377), per i gasisti (artt. 9 e 17 legge 6 dicembre 1971 n. 1084), per gli autoferrotramvieri (artt. 5 e 17
legge 29 ottobre 1971 n. 889), per la gente dell'aria (artt. 13 e 24 legge 13 luglio 1965 n. 859, modif.
dall'art. 1 della legge 30 luglio 1973 n. 484), per i marittimi, ivi compresi quelli appartenenti alla
gestione speciale della Cassa Marinara (artt. 5, 15, 16 e artt. 61, 65, 66 legge 27 luglio 1967 n. 658).
Ugualmente si lamenta che la previsione di un massimale di retribuzione pensionabile discrimina
anche fra i soli pensionati del regime generale, dando luogo ad un trattamento legislativo diseguale in
ragione unicamente della maggiore o minore lucratività del lavoro subordinato e, quindi, di condizioni
personali e sociali; si sottolinea il progressivo aggravamento delle suddette diseguaglianze, dovuto alla
concomitanza della svalutazione monetaria e della mancata previsione di meccanismi di indicizzazione
del medesimo fino all'entrata in vigore della legge n. 297/82; si insiste sui principi allermati da questa
Corte con le sentenze nn. 24 e 176/75 per desumerne la necessità che il trattamento pensionistico, in
quanto retribuzione differita, obbedisca alla regola della congruità posta dall'art. 36 Cost. e che,
conseguentemente, il criterio della sufficienza del trattamento stesso, ai sensi dell'art. 38 Cost., sia
applicato senza prescindere dall'integrale considerazione dell'entità della retribuzione conseguita nel
corso dell'età lavorativa; si ribadisce che la non utilizzazione dei contributi versati sulle quote di
retribuzione eccedenti il massimale costituisce un'illegittima forma di prelievo fiscale.
3.2 - L'Avvocatura dello Stato insiste per la declaratoria di infondatezza della questione. Osserva che
questa, preliminarmente, deve essere ridotta al solo problema della conformità o non della disciplina del
massimale di retribuzione pensionabile agli artt. 3 e 38 Cost., apparendo del tutto inconferente il
richiamo agli artt. 36 e 53 Cost.: al primo, perché rispetto ad esso l'art. 38 assume il valore di
disposizione speciale "il cui esame assorbe quello dei profili sia dell'art. 35 sia dell'art. 36" (Corte Cost.
nn. 10/70 e 128/73); al secondo perché la circostanza del versamento di contributi assicurativi su di una
parte della retribuzione non utilizzata per la quantificazione del trattamento pensionistico non involge
alcun problema di imposizione fiscale e del rispetto del principio di uguaglianza contributiva, ma trova
fondamento nel diverso principio di solidarietà sociale, posto a fondamento del sistema assicurativo
generale.
Si rileva poi che il diverso trattamento riservato, in materia di massimale pensionabile, ai pensionati
iscritti al "regime generale previdenziale" rispetto a quelli iscritti a "regimi speciali" sostitutivi o
integrativi del primo appare ragionevolmente giustificato dalla diversità ravvisabile fra l'uno e gli altri:
questi caratterizzati dal collegamento del trattamento all'entità dei contributi versati; quello, invece
distinto dal fine, di interesse generale, di assicurare ad ogni cittadino bisognoso (per età, invalidità ecc...)
i mezzi necessari per il godimento effettivo dei suoi diritti civili e politici e perciò necessariamente
fondato sul già cennato principio di solidarietà e necessitante del rilevante apporto finanziario dello
Stato.
In esso, la previsione di un limite massimo di retribuzione pensionabile è direttamente correlabile,
alla stregua di tali finalità, con quella concernente l'erogazione di un trattamento minimo, in un contesto
di equilibri indispensabili per il conseguimento delle finalità stesse.
E come per la determinazione dell'ammontare minimo si è ritenuto (sent. n. 263/76) che le relative
valutazioni sono rimesse all'incensurabile discrezionalità del legislatore il quale, se è tenuto a
salvaguardare le esigenze vitali dei cittadini, non può neanche prescindere dalla considerazione di
effettive disponibilità finanziarie; così va ritenuto anche che per la determinazione dell'ammontare
massimo, dovendosi ravvisare nella sola osservanza di questo criterio di ragionevole equilibrio fra
soddisfazione di aspettative degli interessi ed entità dei mezzi a ciò destinabili, un limite alla suddetta
discrezionalità. Resta invece ininfluente che il massimale risulti più o meno prossimo all'entità della
retribuzione effettiva o che sia salvaguardato dalla svalutazione monetaria attraverso opportuni
meccanismi di indicizzazione: una volta fatte salve quelle finalità di interesse generale che permeano
l'intero sistema assicurativo generale, la stessa osservanza di un criterio di progressivo miglioramento dei
trattamenti appartiene alla sfera delle valutazioni discrezionali del legislatore che mostra, peraltro, di non
esservi insensibile, come è reso palese dalle pur recenti disposizioni in tema di aumento e di
perequazione automatica del massimale.