requisito che consente l’acquisizione delle risorse al bilancio dello Stato, poiché la disposizione non
fornisce, neppure in via indiretta, una copertura a pubbliche spese, ma determina esclusivamente un
risparmio di spesa.
Il difetto dei requisiti propri dei tributi e, in generale, delle prestazioni patrimoniali imposte,
determina, quindi, la non fondatezza delle censure sollevate in riferimento al mancato rispetto dei
principi di progressività e di capacità contributiva.
5.– La questione prospettata con riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma,
Cost. è fondata.
La perequazione automatica, quale strumento di adeguamento delle pensioni al mutato potere di
acquisto della moneta, fu disciplinata dalla legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e
miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale), all’art. 10, con la finalità di
fronteggiare la svalutazione che le prestazioni previdenziali subiscono per il loro carattere continuativo.
Per perseguire un tale obiettivo, in fasi sempre mutevoli dell’economia, la disciplina in questione ha
subito numerose modificazioni.
Con l’art.19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in
materia di sicurezza sociale), nel prevedere in via generalizzata l’adeguamento dell’importo delle
pensioni nel regime dell’assicurazione obbligatoria, si scelse di agganciare in misura percentuale gli
aumenti delle pensioni all’indice del costo della vita calcolato dall’ISTAT, ai fini della scala mobile delle
retribuzioni dei lavoratori dell’industria.
Con l’art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, recante «Norme per il
riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell’art. 3 della legge
23 ottobre 1992, n. 421», oltre alla cadenza annuale e non più semestrale degli aumenti a titolo di
perequazione automatica, si stabilì che gli stessi fossero calcolati sul valore medio dell’indice ISTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Tale modifica mirava a compensare
l’eliminazione dell’aggancio alle dinamiche salariali, al fine di garantire un collegamento con
l’evoluzione del livello medio del tenore di vita nazionale. L’art. 11, comma 2, previde, inoltre, che
ulteriori aumenti potessero essere stabiliti con legge finanziaria, in relazione all’andamento
dell’economia.
Il meccanismo di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici governato dall’art. 34,
comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo
sviluppo) si prefigge di tutelare i trattamenti pensionistici dalla erosione del potere di acquisto della
moneta, che tende a colpire le prestazioni previdenziali anche in assenza di inflazione. Con effetto dal 1°
gennaio 1999, il meccanismo di rivalutazione delle pensioni si applica per ogni singolo beneficiario in
funzione dell’importo complessivo dei trattamenti corrisposti a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria. L’aumento della rivalutazione automatica opera, ai sensi del comma 1 dell’art. 34 citato, in
misura proporzionale all’ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all’ammontare complessivo.
Tuttavia, l’art 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), con riferimento al meccanismo
appena illustrato di aumento della perequazione automatica, prevede che esso spetti per intero soltanto
per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS. Spetta
nella misura del 90 per cento per le fasce di importo da tre a cinque volte il trattamento minimo INPS ed
è ridotto al 75 per cento per i trattamenti eccedenti il quintuplo del predetto importo minimo. Questa
impostazione fu seguita dal legislatore in successivi interventi, a conferma di un orientamento che
predilige la tutela delle fasce più deboli. Ad esempio, l’art. 5, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007,
n. 81 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art.1, comma 1,
della legge 3 agosto 2007, n. 127, prevede, per il triennio 2008-2010, una perequazione al 100 per cento
per le fasce di importo tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS.