b) dell'art. 38, secondo comma, Cost. in quanto il diritto del lavoratore alla garanzia dei mezzi
adeguati alle esigenze di vita per il caso di vecchiaia risulta avulso dalla considerazione del livello
retributivo conseguito nel corso dell'attività lavorativa;
c) dell'art. 53 Cost. in quanto la non utilizzazione, a favore del pensionato, dei contributi da lui
versati sulle quote di retribuzione eccedenti il massimale pensionabile si risolve in un prelievo fiscale
senza che sia assicurata alcuna proporzionalità tra il medesimo e la capacità contributiva degli interessati.
7.1. - Il Pretore di Modena (R.O. n. 882/82) ha impugnato l'art. 5 del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488;
l'art. 14, quinto comma, legge 30 aprile 1969 n. 153 nel testo sostituito con l'art. 26 della legge 3 giugno
1975 n. 160; l'art. 27, commi terzo e quarto, della stessa legge 3 giugno 1975 n. 160, norme tutte che
fissano limiti alla retribuzione pensionabile.
Ha aggiunto che la stessa Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87,
potrebbe dichiarare di ufficio la illegittimità costituzionale dell'art. 14, sesto comma, legge 30 aprile
1969 n. 153 nel testo originario, che, fino all'entrata in vigore della legge n. 160 del 1975, ha stabilito i
limiti della retribuzione pensionabile e dell'art. 19 legge 23 aprile 1981 n. 155 che, a partire dal 1
gennaio 1981, ha determinato il tetto pensionabile nella misura di lire 18.500.000.
Ha prospettato la violazione:
a) dell'art. 3 Cost. per la disparità di trattamento che si verifica in ogni caso per la maggiore o minore
lucratività del lavoro subordinato prestato e, quindi, per condizioni personali e sociali, tra gli iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria rispetto agli iscritti ai fondi speciali di previdenza ed ai pubblici
dipendenti per i quali non vige alcun tetto pensionabile; tra gli iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria che hanno una pensione commisurata alla massima retribuzione media triennale percepita in
misura pari o inferiore al limite ed altri iscritti che subiscono l'esclusione di una parte della retribuzione
dal calcolo del trattamento pensionistico che ad essi compete;
b) dell'art. 36 Cost. in quanto la pensionabilità di una parte soltanto della retribuzione fa venir meno
il rapporto proporzionale con la quantità e qualità del lavoro prestato che, invece, dovrebbe mantenersi
trattandosi di retribuzione differita (Corte Cost., sentt. nn. 24/75 e 176/75);
c) dell'art. 38, secondo comma, Cost. in quanto non risultano tutelate le esigenze di vita del
pensionato le quali ineriscono alla posizione sociale ed economica che ciascuno ha raggiunto con il
proprio lavoro, onde la necessità che la pensione sia rapportata all'intero ammontare dei contributi versati
ed a tutta la retribuzione raggiunta affinché sia mantenuto un tenore di vita adeguato a quello raggiunto
nel periodo di attività lavorativa;
d) dell'art. 53 Cost. perché l'adempimento dei doveri di solidarietà sociale deve avvenire mediante il
prelievo fiscale proporzionato alla capacità contributiva, mentre il lavoratore per il quale non vengono
conteggiati tutti i contributi versati è costretto a subìre, oltre al pagamento delle imposte sui redditi di
lavoro, un prelievo fiscale aggiuntivo eccedente quello giustificato dal collegamento dell'imposizione
tributaria con la capacità contributiva del soggetto; la discrezionalità del legislatore non può giustificare
la violazione del principio costituzionale; il principio mutualistico e la solidarietà a favore dei lavoratori
meno meritevoli o meno fortunati devono trovare attuazione mediante la fissazione del cd. minimale
contributivo via via aggiornato e la determinazione anche progressiva dei contributi dovuti dalla
generalità degli assicurati e non invece gravare solo su una parte di essi mediante la inutilizzazione dei
contributi versati e la privazione della pensione ad essi corrispondente.
7.2 - Lo stesso Pretore, in via subordinata al mancato riconoscimento della fondatezza della suddetta
questione, ha ritenuto di dover sollevare di ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19
legge n. 153/69 per il mancato adeguamento automatico dell'importo massimo di retribuzione
pensionabile da prendersi a base dell'ammontare iniziale delle pensioni il quale ha comportato un grave
pregiudizio per i redditi di lavoro più elevati che hanno subìto la perdita del rilievo della remunerazione
da essi conseguita nonostante il versamento dei contributi.