25, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, oggetto di censura nel presente
giudizio, si colloca nell’ambito delle “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento
dei conti pubblici” (manovra denominata “salva Italia”) e stabilisce che «In considerazione della
contingente situazione finanziaria», la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, in base al
già citato meccanismo stabilito dall’art. 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998, è riconosciuta, per gli
anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il
trattamento minimo INPS, nella misura del cento per cento.
Per effetto del dettato legislativo si realizza un’indicizzazione al 100 per cento sulla quota di
pensione fino a tre volte il trattamento minimo INPS, mentre le pensioni di importo superiore a tre volte
il minimo non ricevono alcuna rivalutazione. Il blocco integrale della perequazione opera, quindi, per le
pensioni di importo superiore a euro 1.217,00 netti.
Tale meccanismo si discosta da quello originariamente previsto dall’art. 24, comma 4, della legge 28
febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 1986) e confermato dall’art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503
(Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma
dell’articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), che non discriminava tra trattamenti pensionistici
complessivamente intesi, bensì tra fasce di importo.
Secondo la normativa antecedente, infatti, la percentuale di aumento si applicava sull'importo non
eccedente il doppio del trattamento minimo del fondo pensioni per i lavoratori dipendenti. Per le fasce di
importo comprese fra il doppio ed il triplo del trattamento minimo la percentuale era ridotta al 90 per
cento. Per le fasce di importo superiore al triplo del trattamento minimo la percentuale era ridotta al 75
per cento.
Le modalità di funzionamento della disposizione censurata sono ideate per incidere sui trattamenti
complessivamente intesi e non sulle fasce di importo. Esse trovano un unico correttivo nella previsione
secondo cui, per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale
limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante, l’aumento di rivalutazione è
comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.
La norma censurata è frutto di un emendamento che, all’esito delle osservazioni rivolte al Ministro
del lavoro e delle politiche sociali (Camera dei Deputati, Commissione XI, Lavoro pubblico e privato,
audizione del 6 dicembre 2011), ha determinato la sostituzione della originaria formula. Quest’ultima
prevedeva l’azzeramento della perequazione per tutti i trattamenti pensionistici di importo superiore a
due volte il trattamento minimo INPS e, quindi, ad euro 946,00. Il Ministro chiarì nella stessa audizione
che la misura da adottare non confluiva nella riforma pensionistica, ma era da intendersi quale
«provvedimento da emergenza finanziaria».
La disposizione censurata ha formato oggetto di un’interrogazione parlamentare (Senato della
Repubblica, seduta n. 93, interrogazione presentata l’8 agosto 2013, n. 3 – 00321) rimasta inevasa, in cui
si chiedeva al Governo se intendesse promuovere la revisione del provvedimento, alla luce della
giurisprudenza costituzionale.
Dall’excursus storico compiuto traspare che la norma oggetto di censura si discosta in modo
significativo dalla regolamentazione precedente. Non solo la sospensione ha una durata biennale; essa
incide anche sui trattamenti pensionistici di importo meno elevato.
Il provvedimento legislativo censurato si differenzia, altresì, dalla legislazione ad esso successiva.