Pertanto, l’esame dell’ordinanza di rimessione non consente di evincere in qual modo le norme della
CEDU siano compromesse, per effetto dell’applicazione della disposizione oggetto di censura.
Una tale carenza argomentativa costituisce motivo di inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale, in quanto preclusiva della valutazione della fondatezza.
Il giudice a quo non fornisce sufficienti elementi che consentano di vagliare le modalità di incidenza
della norma censurata sul parametro genericamente invocato ed omette di allegare argomenti a sostegno
degli effetti pregiudizievoli di tale incidenza, richiamando erroneamente disposizioni normative afferenti
al diritto primario dell’Unione europea.
4.– La questione di costituzionalità per violazione degli artt. 2, 3, 23 e 53 Cost., in relazione alla
presunta natura tributaria della misura in esame, non è fondata.
Tutte le ordinanze di rimessione affermano che, nel caso di specie, indipendentemente dal nomen
iuris utilizzato, la misura di azzeramento della rivalutazione automatica per gli anni 2012 e 2013, relativa
ai trattamenti pensionistici superiori a tre volte il trattamento minimo INPS, configurerebbe una
prestazione patrimoniale di natura tributaria, lesiva del principio di universalità dell’imposizione a parità
di capacità contributiva, in quanto posta a carico di una sola categoria di contribuenti. Nell’imporre alle
parti di concorrere alla spesa pubblica non in ragione della propria capacità contributiva, essa violerebbe
il principio di eguaglianza.
I rimettenti richiamano, in particolare, le decisioni n. 116 del 2013 e n. 223 del 2012 nella parte in
cui si afferma che la Costituzione non impone una tassazione fiscale uniforme, con criteri assolutamente
identici e proporzionali per tutte le tipologie di imposizione tributaria, ma esige un indefettibile raccordo
con la capacità contributiva, in un quadro di sistema informato a criteri di progressività, come
svolgimento ulteriore, nello specifico campo tributario, del principio di eguaglianza (in tal senso, fra le
più recenti, sentenza n. 10 del 2015). Ciò si collega al compito di rimozione degli ostacoli
economico-sociali che di fatto limitano la libertà e l’eguaglianza dei cittadini-persone umane, in spirito
di solidarietà politica, economica e sociale di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione (ordinanza n. 341 del
2000, ripresa sul punto dalla sentenza n. 223 del 2012).
L’azzeramento della perequazione automatica oggetto di censura, tuttavia, sfugge ai canoni della
prestazione patrimoniale di natura tributaria, atteso che esso non dà luogo ad una prestazione
patrimoniale imposta, realizzata attraverso un atto autoritativo di carattere ablatorio, destinato a reperire
risorse per l’erario.
La giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, sentenze n. 219 e n. 154 del 2014) ha costantemente
precisato che gli elementi indefettibili della fattispecie tributaria sono tre: la disciplina legale deve essere
diretta, in via prevalente, a procurare una (definitiva) decurtazione patrimoniale a carico del soggetto
passivo; la decurtazione non deve integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico; le risorse,
connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione, devono
essere destinate a sovvenire pubbliche spese.
Un tributo consiste in un «prelievo coattivo che è finalizzato al concorso alle pubbliche spese ed è
posto a carico di un soggetto passivo in base ad uno specifico indice di capacità contributiva» (sentenza
n. 102 del 2008). Tale indice deve esprimere l’idoneità di ciascun soggetto all’obbligazione tributaria
(fra le prime, sentenze n. 91 del 1972, n. 97 del 1968, n. 89 del 1966, n. 16 del 1965 e n. 45 del 1964).
Il comma 25 dell’art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, che dispone per un biennio il
blocco del meccanismo di rivalutazione dei trattamenti pensionistici superiori a tre volte il trattamento
minimo INPS, non riveste, quindi, natura tributaria, in quanto non prevede una decurtazione o un
prelievo a carico del titolare di un trattamento pensionistico.
In base ai criteri elaborati da questa Corte in ordine alle prestazioni patrimoniali, in assenza di una
decurtazione patrimoniale o di un prelievo della stessa natura a carico del soggetto passivo, viene meno
in radice il presupposto per affermare la natura tributaria della disposizione. Inoltre, viene a mancare il