3.3 - Considerazioni non dissimili svolge anche l'I.N.P.S., nei suoi atti difensivi, per sostenere l'infondatezza della questione. A tal fine, si fa, in particolare, osservare che anche la Corte di cassazione, con la stessa ordinanza di rimessione della questione, ha tuttavia escluso la possibilità di istituire un tale raffronto fra il trattamento riservato ai pensionati del regime generale e quello proprio degli iscritti a fondi speciali; ha negato la sussistenza di un principio costituzionale che imponga la conservazione a fini pensionistici dell'intero ammontare della retribuzione; ed ha, infine, riconosciuto che la penalizzazione, ai medesimi fini, delle retribuzioni più elevate è legittimata dall'osservanza di un principio di solidarietà sociale. Con più specifico riguardo al problema del congelamento del così detto "tetto pensionabile" sollevato, invece, anche dalla Corte di cassazione - si sottolinea, poi, il rilievo da attribuire all'introduzione, con l'art. 10 della legge n. 160/ 75, del meccanismo perequativo automatico differenziato: questo risulta più favorevole proprio per le pensioni di importo superiore ai trattamenti minimi per le quali è stato previsto un doppio incremento (in misura percentuale ed in misura fissa) tale da garantire non solo la costante adeguatezza ai bisogni essenziali della vita ma anche un più stretto nesso di relazione e proporzionalità con la retribuzione e la contribuzione da cui quei trattamenti derivano, pur nel contemperamento di tale esigenza con l'obiettivo primario del finanziamento delle gestioni previdenziali mediante un sacrificio parziale delle categorie di pensionati a reddito retributivo più elevato. A questo mezzo di adeguamento delle pensioni di importo più elevato non può, dunque, non riconoscersi anche la funzione di un coerente strumento di raccordo fra la normativa contenente la determinazione fissa del massimale e quella che, al fine di un progressivo miglioramento dei trattamenti, ha dapprima previsto l'aumento del massimale stesso e poi la sua indicizzazione, posto che, medio tempore, anche ai percettori di retribuzioni più elevate si è consentito di conservare, nei limiti della compatibilità generale, lo stesso tenore di vita. Più in generale, si osserva che la previsione di un massimale di retribuzione pensionabile ha anche la necessaria funzione di evitare che sul sistema previdenziale generale - per vasta parte legato al pubblico finanziamento - si ripercuotano gli effetti distorti di discriminazioni retributive, non sempre giustificabili, fra i vari settori della vita lavorativa; la rimozione del massimale determinerebbe conseguenze ingiustamente espropriative per la generalità dei lavoratori poiché, essendo dimostrato che, quando nell'ambito di una medesima gestione previdenziale coesistono fasce di trattamento di importo molto differenziato, le pensioni più elevate assorbono per il proprio finanziamento una quota di contribuzione proporzionalmente più elevata, si verificherebbe un fenomeno di mutualità alla rovescia, in cui i lavoratori con retribuzione mediobassa finanziano i trattamenti pensionistici dei lavoratori con remunerazioni più elevate. Si ribadisce che, in un sistema composito a finanziamento significativamente pubblico, il contributo assicurativo del singolo non soddisfa esclusivamente un interesse personale del soggetto lavoratore e che la possibilità di assicurare a quest'ultimo, dopo il pensionamento, un livello di vita pari a quello garantitogli dal reddito di lavoro costituisce soltanto un traguardo ottimale di cui i tempi ed i modi sono lasciati alla discrezionale valutazione del legislatore (Corte Cost. nn. 26/80; 146 e 213/72; 119/81 ecc.). Nell'imminenza dell'udienza sono state presentate memorie. Le parti private dei giudizi di cui alle ordinanze dei Pretori di Palermo e di Milano hanno rilevato che la perequazione automatica delle pensioni non ha eliminato la disparità di trattamento derivante, per i pensionati assicurati secondo il regime ordinario, dalla mancata previsione dei meccanismi di indicizzazione del massimale di retribuzione pensionabile e che detta disparità è stata aggravata dalla norma che ha aumentato il massimale con effetto dall'1 gennaio 1981 discriminando così i pensionati che hanno avuto la pensione con decorrenza anteriore; hanno ribadito che sussiste disparità tra essi, dirigenti di aziende commerciali, ed i dirigenti di aziende industriali, i liberi professionisti, gli avvocati, i procuratori, gli ingegneri e gli architetti, nonché i pubblici dipendenti e gli iscritti alle gestioni speciali dell'I.N.P.S.; ed, inoltre, che essi hanno subi'to la maggiore falcidia del massimale avendo retribuzioni più elevate di quelle degli altri lavoratori il cui sacrificio ha trovato compenso nella stabilità di cui essi godevano, a differenza dei deducenti. Hanno insistito sulla opportunità di un ricorso allo strumento

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