In tale situazione rimane sempre oggetto di una scelta di politica economico - sociale e, quindi, resta
affidato alla discrezione del legislatore il ricorso al prelievo fiscale anziché al prelievo contributivo. In
altri termini, si tratta di stabilire se convenga una più netta separazione tra assistenza e previdenza con il
conseguente inquadramento nella prima della pensione sociale, dei trattamenti minimi, delle loro
perequazioni ed integrazioni, delle integrazioni pensionistiche a favore di lavoratori con esigue
contribuzioni ed il loro finanziamento a carico dello Stato con imposizioni fiscali a carico di tutti i
cittadini, compresi i lavoratori, lasciando che la previdenza si autofinanzi con un impianto contributivo
ed un costante apporto retribuzione - pensione; o se, invece, possa essere preferibile assicurare al
lavoratore una pensione adeguata corrispondente ai contributi versati e rendere, nel contempo, possibile
il ricorso ed altre forme integrative.
Le scelte, comunque, spettano al legislatore, sia pure con l'auspicio di una sollecita elaborazione di
norme adeguate in materia di proporzione tra contributi, retribuzione e pensione.
11. - Non sono nemmeno fondate le questioni della mancata perequazione ed indicizzazione del
massimale pensionistico o della mancata previsione di altri idonei meccanismi di indicizzazione; del
mancato adeguamento alla svalutazione monetaria per l'anno 1982, del nuovo massimale pensionabile di
cui all'art. 19 legge n. 155/81 e della limitazione, al periodo successivo all'1 gennaio 1983, della
indicizzazione del massimale di retribuzione pensionabile e dell'ingiustificata esclusione di alcune
pensioni; dell'adeguamento del massimale secondo l'anno di decorrenza con il conseguente sospetto di
illegittimità costituzionale degli artt. 19 legge n. 153/69; 19 legge n. 155/81; 3, tredicesimo comma,
legge n. 297/82; per i profili di riferimento (artt. 3,36,38 e 53 Cost.
Si sono rilevati l'appiattimento dei trattamenti pensionistici rispetto a quelli retributivi che ha
accomunato situazioni profondamente diverse tra loro; l'aggravamento della disparità di trattamento
originata dalla predeterminazione di un massimale pensionistico per la non retroattività delle norme
sancenti l'aumento del massimale e la sua perequazione ed indicizzazione (art. 3 Cost.); la compressione
verso il basso del valore del massimale originariamente concepito come idoneo a salvaguardare le
esigenze vitali di coloro che avevano conseguito determinati livelli retributivi; la conseguente
mortificazione della professionalità dei lavoratori più capaci da garantirsi, invece, con una più congrua
retribuzione sia immediata che differita (artt. 36 e 38 Cost.); l'aggravamento della disparità di trattamento
tra pensionati aventi identici livelli retributivi decurtati, ai fini pensionistici, in misura maggiore o
minore a seconda della data di decorrenza della pensione.
La Corte premette che il tetto stabilito nel 1968 (art. 3 d.P.R. n. 488/68) in lire 12.600.000 è stato
mantenuto fermo fino al 1981; che con l'art. 19 della legge n. 155/81 è stato elevato a lire 18.500.000;
che con l'art. 3, tredicesimo comma, legge n. 297/82 annualmente è stato adeguato con la disciplina della
perequazione automatica e che è stato elevato a lire 32.000.000 dall'1 gennaio 1985 dall'art. 9 legge n.
140/ 85; dall'1 gennaio 1986 a lire 34.800.000 per effetto della indicizzazione (art. 9 legge n. 160/75 e
art. 3, tredicesimo comma, legge n. 297/82).
Dall'1 gennaio 1969 all'1 gennaio 1976 sono intervenute variazioni nella percentuale massima di
commisurazione della pensione alla retribuzione del 65% per le pensioni aventi decorrenza successiva al
30 aprile 1968; del 74% per le pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1968; dell'80% per
le pensioni liquidate dopo il 31 dicembre 1975 (art. 11, commi primo e secondo, legge n. 153/69).
Con l'art. 19 legge n. 153/69, sono stati presi in considerazione gli effetti dell'inflazione disponendo
la rivalutazione annuale delle pensioni in relazione all'indice di incremento del costo della vita.
Siccome detto meccanismo si era rivelato inadeguato, la legge n. 160 del 1975 ha introdotto nuovi
meccanismi distinguendo tra pensioni al minimo e pensioni superiori al minimo.
Per le prime si è disposta la perequazione al costo della vita sulla base di quanto avveniva per i salari
(cd. scala mobile; aumento in percentuale dell'aumento del costo della vita calcolato dall'Istat ai fini della
scala mobile dei lavoratori dell'industria).