gravi rischi di irragionevolezza e violazione della proporzionalità derivanti dalla frequente reiterazione
delle misure volte a paralizzare il meccanismo di perequazione automatica, in quanto le pensioni, anche
di maggior consistenza, potrebbero non essere sufficientemente difese in relazione ai mutamenti del
potere di acquisto della moneta.
Deduce, poi, come la norma censurata si presenti lesiva anche del principio di affidamento del
cittadino nella sicurezza giuridica, garantito dall’art. 3 Cost., giacché i pensionati adeguano i programmi
di vita alle previsioni circa le proprie disponibilità economiche, con conseguente pregiudizio per le
aspettative di vita di questi ultimi .
Sostiene, quindi, la palese irragionevolezza del provvedimento censurato e l’irrazionalità dello stesso
per eccedenza del mezzo rispetto al fine, dovendo provvedersi ad esigenze quali la «contingente
situazione finanziaria» richiamata dal legislatore mediante la fiscalità ordinaria, secondo il disposto di
cui all’art. 53 Cost.
Invoca, infine, sulla base dell’art. 117, primo comma, Cost., quale parametro interposto, la
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a
Roma 4 novembre 1950 (CEDU), ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848,
richiamando poi il principio della certezza del diritto, quale patrimonio comune degli Stati contraenti,
nonché il diritto dell’individuo alla libertà e alla sicurezza di cui all’art. 6 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12
dicembre 2007, il diritto di non discriminazione che include anche quella fondata sul patrimonio (art.
21), il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente (art. 25), il diritto alla protezione
della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale (art. 33) ed il diritto di accesso alle prestazioni di
sicurezza sociale e ai servizi sociali di cui all’art. 34 della medesima Carta.
3.– La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, premette che la ricorrente nel
giudizio principale era titolare di pensione diretta e di pensione indiretta del Fondo dipendenti INPS e
che l’importo complessivo dei due trattamenti era stato mantenuto fermo anche negli anni 2012 e 2013,
in applicazione della norma impugnata, aggiungendo che la parte aveva agito per la condanna dell’INPS
al pagamento delle quote di trattamento non corrisposte, previo promovimento della questione di
legittimità costituzionale della norma censurata.
Nel merito, osserva la Corte rimettente che, pur avendo la Corte costituzionale ammesso, in linea di
principio, la compatibilità costituzionale di disposizioni legislative che incidano su situazioni soggettive
attinenti ai rapporti di durata, facendosi carico di esigenze di contenimento della spesa pubblica, la stessa
ha, al contempo, invitato il legislatore a salvaguardare il principio di ragionevolezza nelle manovre
economiche adottate, a tutela degli interessi dei cittadini (viene richiamata la sentenza n. 316 del 2010).
Nel caso del comma 25 dell’art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, secondo il giudice a
quo difetterebbero i presupposti segnalati dalla giurisprudenza costituzionale, atteso che, in primo luogo,
l’intervento non avrebbe il carattere realmente temporaneo voluto dal giudice delle leggi, perché esteso
per un arco temporale di due anni. Inoltre, esso non riguarderebbe soltanto le pensioni più alte,
incidendo, invece, sui trattamenti pensionistici di più basso importo, superiori ad euro 1.405,05 lordi per
il 2012 ed a euro 1.441,56 lordi per il 2013. Per tali trattamenti, secondo la Corte rimettente, la pressante
esigenza di rivalutazione sistematica del correlativo valore monetario, che garantisce il soddisfacimento
degli stessi bisogni alimentari, sarebbe irrimediabilmente frustrata.
In particolare, lo sganciamento dai meccanismi di adeguamento automatico dei trattamenti
pensionistici superiori a tre volte il minimo INPS, per un tempo considerevole, minerebbe il sistema di
adeguamento costituzionalmente rilevante, con violazione dei principi di cui agli artt. 36 e 38 Cost.
Come ricordato dal giudice rimettente, la Corte costituzionale ha affermato (viene citata la sentenza
n. 497 del 1988) che la protezione così garantita ai lavoratori postula requisiti di effettività, tanto più che
essa si collega alla tutela dei diritti fondamentali della persona sanciti dall’art. 2 Cost., mentre il
perdurante necessario rispetto dei principi di sufficienza ed adeguatezza delle pensioni impone al
legislatore, pur nell’esercizio del suo potere discrezionale di bilanciamento tra le varie esigenze di