Si sono immessi via via nell'apparato previdenziale gruppi di lavoratori che non erano in grado di far
valere un congruo numero di anni di contribuzione mentre concorrevano, a parità di obblighi, nella
mutualità obbligatoria e, quindi, nella solidarietà previdenziale realizzata dai lavoratori che vantavano
una maggior anzianità assicurativa e contributiva, provvedendo in gran parte o in tutto da soli
all'autofinanziamento (legge n. 1047/57 per i coltivatori diretti; legge n. 463/59 per gli artigiani; legge n.
613/66 per i commercianti).
Comunque, a parte siffatte sfumature, il sistema di sicurezza sociale instaurato, non si è curato del
solo interesse privato ma si è posto l'obiettivo di realizzare l'interesse pubblico generale, storicamente
individuato non più alla stregua dell'ammontare delle contribuzioni versate ma dal rilievo attribuito alle
istanze di politica sociale, quella cioè di garantire una maggiore giustizia sociale attraverso una più equa
ridistribuzione del reddito all'interno del sistema pensionistico.
Il sistema ha abbandonato la logica chiusa della mutualità corporativa e la conseguente forma
giuridica privatistica della copertura assicurativa ed ha mirato e mira ad allargare sempre di più l'area dei
soggetti protetti.
Non trova, quindi, piena protezione l'interesse privato alla conservazione del reddito e del livello
retributivo raggiunto in servizio.
Né vale obbiettare che si sarebbe dovuto separare l'assistenza dalla previdenza e fare ricorso al
prelievo fiscale piuttosto che al sistema parziale del prelievo contributivo a favore, in genere, della
collettività.
Trattasi di scelte di politica sociale ed economica fatte dal legislatore e non assolutamente arbitrarie.
Il legislatore, fra un sistema di solidarietà fondato esclusivamente sulla contribuzione offerta dal
lavoratore dipendente (lavoratori attivi) ed un sistema di tipo fiscale alimentato da tutta la collettività
dotata di capacità reddituale, ha optato per un sistema misto o intermedio.
Da una parte ha allargato i confini interni della solidarietà previdenziale mutualistica, snaturandola in
una solidarietà tra settori dotati di differente e non comparabile capacità contributiva e dall'altro ha
effettuato una manovra fiscale disponendo lo sgravio (fiscale) di una parte dei contributi previdenziali
sopportati dalla produzione (cd. fiscalizzazione degli oneri sociali). Ha anche allargato il sistema di
finanziamento passando al bilancio statale una parte dei costi conseguenti alla erogazione delle
prestazioni e alla loro perequazione automatica attingendo dal prelievo fiscale ottenuto non con una
imposta o tassa ad hoc di natura tipica ma con l'afflusso proveniente dalla imposizione diretta ed indiretta
sulla generalità dei cittadini.
L'integrazione finanziaria del sistema pensionistico è derivata dall'intervento diretto dello Stato senza
che si determinasse un aumento delle entrate proprie dell'apparato previdenziale.
Il sistema delle assicurazioni generali ordinarie, però, si è trovato nella necessità di chiedere un più
forte aiuto alle categorie più ricche sforzando ancora di più la solidarietà intersettoriale mentre la
situazione è andata aggravandosi con l'invecchiamento della popolazione e il mutato rapporto con la
popolazione attiva che porta al prolungamento dei rapporti pensionistici.
D'altra parte si è avuto un aumento delle retribuzioni per sanare gli effetti dannosi dell'aumento del
costo della vita per effetto della svalutazione monetaria e si è dato un più adeguato compenso della
professionalità.
Di contro, per contenere il fenomeno inflattivo e instaurare un decorso deflattivo, si è instaurata una
politica di contenimento della spesa pubblica e, per la realizzazione di una maggiore stabilizzazione
economica, si è imposto un risanamento delle gestioni previdenziali per una loro maggiore autogestione.
E questi motivi economici, in definitiva, hanno suggerito l'imposizione del tetto pensionistico.