a) dell'art. 36 Cost., in quanto nessuna norma costituzionale garantisce la proporzionalità tra la pensione di vecchiaia e la retribuzione precedente e perché ai trattamenti previdenziali non possono estendersi i princìpi portati dall'art. 36 Cost. i quali, invece, sono validi per l'indennità e per i trattamenti di quiescenza, siccome forme di retribuzione differita; b) dell'art. 38 Cost. in quanto, nel corso del tempo, il limite massimo della pensione si collega alla dinamica salariale; c) dell'art. 53 Cost. in quanto i contributi non utilizzati ai fini della liquidazione della pensione concorrono ad alimentare il sistema complessivo delle assicurazioni gestite dall'I.N.P.S. secondo un criterio di mutualità conforme al detto articolo; d) dell'art. 3 Cost. per il profilo della disparità di trattamento tra lavoratori a seconda che percepiscano retribuzioni inferiori o superiori al limite stabilito dalla norma denunciata, perché la differenza di regime è giustificata dalla diversità delle condizioni economiche degli uni e degli altri; tra lavoratori che godono da tempo della pensione di vecchiaia e lavoratori che iniziano a percepirla da oggi in un ammontare base inferiore all'importo raggiunto dai primi per effetto del collegamento con la dinamica salariale in quanto tale situazione equivale ad un progressivo abbassamento del limite massimo di retribuzione pensionabile disposto dal legislatore con la salvezza dei diritti quesiti secondo un apprezzamento politico costituzionalmente legittimo perché non risulta violato il limite massimo dell'adeguatezza della pensione alle esigenze di vita del lavoratore. Ha, invece, ritenuto la non manifesta infondatezza per la violazione dell'art. 3 Cost. perché risulterebbe sancita una disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti, per i quali vige il suddetto limite, ed altre categorie di lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici (per es. gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione, dipendenti E.N.E.L. e di altre aziende elettriche in genere) per i quali non è previsto alcun tetto pensionabile. 3. - I Pretori di Milano (R.O. nn. 569/79 e 188/82), di Voghera (R.O. n. 724/80), il Tribunale di Pescara (R.O. n. 557/83) censurano, oltre l'art. 27, terzo comma, della detta legge n. 160 del 1975, anche l'art. 14, sesto comma, legge n. 153/69 e l'art. 5 del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 e la tabella A allegata al r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 e successive modificazioni. I Pretori di Milano (R.O. n. 187/82), di Brescia (R.O. n. 317/80), di Torino (R.O. n. 819/84) impugnano, oltre le suddette norme, anche la tabella B allegata al r.d.l. n. 636 del 1939 in quanto esclude fino al 30 dicembre 1980, dai trattamenti pensionistici, le retribuzioni ed i contributi ad essa afferenti, per la parte eccedente la penultima classe retributiva maggiorata del 5%, fissata con l'art. 4 del d.P.R. n. 488/68 e risultante dalle citate tabelle. 5. - Il Pretore di Cagliari, trattandosi nel giudizio a quo di pensione successiva all'1 gennaio 1980, ha prospettato il dubbio della legittimità costituzionale anche dell'art. 19 della legge 23 aprile 1981 n. 155 che ha elevato a lire 18.500.000 il massimale di retribuzione pensionabile. 6. - Tutti i giudici a quo hanno rilevato la violazione dell'art. 3 Cost. per l'irrazionale disparità di trattamento effettuata solo per diverse condizioni personali o sociali all'interno della stessa categoria di pensionati, soggetti al regime dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché tra questi ultimi e gli iscritti ai fondi speciali I.N.P.S. ed i dipendenti pubblici per i quali non vige alcun massimale di retribuzione pensionabile. Hanno inoltre rilevato, con la sola eccezione del Pretore di Palermo, la violazione: a) dell'art. 36 Cost. in quanto, sussistendo il diritto del lavoratore ad un equo trattamento da intendersi in senso ampio ed essendo la pensione configurabile come retribuzione differita, risulta compromesso il rapporto di proporzionalità con la quantità e qualità del lavoro prestato;

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