tributario anziché al principio solidaristico, mentre affermano che, per l'adeguamento della pensione alle
esigenze di vita ai sensi dell'art. 38 Cost., si deve tener conto anche della condizione sociale ed
economica conseguita durante la vita lavorativa.
Ed, infine, hanno sottolineato che la rilevanza, ai fini della determinazione della pensione, dei
trattamenti retributivi raggiunti durante il rapporto di lavoro, è stata già riconosciuta da questa Corte con
sentenza n. 302/83.
La difesa delle parti private dei giudizi promossi dai Pretori di Voghera, di Modena e dal Tribunale
di Pescara ha ribadito che sussiste disparità di trattamento con i pensionati assicurati con regimi speciali;
che la discrezionalità del legislatore in materia previdenziale non può essere esercitata in maniera che
risulti impedita la realizzazione dei mezzi adeguati di cui all'art. 38 Cost.; il che avviene con la censurata
disciplina del massimale di retribuzione pensionabile; che è mancata la previsione di meccanismi di
indicizzazione del massimale pensionabile.
La difesa degli assicurati Ciattoni e Pelli, parti private del giudizio promosso dal Tribunale di
Pescara, ha insistito sulla loro situazione di maggiori sacrificati quali dirigenti di aziende commerciali;
sull'appiattimento operato nei loro confronti, simile ad una imposizione fiscale; sulla mancanza di
adeguati meccanismi di indicizzazione del massimale e sulla omessa considerazione dell'intera
retribuzione nella fase di determinazione della base pensionabile (richiamo alla sent. n. 302/83).
L'I.N.P.S., dopo avere richiamato la peculiarità del rapporto assicurativo previdenziale delle gestioni
speciali (peculiari posizioni giuridiche del rapporto di lavoro, entità dei contributi, autofinanziamento
delle gestioni stesse in una visione di mutualità di gruppo 0 categoriale - sentt. nn. 144/84; 28/ 84;
44/85), ha rilevato che il regime assicurativo generale non è fondato su un sistema di capitalizzazione
pura (proporzionalità tra contribuzione e trattamento) ma corretto per esigenze di solidarietà generale;
che tra queste correzioni vi è l'operatività del Fondo sociale a totale carico dello Stato in base al quale lo
Stato eroga a suo carico le prime 12.000 lire di pensione per 13 mensilità, poi si aggiungono i trattamenti
minimi e le relative integrazioni dovute in presenza di contribuzioni minime e l'accreditamento di
contribuzioni figurative; che in questi vantaggi si rinvengono le giustificazioni della fissazione di un tetto
retributivo utile a pensione e la destinazione della contribuzione in eccedenza a sopperire alle necessità
del funzionamento globale del sistema; che trattasi di conseguenze della inapplicazione delle logiche
privatistiche e della necessità di assicurare finalità generali che trascendono gli interessi dei singoli (sent.
n. 19/86).
Ha ribadito che il congelamento del tetto pensionabile dal maggio 1968 al dicembre 1980 è dovuto a
necessità finanziarie generali della collettività nazionale in quanto nello stesso periodo sono stati
introdotti miglioramenti delle pensioni elevate dal 65 al 74% e poi all'80%; ai nuovi più favorevoli criteri
di determinazione della pensione; all'introduzione della perequazione automatica; all'aumento delle
pensioni contributive; all'aumento dei trattamenti minimi. Onde la necessità finanziaria del concorso
delle categorie di pensionati del regime generale economicamente più dotate in uno spirito solidaristico,
non escludendosi, però, una successiva possibilità, nel quadro delle compatibilità generali, del
progressivo aumento anche del massimale di retribuzione pensionabile (leggi nn. 155/81; 297/82;
140/85).
Considerato in diritto:
1. - Le questioni proposte con le dodici ordinanze in esame possono essere decise con un'unica
sentenza perché strettamente connesse.
2. - Il Pretore di Palermo (R.O. n. 431/79) dubita della legittimità costituzionale dell'art. 27, legge 3
giugno 1975 n. 160 nella parte in cui prevede limiti di retribuzione pensionabile.
Ha premesso che, a suo parere, era manifestamente infondata la questione di illegittimità
costituzionale per violazione: